Correttivo Cartabia Civile: tutte le modifiche alle norme procedurali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (Correttivo della Riforma Cartabia al Processo Civile).

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (Correttivo della Riforma Cartabia al Processo Civile). Le novità entreranno in vigore a partire dal 26/11/2024.
Animato dalla volontà di risolvere le numerose difficoltà applicative ed i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla legislazione vigente, il decreto legislativo apporta modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, tentando di chiarire i punti controversi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell’iter processuale. Il testo integrale è disponibile all’articolo Correttivo Cartabia civile: il testo in Gazzetta Ufficiale. Per una visione completa e approfondita di queste novità e del loro impatto, abbiamo organizzato il corso “Il processo civile a un anno dalla Riforma Cartabia”.

Di seguito vengono trattate le novità più rilevanti.

Indice

1. Modifiche al libro I codice di procedura civile del Correttivo Cartabia

  • Art. 38 c.p.c. – incompetenza: viene modificato in modo da anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d’ufficio la propria incompetenza: non più “entro la prima udienza” ma con il decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari ai sensi dell’articolo 171-bis.
  • Art. 50 bis c.p.c. – Tribunale in composizione monocratica: viene espunto dall’articolo 50-bis, che individua le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il riferimento ai procedimenti di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), in materia di azioni di classe (di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa).
  • Art. 70 c.p.c. – Intervento in causa del P.M: viene aggiunto il numero 3bis relativo alle “cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori”.
  • Art. 101, 125, 136 c.p.c.: vengono eliminati il riferimento al deposito delle memorie in Cancelleria, l’obbligo di indicazione del fax negli atti di parte e il richiamo al “biglietto” di Cancelleria, prevedendo la trasmissione a mezzo pec.
  • Art. 127 ter – deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza e art. 128 c.p.c.  udienza pubblica:
    • viene inserita la possibilità, per il Giudice, di disporre in ogni momento la presenza personale delle parti in udienza.  Si è quindi optato per una soluzione intermedia che per un verso, valorizza l’art. 127-ter c.p.c. quando la trattazione della causa in udienza appesantisce senza una concreta utilità la singola vicenda processuale e, più in generale, la gestione delle udienze e del ruolo del giudice; per altro verso, viene precisato che la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l’effettiva interlocuzione tra le parti e delle parti col giudice risulta necessaria – specialmente in presenza di un’espressa previsione di legge (artt. 117, 185 e 185-bis) – alla formazione del libero convincimento dell’organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite.
    •  viene inoltre prevista la possibilità che, qualora vi sia opposizione alla trattazione scritta anche da parte di una sola delle parti, allora il Giudice è obbligato a revocare il provvedimento e a disporre la celebrazione della pubblica udienza.
    • con riferimento al rito del lavoro si scelto di considerare, in senso contrario, il dato esperienziale in base al quale l’udienza di cui all’art. 420, che in virtù dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione dovrebbe condensare in una sola udienza l’intera vicenda processuale, si snoda invece in una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del primo comma, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali sono destinate due o più udienze. Le disposizioni di cui si è detto troveranno quindi applicazione in relazione al segmento decisorio.
    • è stata risolta l’inconciliabilità pratica della sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell’udienza di discussione, nei casi in cui questa richiede la lettura del dispositivo in udienza, con la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno: è stato perciò aggiunto un periodo all’ultimo comma dell’art. 127-ter c.p.c., in virtù del quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
  • Art. 133 c.p.c. – pubblicazione e comunicazione della sentenza: viene eliminata la previsione della firma del Cancellerie e l’apposizione della data da parte del medesimo. Viene unicamente previsto che la sentenza sia pubblicata mediante deposito telematico e che il Cancelliere ne dia immediata comunicazione alle parti costituite.
  • Art. 149 bis c.p.c.  – notifiche a mezzo pec dall’UG:
    • si è previsto che l’ufficiale giudiziario possa trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico dell’atto stesso;
    • la notifica si intende perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata di quest’ultimo.
    • nell’ipotesi in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l’invio di questa non vada a buon fine vengono distinti due casi: i) se ciò avviene per causa non imputabile al destinatario si dovrà procedere nelle forme “tradizionali”, ii) se avviene invece per cause imputabili al destinatario (che ad es. non ha curato di mantenere attiva e capiente la sua casella di posta) l’atto sarà depositato in una apposita area web esposta nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e accessibile al destinatario. A tal fine, si prevede – anche allo scopo di garantire la conoscibilità e al contempo la riservatezza dell’atto – che l’area web sia generata automaticamente dal portale e sia collegata al codice fiscale del destinatario, e che l’atto da notificare debba essere accompagnato da una dichiarazione dell’ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per procedere secondo tali modalità. Analogamente a quanto avviene con le notifiche a mezzo posta in caso di assenza del destinatario, poi, si prevede che per quest’ultimo la notifica si intende perfezionata con il decorso di dieci giorni dall’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.

