Il provvedimento dispone che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-10, vengano adottate ulteriori misure di prevenzione, quali, innanzitutto, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, ad eccezione dello svolgimento dei predetti, nonché delle sedute di allenamento, all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli già indicati nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020.
Si legga anche:
-Codice della Crisi: ipotesi di rinvio a causa del Coronavirus;
-Coronavirus, dal Ministero ulteriori indicazioni per prevenire il contagio;
-Coronavirus: smart working come ipotesi di prevenzione;
-Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i Comuni “Zone Rosse”.
Scuole e università
Si prevede la sospensione, fino alla data del 15 marzo 2020, dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Si prevede, altresì, che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenza dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, avvenga, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di un certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle attività didattiche, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università ed istituzioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni in oggetto si impegnano a garantire agli studenti il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Si legga anche:”Smart working salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008 e L. 81/2017 cosa prevedono?”
Smart working
Il provvedimento dispone, all’art. 2, che le modalità di “lavoro agile” siano applicate in via provvisoria, sino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorative fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi di legge, anche in assenza di accordi individuali.
Uffici giudiziari
Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di Appello sino al 3 aprile 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti ed attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico.
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