Coronavirus e Cina: crimine contro l’umanità?

Leggenda: 1. Premessa – 2. Statuto di roma e il concetto di crimini contro l’umanità– 3. La cina potrebbe essere responsabile?

Premessa

Lo scopo del seguente articolo non è frutto di politica né di critica né d’incriminazione ma è finalizzato a far comprendere le “voci” che si stanno spargendo da parte dei rappresentati delle forze politiche e dai capi di governo dei vari Paesi mondiali sulla potenziale responsabilità penale del Governo cinese in merito all’epidemia da Coronavirus.

Ritengo rilevante sottolineare come le fonti siano fondamentali in questo delicato discorso che intendo svolgere e, dunque, dai notiziari e dai quotidiani, nazionali e internazionali, emerge come la Cina era a conoscenza del virus già a dicembre 2019 in seguito a scoperta da parte di un dottore cinese: Li Wenliang.

Il dottore si era precipitato verso il Governo cinese per riferire della scoperta ma, in base alle notizie televisive e giornalistiche1, i suoi allarmismi non vennero ascoltati.

Solo a gennaio di quest’anno la Cina tolse “il velo di Maya” per mostrare la realtà delle cose.

Dunque, in base agli avvenimenti scatenati da dicembre 2019 la Cina potrebbe essere un potenziale autore di crimini contro l’umanità?

Vediamo insieme.

 

Statuto di Roma e il concetto di crimini contro l’umanità

Il diritto penale internazionale prende a riferimento lo Statuto di Roma, firmato nel 1998 ed entrato in vigore nel 2002, con il quale venne istituita la Corte penale internazionale “[…] istituzione internazionale, basata su un trattato, dotata di una propria personalità giuridica (art. 4.1) e della capacità giuridica per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi; formula quest’ultima nella quale si sostanzia il conferimento, da parte degli Stati che si sono obbligati con il trattato, dei poteri necessari al funzionamento ed alla realizzazione dei fini ai quali la Corte è strumentale[…]”2.

La Corte, dunque, esercita la sua giurisdizione nelle seguenti fattispecie: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimini d’aggressione.

Secondo il mio modesto avviso ritengo opportuno citare per intero l’art. 7 dello Statuo che definisce nel dettaglio la fattispecie criminosa in oggetto: “Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.3

Dunque, l’articolo fa una sorta d’elenco di ciò che può intendersi con crimini contro l’umanità ma, sorge spontanea la domanda: ma sono conseguenza di altre fattispecie criminose?

Secondo la dottrina4, l’atto in sé è indipendente dal conflitto armato o dall’aggressione di uno Stato verso l’altro; detti crimini sono azioni, come dice l’art. 7, “parte di un esteso o sistematico attacco diretto contro popolazioni civili e nella consapevolezza di un tale attacco.

L’elemento soggettivo, da come si evince, è la consapevolezza cioè la conoscenza degli atti posti in essere attraverso i quali possono causare danni psico-fisci alla popolazione di uno Stato dunque in base all’art 30.3 sarà responsabile se “Vi è consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona è cosciente dell’esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi.

La lettera k) è molto interessante: “altri atti inumani di analogo carattere” possiamo intendere come l’insieme d’azioni che abbiano caratteristiche similari con gli altri atti esposti dall’art.7 finalizzati a causare danni e sofferenze perciò il Coronavirus potrebbe rientrare?

Dobbiamo però prestare attenzione all’art. 22.2: “La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un’inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.

Sussiste, dunque, il principio del divieto dell’interpretazione analogica ma se entriamo più nel merito del capitolo III dello Statuto notiamo come all’art. 25, responsabilità penale individuale, stabilisce le condotte per cui una persona effettivamente può essere considerata responsabile in relazioni ai crimini commessi: “ a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un’altra persona o tramite un’altra persona, a prescindere se quest’ultima è o meno penalmente responsabile; b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato; c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo; d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei casi: i) mirare a facilitare l’attività criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui tale attività o progetto comportano l’esecuzione di un crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte; oppure ii) essere fornito in piena consapevolezza dell’intento del gruppo di commettere il reato; e) trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a commetterlo; f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l’espletamento, non può essere punita in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e volontariamente desistito dal suo progetto criminale.

