Corretta valutazione di una certificazione di qualità ai fini dell’attribuzione del punteggio in un appalto da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Lazzini Sonia 02/05/08
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il sistema di attestazione dei requisiti di qualità prevede che sia IQNet a rilasciare a livello internazionale la certificazione dei sistemi di gestione aziendale per la qualità, l’ambiente e la sicurezza e che tale certificazione sia rilasciata a livello nazionale dai diversi rappresentanti nazionali della suddetta associazione._ Per quanto riguarda l’Italia il partner nazionale di IQNet è **** (unico rappresentante in territorio italiano) ed in virtù dell’accordo *****, così come si legge nel sito internet, “…le aziende certificate CISQ possono avvalersi del certificato IQNet che conferisce validità internazionale alle certificazioni e hanno diritto ad utilizzare il marchio IQNet”_Risulta quindi evidente che la medesima certificazione di qualità rilasciata in ambito nazionale dall’organismo partner di IQNet assume valenza internazionale proprio in virtù dell’accordo che lega i due organismi, i quali quindi assicurano – con valenza rispettivamente in ambito nazionale ed internazionale – la medesima certificazione di qualità.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 942  dell’11 aprile 2008 emessa dal Tar Veneto, Venezia
 
 
<Ne deriva che i certificati prodotti in sede di gara dalla controinteressata non potevano essere valutati autonomamente e quindi comportare l’attribuzione di quattro punti, bensì quale unico documento attestante il possesso di un’unica certificazione di qualità, contestualmente rilasciata da IQNet e dal partner italiano CISQ, con conseguente attribuzione di tre punti>
 
 
Di conseguenza:
 
 
<Per effetto della corretta attribuzione, il punteggio conseguito dalla ricorrente (79,56) sarebbe risultato superiore a quello assegnabile alla controinterressata (78,77 anziché 79,77): di conseguenza la ricorrente, collocandosi al primo posto della graduatoria, sarebbe risultata aggiudicataria della gara>
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 942 dell’ 11 aprile 2008 emessa dal Tar Veneto, Venezia
 
Ricorso n.1710/2007                                                                            Sent. n. 942/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione

***************                    -Presidente f.f.
************                          – Consigliere
*****************               -Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1710/2007, proposto da ALFA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. *********************** e ***************, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
contro
il Comune di Portogruaro in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
e nei confronti
di BETA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione del Responsabile dell’Area uso e tutela del territorio del Comune di Portogruaro in data 30.5.2007 n. 586, recante aggiudicazione alla società controinteressata dell’appalto per il servizio di fornitura, installazione e manutenzione delle preinsegne e della segnaletica direzionale privata nel territorio comunale; della nota del Responsabile del procedimento in data 7.6.2007 n. 0028877; dei verbali di gara, ed in particolare in parte qua del verbale in data 26.2.2007 n. 2; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
visto il ricorso, notificato il 7.8.2007 e depositato presso la segreteria il 14.9.2007 con i relativi allegati;
     visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Portogruaro, depositato presso la Segreteria il 27.9.2007;
     uditi alla pubblica udienza del 13 marzo 2008 (relatore il Consigliere *****************) gli avvocati: ***** per la parte ricorrente e *********, in sostituzione di *****, per il Comune di Portogruaro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con determinazione n. 12 del 9.1.2007 la Città di Portogruaro indiceva, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, l’appalto per la concessione del servizio di fornitura, installazione e manutenzione delle preinsegne e della segnaletica direzionale privata nel territorio comunale.
Alla gara prendevano parte sei ditte, fra cui la ricorrente ALFA S.p.A. e la controinteressata BETA S.p.A.
Esaminate le offerte e stilata una prima graduatoria, la ricorrente si collocava al secondo posto seguita dalla controinteressata.
A seguito della valutazione dell’anomalia dell’offerta della prima classificata, GAMMA., ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. n. 163/2006, chiarito l’esatto ammontare della percentuale di ribasso offerta dalla prima classificata (169% anzichè 269%), la graduatoria veniva nuovamente stilata.
A seguito di tale rielaborazione la migliore offerta è risultata quella di BETA, con punti 79,77, seconda classificata la ricorrente ALFA con punti 79,56.
Superata positivamente la verifica dell’anomalia, l’appalto veniva aggiudicato alla controinteressata.
A seguito dell’esame della documentazione di gara, la ricorrente apprendeva che alla società BETA erano stati attributi n.4 punti per la certificazione di qualità, essendole state riconosciute due diverse certificazioni di qualità ISO 9001.
Ciò in applicazione del disposto di cui all’art. 2 del capitolato, il quale alla lettera d) prevedeva l’attribuzione di “…punti 3 per il possesso di un certificato di qualità (serie UNI-EN ISO 9001-9002); punti 4 per il possesso di più di un certificato di qualità (serie UNI-EN ISO 9001-9002); ….”.
Presa visione della documentazione presentata da BETA, la ricorrente rilevava che, sebbene materialmente risultavano presentati due distinti certificati attestanti la certificazione di qualità (UNI-EN ISO 9001-9002), in realtà la certificazione di qualità in possesso della controinteressata era una sola.
Invero, i due certificati esibiti erano stati rilasciati da IQNet e da CISQCERT Italia, la quale ultima rappresenta il partner italiano di IQNet.
Da tali elementi parte ricorrente rileva che erroneamente è stato attribuito alla controinteressata il maggior punteggio per la produzione di due certificati di qualità, nonostante si trattasse della medesima attestazione di qualità.
Da ciò la denuncia di illegittimità del punteggio attribuito alla controinteressata e la conseguente illegittimità dell’aggiudicazione a suo favore della gara, atteso che, laddove fosse stato attribuito correttamente il punteggio di tre punti anziché di quattro punti, il punteggio finale sarebbe stato diverso ed avrebbe visto quale prima classificata la ricorrente ALFA.
A sostegno della richiesta di annullamento degli atti impugnati sono stati svolti i seguenti motivi di diritto:
-Eccesso di potere per vizio del procedimento.
-Violazione di legge : errata interpretazione ed applicazione dell’art. 2, lettera d) del Capitolato speciale d’ appalto.
-Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
-Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata e/o errata considerazione di circostanze essenziali e di presupposti
-Eccesso di potere per violazione del principio del corretto e buon andamento della pubblica amministrazione con riferimento all’art. 97 della Costituzione.
Secondo la difesa istante la Commissione è stata indotta in errore dalla duplice produzione della medesima certificazione di qualità, in tal modo assegnando illegittimamente un punteggio maggiore alla controinteressata (quattro punti, anziché tre).
In realtà, la società BETA risulta in possesso di un’unica certificazione, quella rilasciata da CISQ/CISQCERT, la quale a sua volta assume valenza internazionale attraverso la conseguente certificazione rilasciata da IQNet.
Trattasi tuttavia della medesima certificazione, che a livello internazionale è rilasciata da ISQNet e a livello nazionale dai soci partners della stessa, quale è per l’Italia CISQ.