2. Modifiche al procedimento di cognizione di primo grado

  • Art. 163 c.p.c. – contenuto della citazione
    • tra le indicazioni che deve contenere l’atto di citazione viene inserita quella relativa all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, in quanto questo ormai equivale all’indicazione della sua residenza, domicilio o dimora.
    • viene fissata la decorrenza a ritroso dei termini all’art. 171-bis c.p.c. «rispetto all’udienza così fissata».
  • Art. 165 c.p.c.  – costituzione dell’attore
    • eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo;
    • eliminati i riferimenti al deposito del fascicolo cartaceo;
    • si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale;
  • Art. 171 c.p.c. – ritardata costituzione delle parti: viene previsto che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all’articolo 166 venga dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall’articolo 171-bis.
  • Art. 171 bis c.p.c. – verifiche preliminari. L’articolo viene interamente riscritto.
    • viene chiarito che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d’ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
    • nel caso in cui il Giudice rilevi vizi degli atti introduttivi o della notifica della citazione o la necessità di integrare il contradditorio pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l’udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti (viene espunto  il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all’articolo 171 e viene inserito quello all’articolo 271, allo scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo).
    • nel caso invece in cui il Giudice, all’esito delle verifiche preliminari, rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e non è quindi necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, confermerà la data dell’udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall’articolo 168-bis) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d’ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all’articolo 171-ter, così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall’articolo 183, sesto comma.
    • il Giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti, all’esito delle verifiche preliminari (mentre prima tale possibilità avveniva alla prima udienza); nel disporre il mutamento del rito il giudice prevede dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato. L’ordinanza è impugnabile. Viene quindi abrogato l’art. 183 bis c.p.c.
    • in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell’udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio.
  • Art. 250 c.p.c. – intimazione ai testi: si prevede che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, viene soppresso l’uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell’atto inviato e della ricevuta e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec.
  • Art. 271 c.p.c. – costituzione del terzo chiamato: si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l’opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo.

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3. Modifiche al procedimento semplificato di cognizione

  • Art. 281 decies c.p.c. – ambito di applicazione. Viene chiaro che la causa, quando è di competenza del tribunale in composizione monocratica, può sempre essere introdotta nelle forme del rito semplificato, anche non è di pronta soluzione ai sensi del primo comma. Viene poi precisato che, al fine di evitare che alcuni procedimenti possano essere definiti con pronunce in rito o vengano trasformati nel più impegnativo (e perciò di più lunga durata) rito ordinario, il rito in questione si applica – quando ricorrano i presupposti di cui al primo o al secondo comma – anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.
  • Art. 281 duodecies c.p.c. – procedimento. Vengono introdotte due modiche:
    • Al terzo comma viene precisato che all’udienza le parti possono proporre, oltre alle eccezioni, anche «le domande» che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti; obiettivo è quello di consentire all’attore di proporre anche la c.d. reconventio reconventionis.
    • Al quarto comma, poi, si prevede che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte, ad esempio perché è necessario replicare a specifiche domande o eccezioni o perché le avverse allegazioni rendono necessario dedurre nuove prove.

