Coronavirus e recenti interventi della commissione europea nel settore degli aiuti di stato: lezioni da trarre dall’emergenza

La comunicazione della commissione europea del 13 marzo 2020

Con la Comunicazione del 13 marzo 2020[1] (all.1), la Commissione Europea si occupa dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure che gli Stati Membri intenderanno adottare per rispondere all’epidemia di COVID-19. La Commissione propone, dunque, una risposta economica coordinata all’epidemia COVID-19 ed, a tal fine, indica agli Stati le possibili soluzioni normative compatibili con il vigente ordinamento in materia di Aiuti di Stato.

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In particolare, benché alcune di tali misure a favore delle imprese potrebbero rientrare nel campo di applicazione delle regole sugli Aiuti di Stato, ed in particolare di quelle del GBER (Regolamento di esenzione sull’applicazione)[2], il Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE) prevede che tali aiuti debbano essere autorizzati.

L’Articolo 107, comma 2, lett. b) del Trattato prevede che le autorità nazionali possano erogare fondi per riparare i danni direttamente collegati ad eventi eccezionali. Ovvero dopo una notifica da parte dello Stato membro, la Commissione si limita a verificare (i) l’eccezionalità dell’evento e (ii) l’assenza di sovra-compensazione, per evitare fenomeni di ingiusto arricchimento.

Verificati tali elementi, la Commissione può autorizzare l’aiuto[3].

Inoltre, l’articolo 107, comma 3, lett. b), consente l’approvazione (sempre da parte della Commissione) di misure nazionali volte a “porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”.  Va, per inciso, ricordato che, qualora la misura di sostegno fosse adottata direttamente dalle istituzioni UE con l’impiego di fondi europei (per es., fondi strutturali gestiti direttamente, oppure fondi della Banca Europea per gli Investimenti del c.d. Piano Juncker), le regole sugli aiuti di Stato non troverebbero applicazione, in quanto le risorse non sono riconducibili allo Stato membro.

Altre opzioni disponibili per gli Stati membri sono esterne al campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato dell’UE, dunque, senza coinvolgimento della Commissione.

Dette ultime opzioni includono misure applicabili in materia di sussidi salariali, di sospensione dei pagamenti delle imposte dirette e delle imposte sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali o sostegno finanziario diretto ai consumatori per servizi cancellati o previsione di rimborsi sui servizi o biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

La Commissione si dichiara, dunque, pronta ad autorizzare rapidamente aiuti erogati da singoli Stati membri sulla base di vari strumenti già esistenti, con riferimento:

(a) agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (disciplina ad hoc sulle PMI in difficoltà);

(b) agli aiuti ad imprese per eventi eccezionali, ex art. 107(2) b TFUE;

(c) agli aiuti volti a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia, ex art. 107(3) b) TFUE.

In particolare, la Commissione ha riconosciuto che in Italia vi sono le condizioni per erogare aiuti “per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali” ex art. 107(2) b del TFUE e ha posto l’enfasi su alcuni settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza, come quelli relativi alla cultura, al turismo, ai trasporti ed all’alberghiero.

Osserviamo che la particolarità dell’art. 107(2) b, raramente applicato in passato, è che le misure erogate sulla base di essa sono considerate a priori non produttive di effetti distorsivi sulla concorrenza.

In merito alla situazione Italiana la Commissione valuta che “attualmente, l’impatto dell’epidemia di COVID-19 in Italia è di natura e portata tale da consentire il ricorso all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. La Commissione può quindi approvare misure nazionali supplementari di sostegno per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”[4].

La valutazione della Commissione in merito al ricorso all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) per altri Stati membri dovrebbe, altrettanto, seguire un approccio analogo.

La Comunicazione spiega la sua posizione sull’Italia argomentando: “In reaching this conclusion, the Commission has considered a series of indicators, including but not limited to the expected contraction of GDP, the stringent public measures imposed, including prohibition of events, school closures, circulation restrictions, the constraints on the public health system, as well as flight cancellations and travel restrictions imposed by other countries”.