Quindi, BETA non era in possesso di due certificazioni, bensì di una sola certificazione, che come tale, in base al capitolato speciale di gara, le avrebbe consentito l’acquisizione di tre punti invece di quattro, per l’effetto collocandosi in seconda posizione nella graduatoria finale, dopo la ricorrente, che pertanto si sarebbe vista aggiudicare la gara.
Da qui le doglianze di eccesso di potere per erronea valutazione della documentazione prodotta dalla controinteressata ed il difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione non si è attivata al fine di valutare correttamente la documentazione prodotta.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, contestando sotto ogni profilo le affermazioni svolte dalla difesa ricorrente, concludendo per la reiezione del ricorso.
La controinteressata BETA non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 13 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in oggetto la società ALFA contesta l’aggiudicazione alla controinteressata BETA dell’appalto per il servizio di fornitura, installazione e manutenzione delle preinsegne e della segnaletica direzionale privata nel territorio comunale indetto dal Comune di Portogruaro.
Ad avviso di parte ricorrente sarebbero stati illegittimamente attribuiti alla controinteressata, in applicazione della lettera d) dell’art.2 del capitolato speciale, quattro punti per la produzione di due certificazioni di qualità, di cui una rilasciata da IQNet ed una rilasciata da CISQ (CISQCERT).
In realtà si tratterebbe della medesima certificazione, di cui rispettivamente danno attestazione sia l’organismo internazionale (IQNet) sia il partner italiano (CISQ).
Di conseguenza, in base al capitolato speciale, art. 2 lettera d), i punti da assegnare per la produzione di una sola certificazione di qualità (quale è stata in realtà quella presentata dal BETA) sarebbero dovuti essere tre : per l’effetto la controinteressata non sarebbe risultata prima in graduatoria ed essendo il punteggio della ricorrente superiore, alla stessa sarebbe stato aggiudicabile l’appalto.
La controversia si incentra quindi sul valore da attribuire alla certificazione prodotta dalla controinteressata, se trattasi della medesima certificazione o se trattasi di due distinti ed autonomi documenti, così come ritenuto dalla commissione di gara, con conseguente accertamento della legittima attribuzione da parte della Commissione del punteggio previsto dal capitolato speciale.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento.
Invero, la sussistenza di un’unica certificazione è rilevabile non solo dall’identità dell’oggetto e delle date di prima emissione (14.5.2003) e di emissione corrente (22.1.2007) dei due documenti prodotti dalla controinteressata, bensì dal sistema stesso che regola il rilascio a livello internazionale e nazionale delle certificazioni di qualità.
Infatti, il sistema di attestazione dei requisiti di qualità prevede che sia IQNet a rilasciare a livello internazionale la certificazione dei sistemi di gestione aziendale per la qualità, l’ambiente e la sicurezza e che tale certificazione sia rilasciata a livello nazionale dai diversi rappresentanti nazionali della suddetta associazione.
Per quanto riguarda l’Italia il partner nazionale di IQNet è **** (unico rappresentante in territorio italiano) ed in virtù dell’accordo *****, così come si legge nel sito internet, “…le aziende certificate CISQ possono avvalersi del certificato IQNet che conferisce validità internazionale alle certificazioni e hanno diritto ad utilizzare il marchio IQNet”(cfr. doc. 1, II elenco documenti di parte ricorrente).
Risulta quindi evidente che la medesima certificazione di qualità rilasciata in ambito nazionale dall’organismo partner di IQNet assume valenza internazionale proprio in virtù dell’accordo che lega i due organismi, i quali quindi assicurano – con valenza rispettivamente in ambito nazionale ed internazionale – la medesima certificazione di qualità.
Ne deriva che i certificati prodotti in sede di gara dalla controinteressata BETA non potevano essere valutati autonomamente e quindi comportare l’attribuzione di quattro punti, bensì quale unico documento attestante il possesso di un’unica certificazione di qualità, contestualmente rilasciata da IQNet e dal partner italiano CISQ, con conseguente attribuzione di tre punti.
Per effetto della corretta attribuzione, il punteggio conseguito dalla ricorrente (79,56) sarebbe risultato superiore a quello assegnabile alla controinterressata (78,77 anziché 79,77): di conseguenza la ricorrente, collocandosi al primo posto della graduatoria, sarebbe risultata aggiudicataria della gara.
Quindi, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, con tutti gli ulteriori effetti in ordine all’esito della gara.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Portogruaro e BETA s.p.a. al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremilaeuro) oltre i.v.a. e c.p.a., di cui € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) a carico del Comune di Portogruaro ed € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) a carico di BETA s.p.a..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 marzo 2008.
Il Presidente f.f.                                                                  L’Estensore
 
Il Segretario
 
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione

Lazzini Sonia

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