Coronavirus: proroga limitazioni ingressi nel territorio italiano fino al 14 luglio

Redazione 06/07/20
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Le limitazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono prorogate fino al 14 luglio 2020. Tale articolo così stabilisce:” fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche’ le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell’Unione Europea; b) Stati parte dell’accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano. 2. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.”  

Sono consentiti anche gli spostamenti per comprovate ragioni di studio.

Quali spostamenti sono consentiti per ora?

Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti:

a) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, e dei loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

b) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche’ di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;

c) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. 3. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalita’ di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020. 5. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa. La presenta ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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