Quattro giorni dopo la Comunicazione con il d.l. del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) il Governo Italiano ha mobilitato risorse pari a 25 miliardi di euro, per misure in larga parte non ricadenti nella nozione di aiuto ai sensi dell’art.107(1) TFUE, perché a beneficio di attività non economiche (ad es. Servizio sanitario nazionale), non selettive (ad es. la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e previdenziali per la generalità delle imprese e dei lavoratori autonomi), o costituenti vantaggi ai consumatori (ad esempio l’erogazione di 600 euro a titolo di indennità per il mese di marzo).

Per altre misure, la loro rispondenza alle norme in materia di aiuti di Stato sarà verificata (ad es. sul rafforzamento del Fondo di Garanzia PMI[5] e sulle altre misure di sostegno alle PMI o sull’internazionalizzazione del sistema Italia).

La Commissione ha ritenuto, pertanto, di stabilire in un apposita comunicazione le ulteriori misure temporanee di aiuto di Stato compatibili con la normativa in materia, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE ovvero relativamente ai rimedi per grave turbamento dell’economia di uno Stato. Similmente la Commissione aveva agito nel 2009, con uno speculare Temporary Framework poco dopo la crisi finanziaria del 2008[6].

Si approfondisca con:

La comunicazione della commissione europea “temporary framework”

La Commissione con successiva Comunicazione “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (all.2), richiamando l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, ripete, quanto già alla precedente Comunicazione, ovvero  che può dichiarare compatibili con il mercato interno aiuti assunti “per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro“.  La Commissione richiama il fatto che in molte sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è stabilito che il turbamento deve riguardare l’insieme o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non semplicemente quella di una delle sue regioni o parti del suo territorio[7].

La Commissione, dunque, afferma che, poiché la crisi sanitaria colpisce tutti gli Stati membri e giacché le misure di contenimento adottate dagli Stati membri incidono sulle imprese, ritiene che gli aiuti di Stato siano compatibili sulla base del richiamato articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, ma solo per un periodo limitato e esclusivamente al fine di porre rimedio alla carenza di liquidità da parte delle imprese (chiuse in lockdown).

Rimane fermo, però, il fatto che, more solito, gli Stati membri debbano dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione sono necessarie, adeguate e proporzionate a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato e che le condizioni della stessa Comunicazione 19 marzo siano pienamente rispettate.

In un successivo passaggio la Commissione chiarisce che gli aiuti erogati sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali[8] sono cumulabili con gli aiuti sotto forma di garanzie su prestiti[9], con gli aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per prestiti[10] e con l’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (punto che non afferisce il tema qui trattato).

Tanto affermato, la Commissione si impegna a valutare nei termini accelerati sopra indicati la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato le misure di volta in volta adottate dagli Stati membri per i su cennati problemi di liquidità, ove compatibili con il mercato interno in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché  siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • l’aiuto non superi 800.000,00 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamento. La Commissione precisa che gli importi devono essere interpretati come lordi, ovvero prima di qualsiasi detrazione di tasse o altri oneri;
  • l’aiuto sia concesso sulla base di una previsione di bilancio aziendale;
  • l’aiuto sia concesso a imprese che non siano state in difficoltà (a norma del Regolamento generale di esenzione per categoria[11]) prima del 31 dicembre 2019.

Pertanto, l’aiuto succitato potrà essere concesso solo a imprese che hanno avuto difficoltà a seguito dell’epidemia di COVID-19.

La Commissione stabilisce che l’aiuto debba essere concesso, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

Si dispone, infine, poi, ai successivi punti 3.2., 3.3. e 3.4., circa gli strumenti di ingegneria finanziaria per sostenere la suddetta crisi di liquidità.

In sintesi, i punti 3.2. e 3.4. riguardano garanzie pubbliche per prestiti bancari, in modo da assicurare che le banche private continuino a erogare finanziamenti alle imprese, purché la garanzia rispetti predeterminati limiti temporali (massimo sei anni) e di ammontare, stabiliti diversamente a seconda che si tratti o meno di una PMI (in particolare, queste limitazioni sono parametrate all’ammontare del prestito sottostante, che a sua volta non può superare certe soglie) e finanziamenti pubblici a tassi agevolati, entro limiti di tempo e di ammontare simili a quelli previste per le garanzie, che possono coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti.

