– al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria ed edilizia);
– al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (soprattutto terziario).
Vediamo cosa è stato deciso su un eventuale rinvio per tutti i lavoratori
L’ipotesi: divieto portato dal 30 giugno a fine agosto
L’antefatto. Lo stop, stabilito d’urgenza dal governo Conte nel febbraio 2020 contro la crisi da pandemia, scade per un gran numero di imprese il 30 giugno (solo per terziario e imprese più piccole vale fino a fine ottobre). E nelle ultime settimane si discute su una possibile proroga: favorevoli i sindacati, contrarie le imprese. Il fatto. Nel decreto Sostegni bis, che arriva in Consiglio dei ministri il 20 maggio, spunta una norma che proroga il blocco dei licenziamenti, nella grande industria, fino a fine agosto, per le imprese che chiedono la cassa Covid entro il 30 giugno. A sorpresa, perché nelle bozze che circolano nei giorni precedenti della materia non c’era traccia. Il ministro del Welfare Orlando avrebbe portato la norma in Cdm senza prima discuterne negli incontri di quei giorni con le parti sociali.
La misura prevederebbe due aspetti. Primo, se una impresa chiede la cig Covid-19 entro fine giugno si vede prorogare il blocco dei licenziamenti fino al 28 agosto. Secondo, dal primo luglio se una impresa utilizza la cassa ordinaria non paga le addizionali ma al tempo stesso non può licenziare mentre utilizza la cig.
Confindustria, “un inganno”
Conseguenze. Confindustria attacca, nel metodo e nel merito. Domenica Il Sole 24 ore, quotidiano di viale dell’Astronomia, apre con un titolo davvero esplicito: “L’inganno di Orlando”. L’associazione guidata da Bonomi parla di una norma mai discussa in riunioni ufficiali, di cui nessuno sapeva nulla fino all’annuncio. E ne chiede la cancellazione. Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, attacca: “Siamo rimasti sorpresi dalla proroga del blocco dei licenziamenti inserita nel nuovo decreto Sostegni bis in netta contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso ministro Orlando pochi giorni fa, anche in occasione della sua visita, lo scorso lunedì, in
Assolombarda, quando avevamo condiviso il termine del 30 giugno per consentire alle aziende di ripartire ora che la situazione sanitaria è in grande miglioramento, grazie anche alla campagna vaccinale”.
Dall’altro lato, i sindacati giudicano il nuovo termine insufficiente, e battono per un rinvio più corposo, fino al 31 ottobre. I segretari generali Alessandro Pagano (Cgil Lombardia), Pier Massimo Pozzi (Cgil Piemonte), Christian Ferrari (Cgil Veneto) e Luigi Giove (Cgil Emilia Romagna) replicano ai presidenti di Confindustria delle regioni del Nord, definendo in una nota “inaccettabile la loro posizione” e affermando che “l’unica cosa di cui non c’è bisogno in questo momento nel nostro Paese è lo sblocco dei licenziamenti”.
Si spacca anche la maggioranza, quasi sulle stesse posizioni, col centrodestra che attacca Orlando e i dem che lo difendono. Il ministero del Lavoro smentisce la ricostruzione: “La norma è stata discussa e approvata all’unanimità dal Consiglio”. Nell’attesa della pubblicazione del testo ufficiale dl decreto, al premier Draghi la difficile mediazione.
Blocco licenziamenti: 100.000 persone a rischio
Come visto, con questa differenza tra categorie di lavoratori, e conseguente diverso termine indicato, nel periodo che va dal 1 luglio al 1 novembre 2021 i lavoratori a rischio licenziamento sarebbero un numero compreso tra 60.000 e 100.000. Questo quanto previsto da una analisi comparativa dei dati risultanti dal Rapporto congiunto prodotto dal ministero del Lavoro con Inps, Anpal, Istat, Inail, Osservatorio Inps sul precariati e l’ultimo Bollettino di Bankitalia.
Secondo, invece, una analisi compiuta dal UpB (Ufficio Parlamentare di Bilancio) contenuta nella “Memoria sul DDL AS 2144 di conversione del DL 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni)” dell’8 aprile 2021, sarebbero invece 100.000 i lavoratori a rischio, soprattutto quelli che hanno subito uno stop dell’attività lavorativa per almeno 6 mesi indipendentemente dal settore.
