Coronavirus: la gestione del personale nelle aziende

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A tacere di provvedimenti adottandi prossimamente dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid 19, sembra opportuno, in questa sede, soffermarsi su alcuni aspetti salienti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, come anche per l’aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro.Com’è noto, la materia, oltre a caratterizzarsi per il c.d. ” rischio del parziale esonero del datore di lavoro”( ex multis: De Compadri- Gualtierotti-Carbone- Ferrari) secondo cui è l’istituto assicuratore che paga le malattie cd ” tabellate” nel dpr 1164/1965, si caratterizza, soprattutto, per il cd ” rischio ambientale”.Con tale concetto si intende la particolare condizione specifica di lavoro che può creare un pregiudizio al lavoratore.

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Risarcimento dei danni e responsabilità per infortuni sul lavoro

Corredata di formulario e giurisprudenza, l’opera è un’analisi della responsabilità civile del datore di lavoro (e del terzo), nella sua interazione con la tutela previdenziale dell’Inail. Rappresentando un sicuro sussidio professionalmente, si affrontano le criticità inerenti sia agli aspetti sostanziali sia processuali. Si analizzano, anche attraverso l’evoluzione giurisprudenziale, le varie tipologie di danno e la relativa risarcibilità:  danno biologico (interazioni tra diritto civile e previdenziale; sistema tabellare; danno temporaneo, permanente di lieve entità e mortale); danno differenziale (quantificazione; oneri assertori del lavoratore; esonero da responsabilità; danno complementare (morale e psichico, da perdita di chance). Vengono inoltre considerati, vagliando la casistica di riferimento: l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro (nesso di casualità e ripartizione degli oneri probatori; condotta del lavoratore e sua rilevanza nell’accertamento del nesso causale); la responsabilità civile dei terzi estranei al rapporto assicurativo; le azioni processuali ordinarie e speciali. Al volume sono collegate delle significative risorse on line; alla pagina www.approfondimenti.maggioli.it sono infatti disponibili la normativa di riferimento aggiornata, la giurisprudenza, la prassi e un ricco formulario compilabile e stampabile.Daniele Iarussi Avvocato giuslavorista in Mantova, oltre che consulente legale in Italia e all’estero. Titolare e fondatore dello Studio Legale Iarussi. Formatore presso primari Enti (pubblici e privati). Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e delle Relazioni Industriali, indirizzo Diritto del lavoro, nell’Università di Bologna. Già docente a contratto in Istituzioni di diritto privato nell’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca in materia di diritto del lavoro, anche all’estero. Autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche, tra cui tre monografie. Redattore e componente del comitato scientifico per importanti riviste di diritto del lavoro. 

Daniele Iarussi | 2017 Maggioli Editore

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Può essere annoverato il Covid 19 in questo rischio?

Qualche dubbio interpretativo, ad avviso di chi scrive, si pone, in effetti.
Dunque la soluzione va cercata. Altre norme.
La prima è di natura codicistica.

Com’è noto, l’ Articolo 2087 cod. Civ. Specificamente stabilisce che ” l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le norme che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”.
La norma parla di adozione di norme.
Parla di particolarità del lavoro.
Parla del tutelare l’integrità fisica.

Tutte cose, dunque che, a legislazione vigeNte e, in attesa di provvedimenti ad hoc, possono ad oggi venire adottati.
Com’è noto, infatti, il dpcm 08.03.2020 stabilisce, nell’allegato 1, al pari del dpcm del.09.03.2020, il rispetto della distanza.minima di.un metro.

Il divieto di assembramenti e, comunque, si da riferimento, proprio.per le caratteristiche intrinseche di dette norme, all’adottare tutte le misure e tre a prevenire il contagio da Covid 19.
Dunque, delle due l’una.

O l’imprenditore può adottare queste.misure per i propri lavoratori o meglio cercare altre soluzioni.
Tra queste, anche in riferimento a norme che pure dovrebbero anche a essere adottate ma per.le quali pure sussistono, nei vari settori, come, per quanto di interesse, il settore della giustizia, adottare misure di cd ” smarth working”, vale a dire lavoro anche con modalità telematiche.
Per altro settori, va comunque_ e qui.peraltro sta la difficoltà interpretativa_ compiuta, ad avviso di chi scrive, una valutazione caso per caso.
Così, ad esempio, si.pensi a un supermercato.

Laddove si riesca a tenere una distanza anti-contagio.
Si predispongano misure per.l’igiene personale, anche.mediante l’uso.di disinfettanti in presenza di queste condizioni, per un requisito anche extralavorativo di necessarietà sociale dell’attività, la stessa potrà essere svolta.
Discorso conclusivo va fatto per le normative, più specifiche, relative alla vecchia legge 626/1994, ora confluita nel tu 81/2008.

Coronavirus: smart working come ipotesi di prevenzione

Le direttive europee

Ebbene, sulla scorta di direttive europee del 1989, anche il lavoratore è tenuto ad adottare tutte le cautele affinché non rechi danno a sé stesso, agli altri lavoratori ma anche all’impresa.
Laddove infatti si dia la prova che il lavoratore non ha adottato queste misure, purtroppo nessun ristoro potrà essergli conferito.

Questa dunque una prima analisi per la gestione del personale e del lavoro di questi tempi.
Che, anche in attesa dei prossimi provvedimenti governativi può essere data anche nel richiamare principi.generali come sopra, a cui attenersi.

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Michele Vissani

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