La proposta di regolamento “iniziativa di investimento in risposta al coronavirus”

Nella stessa data della prima comunicazione, il 13 marzo 2020[12], la Commissione ha proposto un regolamento a titolo “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus”.

La Commissione ha inteso mobilitare le riserve di liquidità disponibili nei Fondi  strutturali e di investimento europei con 37 miliardi di Euro proponendo di rinunciare quest’anno all’obbligo di chiedere il rimborso dei  prefinanziamenti che non sono stati spesi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo europeo  per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) fino alla chiusura del programma[13]. Correttamente, si tratta di un regolamento e non di una direttiva, in quanto può entrare direttamente in funzione in tutti i singoli stati membri, ossia senza che avvenga quell’iter di recepimento e approvazione che solitamente ritarda la personalizzazione e l’entrata in vigore delle direttive. I fondi saranno diretti ai sistemi sanitari, alle Pmi, ai mercati del lavoro e alle altre parti vulnerabili delle economie degli Stati membri UE.

I tempi della proposta di regolamentazione non saranno prevedibilmente brevi[14]. Registriamo, infine, il pochissimo tiraggio previsto da parte dell’Italia, circa 11 miliardi promessi all’Italia[15], nonostante l’Italia sia in assoluto il paese più colpito dall’epidemia.

La novità della proposta, è che il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove  necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica[16]e può comprendere gli investimenti in prodotti e servizi  necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari pubblici[17]. Le spese per promuovere “le capacità di  risposta alle crisi” sono in ogni caso ammissibili a decorrere dal 1º febbraio 2020[18].

Evidenziamo infine che la sede regolamentare è quella più adatta ad un auspicabile “travaso” di una visione meno burocraticamente rigida delle normative ad una legislazione più flessibile, ragionevole e proporzionata, in ossequio agli stessi principi ordinamentali europei, alle esigenze di volta in volta da affrontare.

Considerazioni su problemi applicativi, in generale, e lezioni da trarre dall’emergenza

Il plafond per impresa previsto dal Temporary Framework è, come visto, cumulabile con altri aiuti.

Ancora, si evidenzia che non sono previsti costi ammissibili.

L’intervento per la crisi sanitaria è previsto nei diversi settori per ogni impresa senza alcun riferimento al perimetro di impresa, previsto, invece, dalla nozione di “impresa unica”.

Riteniamo che l’interpretazione testuale ed analogica non possa non confermare una interpretazione che escluda, nel caso che ci occupa, che si debba intendere quale recettore degli incentivi l’impresa unica prevista dalla normativa sul de  minimis.

La nozione di impresa unica[19]  non è pertinente alla presente circostanza giacchè l’intervento a titolo del Temporary Framework è un aiuto ex-art. 107.3.b TFUE che pone rimedio ad un grave turbamento dell’economia e quindi, per come visto, un aiuto compatibile con la normativa sugli Aiuti di Stato.

Il Temporary Framework non ha alcuna connessione giuridica, dunque, con la nozione di impresa unica contenuta nel Regolamento de minimis e derivante dalla moltelplice giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Ancora, secondo noi, è possibile un cumulo tra la sovvenzione di 800 euro e l’aiuto in de minimis: la Comunicazione 1863 del 19 marzo 2020 ammette la possibilità di cumulo e, si ripete, non prevede costi eleggibili. L’importo di 800 euro per impresa è, come ovvio, una misura una tantum. Altra cosa è la sovvenzione de minimis che si conteggia sugli ultimi tre anni ed è relativa a progetti di investimento e, comunque, anche se relativa al capitale circolante, non rapportabile all’attuale contingenza emergenziale del Temporary Framework di cui all’art. 107.3.b.TFUE.

Pertanto, per il calcolo del plafond per impresa del Temporary Framework non devono considerarsi gli aiuti in de minimis del triennio o dell’annualità in corso né di quelli futuri.

Tanto non esclude, però, che nel caso si trattasse di medesimi progetti o di uguali spese ammissibili si debba escludere il cumulo tra Temporary Framework e de minimis.

Le singole misure di aiuto Italiane potranno, comunque, meglio regolare le tipologie di cumulo con altri regimi notificati o in esenzione da notifica.