Per questa analisi nel 2020 sarebbero 300.000 i mancati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per motivazioni economiche, compensati da quasi un milione e mezzo di mancate attivazioni di contratti di lavoro.
L’analisi dell’UpB sottolinea che “Più in generale, il saldo tra le cessazioni di posizioni di lavoro subordinato per tutte le causali (non solo la motivazione economica) e le corrispondenti attivazioni è stato negativo per oltre 241.000 soggetti nel 2020, mentre era stato positivo per oltre 180.000 nel 2019”.
Si legga anche:”Licenziamento e Coronavirus: la possibile sorte del posto di lavoro”
Una prima questione riguarda la disposizione di cui all’art. 46 relativa all’applicabilità o meno di tale disciplina al licenziamento individuale del dirigente. È noto che al licenziamento del dirigente non si applica il concetto di giustificato motivo oggettivo tipizzato dall’art. 3 della legge n. 604/66, bensì un criterio di “giustificatezza”, normato non dal legislatore ma dalla contrattazione collettiva. Il suo eventuale licenziamento potrebbe infatti riguardare aspetti strategici ed economici differenti da quelli rilevanti per licenziamento di un lavoratore dipendente.
Tanto premesso, l’art. 46 fa specifico riferimento all’art. 3 della legge n. 604/1966. Dunque, stando al tenore letterale della norma del Decreto “Cura Italia”, si dovrebbe ritenere inapplicabile tale disposizione ai dirigenti, che godono di tutele contrattuali e non di quelle previste della legge.
Tuttavia, la ratio del “blocco” dei licenziamenti si rinviene nel fatto che le ragioni economiche ed organizzative non sono dettate dalle ordinarie logiche di mercato, ma da un’emergenza sanitaria nazionale, con conseguente chiusura delle attività produttive non essenziali. Stante questa finalità normativa, dovuta ad una situazione straordinaria, che ha richiesto l’adozione di una misura altrettanto straordinaria, ci si potrebbe chiedere perché escludere i dirigenti.
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Il licenziamento nel settore privato
Con un approccio per quesiti e problemi, si offre una panoramica della normativa in tema di licenziamenti nei rapporti di lavoro privato, le cui disposizioni si sono stratificate e sovrapposte nel tempo in relazione alla natura e alle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, al settore, alla qualifica, alla data di assunzione, alla data di licenziamento, al tipo di rapporto, creando un sistema difficilmente intellegibile per l’operatore. Verrà illustrato come distinguere il licenziamento dalle ipotesi affini, quale forma deve rivestire e per quali motivi si può legittimamente licenziare, con quale procedura e con quale tempistica; come impugnare un licenziamento, attraverso quali adempimenti da compiere prima del giudizio e come evitare le decadenze di legge, come impostare un ricorso avverso un licenziamento illegittimo e quali sono le caratteristiche del rito da seguire. Saranno passati in rassegna i principali vizi che possono affliggere l’atto espulsivo, indicato con quali mezzi dimostrarne la sussistenza, come si riparte l’onere della prova, e, in parallelo, quale tutela è stata accordata dal legislatore al lavoratore nelle diverse e sofferte fasi evolutive della disciplina della materia (legge n. 604/1966, legge n. 300/1970, legge n. 92/2012, D.Lgs. n. 23/2015,D.L. n. 87/2018 ed altre): in particolare, in quali casi viene accordata la reintegra nel posto di lavoro e in quali casi è disposto il risarcimento del danno, nonché le diverse modalità per la sua quantificazione. Per ciascun argomento verrà dato conto dello stato della giurisprudenza sulle principali problematiche solle- vate dalla normativa, anche con riferimento al diritto dell’Unione Europea.Maria Giulia Cosentino Magistrato ordinario, prima ancora avvocato, funzionario del Ministero delle Finanze, borsista al primo corso concorso per dirigenti pubblici della S.N.A.; oggi giudice del lavoro presso la Corte d’Appello di Roma e dal 2016 giudice tributario componente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Fra il 2012 e il 2016 è stata componente del Comitato Pari Opportunità del Distretto e della Commissione per gli esami di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocato. Dopo l’ingresso in magistratura, dal 2001 al 2004 è stata giudice civile a La Spezia; dal 2004 al 2010, fuori ruolo, ha ricoperto l’incarico di giurista esperto per la semplificazione normativa ed amministrativa presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal 2008 al 2010, anche Vice Capo del Settore Legislativo per il Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo; dal 2010 al 2017 giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma. Autrice di numerose pubblicazioni in tema di diritto del lavoro; diritto del pubblico impiego; pari opportunità nella pubblica amministrazione; semplificazione normativa; diritto dell’ambiente e dell’energia.
