Il Consiglio dei ministri si è riunito il 16 marzo per il varo del decreto anti-coronavirus, definito “Decreto Marzo” o Cura Italia, con le misure per il contrasto all’emergenza Coronavirus, la cui bozza è stata esaminata fino alla tarda serata del 15 marzo.
Un Decreto che, come lo ha definito Conte una “Manovra poderosa”, ha messo in campo 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio delle imprese e famiglie e attivato flussi per complessivi 350 miliardi.
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 17 marzo, il testo definitivo (pdf in allegato).
Le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel decreto, sono suddivise in:
- Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
- Misure a sostegno del lavoro (più di 10 miliardi a sostegno dei lavoratori e del reddito)
- Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale;
- Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
- Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
- Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, tra queste segnaliamo:
- Ulteriori disposizioni
Vediamo in sintesi alcune delle principali misure adottate:
- Per le imprese e professionisti e misure a sostegno del lavoro
- Sospensione dei versamenti: per imprese, professionisti, artigiani e commercianti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
– relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– relativi all’imposta sul valore aggiunto;
– relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Rinviati tutti al 31 maggio 2020 o in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. - ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito.
- Moratoria straordinaria per le piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.
- Premio per i lavoratori dipendenti: viene riconosciuto un bonus di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato e continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
- Credito d’imposta per canoni di locazione negozi e botteghe: viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da CoViD-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
- Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro: allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
- Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600,00 euro.
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600,00 euro.
- Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- Per gli enti del Terzo settore: prevista la proroga del termine per l’adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del terzo settore al 31 ottobre 2020, nonchè anche per le imprese sociali viene prorogato il termine per l’adeguamento alla nuova disciplina del d.lgs. n. 112/17, al 31.10.
- Sospensione dei versamenti: per imprese, professionisti, artigiani e commercianti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
- Per le famiglie
- Rinvio del pagamento dei contributi per i collaboratori domestici, in scadenza tra il 23 febbraio al 21 maggio, al 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra.
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