Va da sé che bisognerà pure prevedere modalità di monitoraggio per verificare che per singola impresa non si conceda più del plafond disponibile per impresa, sommando tutti gli incentivi.

Come noto, i servizi agevolati sono valutabili in un valore reale o standard, valutabile come trasparente ed inseribile nel plafond settoriale per impresa. Sul punto si osserva che, ancorchè le sovvenzioni non prevedano gli aiuti sotto forma di servizi agevolati, tuttavia, si potrebbe ravvisare un incardinamento giuridico all’ipotesi di tale aiuto sotto la tipologia del Temporary Framework, ad esempio, nei casi di previsioni contrattuali agevolative nel contesto di concessioni su luoghi della cultura  (compensazioni a mezzo della riduzione dei canoni contrattuali o di estensione della durata contrattuale o resa di servizi da parte del concedente ente pubbico e quant’altro).

Per come ipotizzato nel superiore paragrafo, lo strumento di aiuto delle sovvenzioni, giacché atipico e non prevedente spese eleggibili, si presta anche alla possibilità di coprire investimenti (come gli strumenti finanziari[20] trattati ai punti 3.2. e 3.3 della Comunicazione).

Lo strumento della sovvenzione potrebbe coprire, comunque, qualunque spesa dell’impresa sia come spesa corrente/funzionamento che come investimento materiale come, in ipotesi, anche il lucro cessante sotto forma di rimborsi.

Un problema da analizzare, nel negoziato con la Commissione, potrebbe essere il cumulo tra sovvenzioni e strumenti finanziari di cui al par. 3.2 e 3.3, sotto forma di garanzie o prestiti agevolati: ovvero bisognerebbe capire se l’eventuale ESL debba essere o meno computato all’interno del plafond per impresa (800.000 euro) previsto dal punto 3.1[21].

Sembra pacifico che un mese ed oltre[22] di totale blocco della produzione, con le imprese in lockdown, non può che comportare danni irreparabili alle aziende Italiane, in termini di perdita clienti, contratti disattesi e quant’altro, circostanza di cui le imprese di altri paesi stanno senza scrupoli approffittando.

Limitare a 800.000 euro la sovvenzione, magari comprensiva in ESL di garanzie o abbattimento interessi, rischia di non essere nè di sollievo rispetto ai danni nè affatto utile per un eventuale rilancio produttivo e sui mercati.

Serve maggiore flessibilità, anche ed innanzitutto, nel non mettere limiti agli Stati nel prevedere interventi di sostegno che, altrimenti così, rischierebbero di essere irrilevanti rispetto alla crisi.

Altro problema aperto (e da negoziare con la Commissione) è quello della rimodulazione dei fondi SIE[23], già inquadrati in altri programmi operativi, che nel rispetto dei vincoli sui fondi strutturali, potrebbero essere distribuiti, a termini del Temporary Framework, sia come sovvenzioni (potendo quindi prevedere anche eventualmente investimenti) quanto, ai sensi del 3.2 e 3.3, come garanzie di primo grado (magari creando Sezioni Speciali settoriali e regionali del Fondo di Garanzia Nazionale ex-L.662/96) e prestiti agevolati[24].

Su questo fronte c’è da registrare la  (scontata e giusta) levata di scudi  da parte delle Regioni[25] che in forza dei regolamenti europei sono titolari della programmazione ed attuazione di programmi operativi, rigidi e pletorici, in buona parte ancora registranti impegni di spesa non completi (proprio per la detta complessità e non flessibilità).

Insomma, il coriaceo impianto dei principi Unionali sugli Aiuti di Stato, eretto a garanzia dei sacrosanti “fondamentali” sulla libera concorrenza tra le imprese Europee, sta dimostrando di non essere utile agli Stati membri più colpiti dalla crisi, Italia innanzitutto. Mentre la sua controparte regolamentare, quella delle politiche di coesione basata sui fondi strutturali europei, altrettanto, non riesce a produrre alcuna risposta alle urgenti ed immediate necessità di intervento, salvo una sparuta modifica del regolamento base e un intervento finanziario limitatissimo (e magari da erogare ad emergenza finita).