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In questo periodo di sospensione, è bene chiarire che il rapporto di lavoro non può già essere considerato come di fatto cessato o comunque sospeso, pertanto il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione.
L’impresa può solo compiere la scelta di iniziare ad erogare l’indennità di preavviso stabilita dal contratto collettivo applicato in attesa che si concluda la procedura (sul punto v. circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 16 gennaio 2013).
Ma se questa indennità non dovesse bastare a coprire il periodo, il lavoratore deve continuare a percepire la retribuzione per tutto il periodo di sospensione.
Sospensione blocco dei licenziamenti da luglio
Non ci sarà nessuna proroga per il blocco licenziamenti dopo il 30 giugno 2021, ad annunciarlo il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. A luglio le Partite Iva, cioè i datori di lavoro, avranno il permesso iniziare a licenziare nuovamente. Solo i lavoratori in cassa integrazione sia ordinaria che in deroga potranno usufruire del blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021.
Il primo DL Sostegni, che ha fatto slittare la sospensione dei licenziamenti a giugno, aspetta ormai solo l’approvazione della Camera dopo il passaggio in Senato, che ha confermato gli emendamenti.
Intanto si amplia l’insieme delle misure a supporto delle Partite Iva nel DL Sostegni bis, mentre per i lavoratori non ci sarà più nessun blocco licenziamenti.
I sindacati avevano chiesto a gran voce una proroga almeno fino a ottobre 2021 per tutti e non solo per i lavoratori in Cig, ma il Ministro Orlando è stato chiaro, il blocco non potrà essere protratto per sempre e servono misure alternative.
La novità è stata annunciata dal Ministro stesso e si chiama “contratto di rioccupazione”, che dovrebbe sostituire il blocco dei licenziamenti.
In pratica si potrà licenziare ma i datori di lavoro che sceglieranno di non farlo otterranno un esonero del 100% dai contributi previdenziali per la durata di sei mesi.
Ad ogni modo, se queste misure alternative pensate del governo Draghi non saranno davvero effettive a luglio si prepara una vera e propria tragedia e migliaia di lavoratori potrebbero perdere il loro posto di lavoro.
Il contratto di rioccupazione sostituirà il blocco licenziamenti
La pandemia ha portato con sé una crisi economica mai vista prima, uno dei maggiori sforzi del Governo a questo punto è fare in modo che la crisi delle attività non ricada sui lavoratori, cioè che non inizi un’ondata massiccia di licenziamenti terminato il blocco.
Attualmente infatti tra le misure per limitare la crisi vige il blocco dei licenziamenti che sarà valido fino al 30 giugno 2021.
Dopo questa data il Governo ha pensato a delle misure alternative, quale quella di offrire con il contratto di rioccupazione un esonero totale di sei mesi dai contributi, ai titolari di Partita Iva che scelgono di non licenziare.
Terminati i sei mesi il datore di lavoro avrà la scelta se licenziare o meno il lavoratore, se opta per il licenziamento allora dovrà restituire allo Stato tutto l’ammontare dello sgravio fiscale di cui ha usufruito.
La misura, seguendo le affermazioni del Ministro Orlando, dovrebbe essere inserita nel testo, che per ora è ancora una bozza, del DL Sostegni bis ed entrare in vigore dopo il 30 giugno 2021, cioè dopo la fine del blocco licenziamenti.
Il blocco licenziamenti termina il 30 giugno 2021 senza proroghe
Quello che si evince da questo annuncio è che dopo il 30 giugno 2021 non è nelle intenzioni del Governo Draghi prorogare oltre il blocco licenziamenti.
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