4. Modifiche al procedimento avanti il Giudice di Pace

  • Art. 318 c.p.c. – contenuto della domanda. Viene inserito nel secondo comma il seguente periodo “Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’articolo 281 undecies , terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
  • Art. 319 c.p.c. – costituzione delle parti. Viene eliminato il riferimento all’obbligo di deposito del ricorso notificato in capo all’attore prevedendo infatti unicamente che “L’attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.». Nel secondo comma viene fatto riferimento anche alle parti che stanno in giudizio personalmente prevedendo che «Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.”;
  • Art. 321 c.p.c. – decisione. Al primo comma viene indicato che, nel caso in cui il Giudice di Pace non desse lettura della sentenza in udienza, deve depositare la sentenza entro 15 giorni dalla discussione.

5. Modifiche alle impugnazioni

  • Art. 330 c.p.c – luogo di notifica delle impugnazioni. La modifica è volta ad adeguare l’articolo alla digitalizzazione del processo. Viene infatti specificato l’impugnazione deve essere notificata nel luogo dell’indirizzo indicato anche nel caso in cui la parte, nell’atto di notificazione della sentenza, abbia indicato un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale.
  • Art. 342 c.p.c. – forma dell’appello. Viene apportata una modificazione al primo comma specificando che “Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»” (enfasi aggiunta).
  • Art. 347 c.p.c. – forme e termini della costituzione in appello. Viene stravolto il primo comma indicando che «L’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349 -bis , secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.» (enfasi aggiunta). A cascata viene modificato anche il precedente art. 343 c.p.c. indicando che l’appello incidentale deve essere depositato nel termine previsto dall’art. 347 c.p.c..
  • Art. 350 c.p.c. – trattazione. Vengono aggiunti i seguenti commi “L’estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall’articolo 348, terzo comma. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall’istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.”.
  • Art. 351 c.p.c – provvedimenti sull’esecuzione provvisoria. Viene modificato il terzo comma «Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto”.

6. Modifiche al rito del lavoro


Le modifiche più rilevanti attengono agli articoli 414 c.p.c. e 434 c.p.c.

  • Art. 414 c.p.c. – forma della domanda: il numero 2 del comma 1 viene sostituto come segue “ il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto”.
  • Art. 434 c.p.c. – deposito del ricorso in appello. il primo comma è sostituito dal seguente: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»; al secondo comma, le parole «nella cancelleria della corte di appello» sono soppresse; 

6. Modifiche alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie


Le principali novità riguardano l’ambito di applicazione del rito, le modalità di mutamento dello stesso, la reclamabilità dinnanzi alla Corte d’Appello dei provvedimenti temporanei e urgenti, adottati in tutte le materie di cui all’art. 473 bis del c.p.c., l’udienza di trattazione, l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento e i poteri del pubblico ministero. Si segnala in particolare l’articolo 473 bis c.p.c. inerente all’ambito di applicazione.

  • Art. 473 bis c.p.c. – ambito di applicazione. Viene parzialmente modificato il comma 1 integrandolo come segue “Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.”.  Vengono introdotti i commi 3 e seguenti volti a disciplinare il mutamento del rito da parte del Giudice che contemplano i) il caso in cui il procedimento di cui al primo comma è promosso in forme diverse. In quel caso il Giudice ordina il mutamento del rito con conseguente fissazione dell’udienza di cui all’art. 473 bis assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti e, ancora e ii) nel caso invece in cui la causa promossa riguardasse un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, “il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto”.

7. Modifiche al processo di esecuzione


Alcune delle novità più rilevanti attengono al precetto e al pignoramento.

  • Art. 480 c.p.c. – forma del precetto. Al terzo comma viene introdotto l’obbligo di indicare anche i) il giudice competente per l’esecuzione, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza di tali indicazioni “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149 -bis”.
  • Art. 489 c.p.c. – luogo delle notificazioni e delle comunicazioni. “Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito.” (enfasi aggiunta).
  • Art. 492 c.p.c. – forma del pignoramento. “Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149 -bis” (enfasi aggiunta).
  • Art. 543 c.p.c. – forma del pignoramento. Viene chiarito che “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

8. Altre modifiche al processo di esecuzione

  • Art. 645 c.p.c. – opposizione. Viene modificato l’articolo come segue “L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l’anticipazione di cui all’articolo 163 -bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”.
  • Art. 648 c.p.c.  – esecuzione provvisoria in pendenza di esecuzione. Viene aggiunto il terzo comma “Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.”

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Avv. Roberta Giulia Iemoli

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