Si può trarre qualche lezione da quanto sopra sinteticamente esposto?

L’occasione della programmazione degli interventi straordinari del Temporay Framework per la crisi epidemica, potrebbe essere, secondo noi, occasione utile per rompere alcuni schemi cristallizzati delle legislazioni settoriali e delle connesse programmazioni a “compartimenti stagni”.

Si tratterrebbe, per come prima cennato, di mettere subito a sistema sinergico e complementare le sin’ora ingessate programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali (a mezzo della previsione di strumenti finanziari e/o istituzione di Sezioni Speciali settoriali e regionali del Fondo di Garanzia Nazionale, ovvero fondi di garanzia di primo grado), con il costituendo fondo Invest-EU[26] (ex-regolamento FEIS, o altrimenti detto Piano Juncker[27]) prevedente strumenti di garanzia del gruppo BEI-FEI di secondo grado, da associare, magari per i profili maggiormente legati ai danni della crisi Covid 19, con gli strumenti finanziari e con le sovvenzioni del Temporary Framework.

Tale sinergia di strumenti potrebbe creare l’atteso effetto massa per gli interventi post-emergenziali, viste le difficoltà che la proposta Italiana sui “Corona-Bond” sta incontrando.

Un insegnamento che potrebbe essere tratto dalla crisi è, inoltre, la necessità di una normativa regolamentare più flessibile[28] e meno rigidamente ancorata a incrostazioni legislative quali, ad esempio, le modalità articolate di revisione regolamentrare, le modalità fisse di riprogrammazione e determinazione dei criteri di ammissibilità dei costi, la durata programmatica estesa, i criteri di compatibilità con le normative sugli Aiuti di Stato altrettanto inderogabili, etc..

La crisi emergenziale ha impietosamente mostrato tali limiti nella corsa affannata della Commissione a Comunicazioni che, come visto, hanno interpretato in senso estensivo la vigente normativa Trattatizia Europea sugli aiuti di Stato a vantaggio, però, solo di “possibili” e molto (troppo) piccoli interventi normativi emergenziali degli Stati membri (invero, subito assunti dall’Italia con il D.L.18/20 “Cura Italia”), ma nulla hanno potuto concretamente fare a livello Unionale, salvo prevedere una parziale proposta di modifica del Regolamento 1303/13[29] per la previsione di un’ancora più limitato, anzi irrilevante, intervento finanziario dei fondi strutturali Europei.

In altre parole, gli interventi della Commissione Europea qui descritti rischiano di essere inadeguati tanto nella fase dell’emergenza, quanto e sopratutto, per il post-emergenza.

Da questa esperienza se ne può trarre, comunque, un prezioso insegnamento per chiedere, a tutti i livelli, maggiore rispetto dell’aureo principio di proporzionalità nell’inutilmente ipertrofica e burocratica legislazione Europea.

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Note

[1] Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Investment Bank and the Eurogroup “Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak”, Brussels, 13.3.2020 COM(2020) 112 final . Tre giorni dopo la Commissione ha emanato Linee Guida, la Commissione ha proposto agli Stati Membri misure per garantire la sicurezza sanitaria

[2] Regolamento della Commissione (UE) N. 651/2014 del 17 Giugno 2014

[3] In proposito, si segnala che il 12 marzo 2020 è stata adottata la prima decisione relativa ad un regime di aiuti danese per il rimborso dei biglietti di grandi eventi cancellati dopo l’epidemia. La decisione è stata resa “nel giro di 24 ore” (SA.56708 (Danimarca), 3 decisione del 22 marzo 202). La Commissione ha, poi, avuto modo di fare applicazione delle nuove regole, autorizzando una serie di regimi di aiuti di Stato, notificati da Francia, Portogallo SA.56755 (Portogallo) e Lettonia,  decisione del 23 marzo 2020 – SA.56722 (Lettonia), sotto forma di garanzie pubbliche, soprattutto a favore di PMI. In tutti questi casi, l’autorizzazione è stata adottata entro 48 ore. Il 24 marzo 2019 la Commissione europea ha pubblicato il testo della decisione di autorizzazione di una serie di misure di garanzie pubbliche a favore delle imprese in crisi di liquidità in Francia decisione del 21 marzo 2020 – SA.56709 (Francia), decisione del 21 marzo 2020. Il 22 marzo scorso, la Commissione ha anche adottato una decisione di autorizzazione (SA.56714) di due regimi di aiuti in Germania, che sono stati valutati ai sensi delle diverse regole sui prestiti pubblici agevolati (e concernono principalmente nuovi prestiti, mentre le misure di garanzie si riferiscono piuttosto ad esposizioni finanziarie esistenti).

