Coronavirus: urgenti modifiche al d.l. n. 11/2020 per la giustizia tributaria

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 Il Decreto Legge n. 11 dell’08 marzo 2020 (in G.U. n. 60 dello stesso giorno) all’art. 1 ha disposto il differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, tanto è vero che gli artt. 1, ultimo comma, e 2, ultimo comma, prevedono che le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie.

In particolare, gli artt. 1 e 2 del citato Decreto stabiliscono che:

  • a decorrere da lunedì 09 marzo c.a. e sino a domenica 22 marzo c.a sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo tutte le udienze tributarie, anche di sospensiva, dei procedimenti pendenti presso tutte le Commissioni Tributarie (art. 1, comma 1, cit.);
  • al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati con le persone, i Capi delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali possono (non devono) adottare le misure tassativamente indicate dall’art. 2, comma 2, D.L. n. 11 cit. ed in particolare possono prevedere il rinvio delle udienze tributarie a data successiva al 31 maggio 2020 (art. 2, comma 2, lettera g, D.L. n. 11 cit.);
  • a decorrere da lunedì 09 marzo c.a. e sino a domenica22 marzo c.a. sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (art. 1, comma 2, D.L. n. 11 cit.);
  • in ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto Legge 02 marzo 2020 n. 9 per le misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali per i giudizi pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020 (art. 1, comma 3, D.L. n. 11 cit);
  • infine, per quanto riguarda il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2 della Legge n. 89 del 24 marzo 2001, ai fini del computo, non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020 (art. 2, comma 5, D.L. n. 11 cit.).

Secondo me, il legislatore ha genericamente previsto l’applicazione delle suddette disposizioni ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie, usando però il termine generico “in quanto compatibili”, lasciando troppo spazio alle interpretazioni da parte dei giudici tributari.

Si legga anche:”Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i Comuni “Zone Rosse””

Le modifiche necessarie e urgenti

Pertanto, in sede di conversione del suddetto Decreto Legge, secondo me, è opportuno apportare le seguenti necessarie ed urgenti modifiche:

  1. innanzitutto disciplinare con un distinto articolo le disposizioni relative alla giustizia tributaria, per evitare generiche e contraddittorie interpretazioni, così come è stato fatto con l’art. 3 per la giustizia amministrativa e con l’art. 4 per la giustizia contabile; questa è un’ulteriore conferma della necessità di dare autonomia e dignità alla giustizia tributaria, come prevedono i vari disegni di legge in discussione presso le Commissioni Riunite in sede redigente Seconda e Sesta del Senato;
  2. poiché sono rinviate d’ufficio tutte le udienze, anche quelle cautelari, c’è il rischio che i contribuenti siano costretti a pagare le iscrizioni provvisorie, in attesa delle nuove udienze; pertanto, è necessario non bloccare le udienze di sospensiva e farle fissare nel più breve tempo possibile;
  3. in attesa di quanto scritto alla precedente lettera b), è opportuno e necessario che il legislatore disponga con effetto immediato la sospensione del pagamento di tutte le iscrizioni provvisorie, almeno fino alla data della nuova udienza di sospensione di cui agli artt. 47 e 52, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992;
  4. correggere il secondo comma dell’art. 1, comma 2, cit. e precisare che la sospensione dei termini processuali dal 09 marzo c.a. al 22 marzo c.a. riguarda tutti i giudizi pendenti e non soltanto quelli le cui udienze sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020; questo per evitare una illegittima disparità di trattamento processuale tra le parti, in quanto l’emergenza epidemiologica da Covid-19 riguarda tutti i Professionisti impegnati nei procedimenti fiscali oggi pendenti;
  5. infine, per evitare comportamenti contrastanti a livello nazionale, secondo me, è opportuno modificare l’art. 2, comma 2, D.L. n.11 cit. nel senso che i Capi delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali devono, non possono, adottare le misure tassativamente previste dal citato comma e, soprattutto, disporre d’ufficio il rinvio delle udienze di merito a data successiva al 31 maggio 2020, a meno che una delle parti processuali non presenti apposita e documentata istanza di sollecita fissazione di udienza di merito prima della suddetta data del 31 maggio 2020.

In definitiva, secondo me, le suddette correzioni normative sono necessarie sia per disciplinare meglio ed in modo organico la giustizia tributaria sia per non creare assurdi e contrastanti comportamenti processuali a livello nazionale che, soprattutto in questo particolare e difficile momento storico, potrebbero aggravare ulteriormente le condizioni economiche dei contribuenti, soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle iscrizioni provvisorie.

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Avv. Villani Maurizio

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