Correttivo al Codice Antimafia: D .Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 in vigore dal prossimo 26 novembre.

È stato pubblicato sulla G.U. del 27 ottobre 2014, Serie Generale n. 250,  il D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 correttivo del D.Lgs. 6 settembre 2012, n. 159. Entrerà in vigore il prossimo 26 novembre.

 Il D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 reca  «Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», c.d. “Correttivo Antimafia”.

Il decreto interviene nella parte del Codice antimafia concernente i controlli amministrativi sugli appalti e concessioni, erogazioni e finanziamenti pubblici e si pone, come precipua finalità, quella di rendere meno “ingessata”, e quindi più snella, in un’ottica di semplificazione, la documentazione antimafia per le imprese riguardante gli adempimenti degli imprenditori. Qui di seguito si riportano i 6 articoli di cui si compone il cd correttivo antimafia contemplante le seguenti specifiche modifiche:

Art. 1. – Modificazioni concernenti la validità della documentazione antimafia e l’ambito delle relative verifiche

Viene interamente sostituito il comma 3 dell’art. 85 del Codice antimafia: «L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.» ed inserito il comma 2-bis all’art. 86 che così recita: “«2-bis. Fino all’attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.».

Art. 2. – Modificazioni in materia di rilascio

Le modifiche riguardando l’art. 87, commi 1 e 2 (Competenza al rilascio della comunicazione antimafia) e l’art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione antimafia). Viene, inoltre inserito ex novo l’art. 89-bis “Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia” «1. Quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. 2. L’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.».

Art. 3 – Modificazioni in materia di rilascio delle informazioni antimafia

Le modiche riguardano l’art. 90, commi 1 e 2 del Codice antimafia (Competenza al rilascio dell’informazione antimafia) e l’art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni).

Art. 4. – Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Viene aggiunto il comma 2-ter all’art. 99 del Codice antimafia e inserito l’art. 99-bis sul mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Art. 5. – Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria

Art. 6. – Entrata in vigore

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 26 novembre.

Per una lettura integrale del testo del decreto pubblicato in Gazzetta,  si rimanda al link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-27&atto.codiceRedazionale=14G00166&elenco30giorni=true

Esposito Anna Pia

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