[4] Con decisione del 22 marzo 2020, SA.56786 la Commissione ha autorizzato in brevissimo tempo un regime di aiuti (800.000 euro massimo ad impresa) per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza

[5] Si ci permetta fare una nostra considerazione: la garanzia tratta dal Fondo di Garanzia per le PMI (copertura del 33%) ex art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura-Italia” per la copertura del divieto di revoca di finanziamenti, proroga di prestiti non rateali e sospensione pagamento delle rate di finanziamenti di PMI) è simile a quella del caso francese succitato in nota. Pertanto, l’elemento di aiuto di Stato dovrà, secondo noi, parimenti ricevere l’autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) prima che la garanzia possa essere prestata.

[6] Temporary Community framework for State aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis, initial version OJ C16, 22.1.2009, p.1.

[7] Si vedano le sentenze della CGUE: Casi riuniti T-132/96  e T-143/96 Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH v Commission, ECLI:EU:T:1999:326, paragrafo 167. Medesima interpretazione è stata fatta dalla Commissione nei seguenti casi: Commission Decision in Case NN 70/07 Northern Rock (OJ C 43, 16.2.2008, p. 1), Commission Decision in Case NN 25/08 Rescue aid to Risikoabschirmung WestLB (OJ C 189, 26.7.2008, p. 3) e Commission Decision of 4 June 2008 in State aid C 9/08 SachsenLB (OJ L 104, 24.4.2009, p. 34), e Commission Decision del 6 June 2017 nel caso SA.32544 (2011/C) Restructuring of TRAINOSE S.A (OJ L 186, 24.7.20. Ed ancora  Commission Decision 98/490/EC in Case C 47/96 Crédit Lyonnais (OJ L 221, 8.8.1998, p. 28), punto 10.1; Commission Decision 2005/345/EC in Case C 28/02 Bankgesellschaft Berlin (OJ L 116, 4.5.2005, p. 1), punti  153 et seq.; and Commission Decision 2008/263/EC in Case C 50/06 BAWAG (OJ L 83, 26.3.2008, p. 7), punto 166.

[8]  Di cui al punto 3.1 della Comunicazione

[9]  Punto 3.2. della Comunicazione (cui si rimanda)

[10] Punto 3.4. della Comunicazione (cui si rimanda)

[11] Ai sensi dell’articolo 2, comma 18, del Regolamento della Commissione (UW) N. 651/2014 del 17 Giugno 2014

[12]  Proposta di  Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio  che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il  regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare  gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro  economie in risposta all’epidemia di COVID-19  [Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus] (2020) 113 final 2020/0043 (COD)

[13] Proposta di modifica all’articolo 139, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ove è aggiunto un ulteriore comma che dispone il mancato recupero degli importi normalmente dovuti nel 2020 per i programmi operativi 2014- 2020 della politica di coesione nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della  crescita e dell’occupazione” e per i programmi finanziati dal FEAMP nonché proposta di modifica all’articolo 139, paragrafo 7,del regolamento (UE) n. 1303/2013

[14]  C’è però da dire che la Plenaria del Parlamento Europeo ha approvato la proposta il 26 marzo 2020.