Ne consegue che è esonerato dal compimento dell’azione in base alla lettura dell’art. 31, “[…]una persona non è penalmente responsabile se al momento del suo comportamento: a) essa soffriva di una malattia o deficienza mentale che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge; b) era in uno Stato d’intossicazione che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge, a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur sapendo, come risulta dalle circostanze, che per via della sua intossicazione, essa avrebbe con ogni probabilità adottato un comportamento costituente un crimine di competenza della Corte o non abbia tenuto conto di tale probabilità; c) essa ha agito in modo ragionevole per difendere sé stessa, per difendere un’altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l’adempimento di una missione militare contro un ricorso imminente od illecito alla forza, proporzionalmente all’ampiezza del pericolo da essa incorso o dall’altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un’operazione difensiva svolta da forze armate non costituisce di per sé motivo di esonero dalla responsabilità penale a titolo del presente capoverso; d) il comportamento qualificato come sottoposto alla giurisdizione della Corte è stato adottato sotto una coercizione risultante da una minaccia di morte imminente o da un grave pericolo continuo o imminente per l’integrità di tale persona o di un’altra persona e la persona ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, a patto che non abbia inteso causare un danno maggiore di quello che cercava di evitare. Tale minaccia può essere stata: i) sia esercitata da altre persone, o ii) costituita da altre circostanze indipendenti dalla sua volontà.”

La Cina potrebbe essere responsabile?

Alla luce di quanto detto nel secondo paragrafo cosa possiamo concludere?

Dobbiamo innanzitutto ricordare che la Cina non ha firmato né ratificato il trattato; in virtù dell’art. 12 la Corte penale internazionale può esercitare la sua giurisdizione solo se il crimine è stato compiuto sul territorio dello Stato membro o da un suo cittadino.

Ma se entriamo nel dettaglio dell’art 12 notiamo che al punto 3 “Se è necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l’accettazione di uno Stato non parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato accettante coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità al capitolo lX [capitolo che racchiude le disposizioni in materia di cooperazione e collaborazione]”, dunque, se la Cina fosse “additata” nuovamente e se effettivamente l’azione cinese condotta a dicembre 2019 possa rientrare in una delle condotte di cui all’art. 25 dovrebbe di sua spontanea iniziativa adire la Corte ed accettare la sua competenza.

Nell’art 13 possiamo notare un’ulteriore deroga al requisito della competenza della Corte “b) il Consiglio di Sicurezza, nell’ambito delle azioni prevedute dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi.

Il Consiglio di Sicurezza, organo dell’ONU adibito al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, in base al citato capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, denominato soluzione pacifica delle controversie, può, dopo un’analisi preliminare della fattispecie, differire alla Corte penale internazionale la competenza se sono stati commessi crimini di cui all’art. 5 dello Statuto di Roma.

Ne consegue che il Consiglio di Sicurezza, in virtù delle sue competenze, se ritiene che la condotta cinese possa rientrare nell’alveo delle fattispecie criminose e che il comportamento tenuto sia stato lesivo per la sicurezza internazionale può segnalare al Procuratore della Corte la fattispecie; ci tengo a sottolineare che la Cina è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio e una potenziale decisioni di differire la Corte potrebbe, naturalmente, sfociare in un veto o in un voto negativo da parte del membro permanente.

Sperando di aver risposto in maniera semplice attraverso la lettura dello Statuto di Roma le innumerevoli domande che il lettore può porsi in questo momento d’epidemia; l’intenzione, in base a quanto riferito dai telegiornali e quotidiani, da parte del Presidente cinese a nascondere la scoperta del Coronavirus potrebbe sfociare nell’alveo della fattispecie criminosa di cui all’art. 7, lett. k) ma bisogna leggerla in basa alla combinazione degli artt. 12, 22.2, 25, 30 e 31.

Quello che sto per dire in conclusione non deve essere inteso come sentenza né come giudizio ma solo come pura constatazione: le accuse dei rappresentati degli Stati mondiali che stanno circolando in questi giorni in linea di principio della solidarietà umana possono essere fondate ma non nella realtà.

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Note

1Cfr. Perché la Cina dovrebbe essere accusata di crimini contro l’umanità, Franco Londei, Rights Reporter, 24 marzo 2020.

2 A cura di V. Fanchiotti, M. Miraglia e J.P. Pierini, La Corte penale internazionale profili sostanziali e processuali, Giappichelli, Torini, 2014, p. 6.

3 Per l’intero testo dello Statuto si rinvia al seguente link: http://www.cirpac.it/pdf/testi/Statuto%20di%20Roma%20della%20Corte%20Penale%20Internazionale.pdf;

4 Cfr a cura di V. Fanchiotti, M. Miraglia e J.P. Pierini, op.cit, p.34.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Perché la Cina dovrebbe essere accusata di crimini contro l’umanità, Franco Londei, Rights Reporter, 24 marzo 2020.

A cura di V. Fanchiotti, M. Miraglia e J.P. Pierini, La Corte penale internazionale profili sostanziali e processuali, Giappichelli, Torini, 2014.

 

 

Dott. Gelmi Niccolò

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