[15] I.CAIZZI, “Coronavirus, l’Ecofin apre ai maxi aiuti Ue all’Italia”, su Corriere Economia, del 23 marzo 2020

[16]  Proposta di modifica all’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR

[17]  Proposta di modifica all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR

[18] Proposta di modifica all’articolo 65, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo al FESR

[19] L’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento de minimis  (Regolamento 1407/2013) recita:”Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”. Sul punto impresa comune ed aiuti di Stato si veda C. E. Baldi, La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, Maggioli editore, 2015, pag. 142 e ss)

[20]  Cfr., la previsione sugli strumenti finanziari ex-art.37-46 Reg.UE 1303/13

[21] “In dettaglio, è importante che il Governo italiano, come consentito dallo stesso Temporary Framework, notifichi un intervento con alcune caratteristiche diverse rispetto a quelle previste in via generale dal Framework stesso. In quest’ambito, il nostro Paese dovrebbe prevedere: la possibilità di coprire comunque al 90% gli affidamenti a copertura dei fabbisogni di liquidità (senza dunque prevedere che ciò sia riferito ai soli casi debitamente giustificati); la gratuità della garanzia; la possibilità di cumulo tra garanzie e contributi agli interessi, così da consentire il massimo supporto delle imprese”, cfr, CONFINDUSTRIA Commissione Bilancio Senato della Repubblica Conversione in legge del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto Cura Italia), 26 marzo 2020, pag. 14

[22] Al momento in cui si scrive questo articolo è stato annunciata la fine del lockdown per il 13 aprile. Certamente, però la operatività delle aziende non inizierà prima di maggio inoltrato.

[23] Le risorse della programmazione 2014-2020 che dovrebbero essere oggetto della riprogrammazione per l’emergenza sanitaria sono quelle non ancora impegnate della programmazione 2014-2020, ovvero quasi 25 miliardi (pari al 46% di 54 miliardi totali, secondo l’ultimo monitoraggio Igrue). Si veda ”C’è il via libera della Commissione europea per utilizzare una parte dei fondi strutturali per la coesione (Fse e Fesr) per l’emergenza coronavirus”, di C.FOTINA su Sole 24 ore del 13 marzo 2020.

[24] In tale contesto si dovrebbe peraltro chiarire che è possibile concedere un aiuto fino a 800mila euro – come previsto per i contributi in conto capitale – per tutte le garanzie che non abbiano le caratteristiche per rientrare nello schema speciale introdotto dal Framework. Ciò consentirebbe di sostenere imprese che non hanno più capienza nel de minimis.CONFINDUSTRIA Commissione Bilancio Senato della Repubblica Conversione, ibidem, pag. 15

[25] Ad esempio, la Regione Siciliana. Si veda “Emergenza Coronavirus scusa per scippare soldi alla Sicilia, Armao ‘denuncia’ il Ministro Provenzano a Ue e Conferenza Regioni” su BlogSicilia, 1 aprile 2020.

[26] Brussels, 6.6.2018 COM(2018) 439 final 2018/0229 (COD) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme {SEC(2018) 293 final} – {SWD(2018) 314 final} – {SWD(2018) 316 final}

[27] Il Piano di investimenti per l’Europa è incentrato sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), istituito dalla Commissione Europea con il gruppo BEI-FEI con il regolamento (UE) 2015/1017 allo scopo di mobilitare nell’UE almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi entro la metà del 2018 attraverso il sostegno alla capacità di rischio del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) per mezzo di una garanzia dell’UE di 16 miliardi di euro, con un finanziamento di 5 miliardi di euro provenienti dalle risorse proprie del Gruppo BEI. Alla fine del 2017 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2017/2396 che ha prorogato le attività del FEIS fino al 31 dicembre 2020. Oltre alla proroga, il nuovo regolamento ha previsto: un aumento dell’obiettivo di investimento fino a 500 miliardi di euro (rispetto ai 315 iniziali); un aumento della garanzia di bilancio dell’UE fino a 26 miliardi di euro (rispetto ai 16 miliardi iniziali); un aumento del contributo della Banca europea per gli investimenti (BEI) fino a 7,5 miliardi di euro (rispetto ai 5 miliardi iniziali).

[28] Magari riavviando ed estendo le consultazioni pubbliche per il “fitness check” regolamentare che ha portato ad una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) presentata dalla Commissione Europea alla consultazione pubblica del “Fitness Check of the 2012 State aid modernisation package – “COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty DRAFT.

[29]   La succitata proposta di  Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio  che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il  regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare  gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro  economie in risposta all’epidemia di COVID-19  [Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus] (2020) 113 final 2020/0043 (COD

Prof. Avv. Bruno Aurelio

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