Sulla G.U. dell’11 novembre è pubblicato il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che reca “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, in vigore dal 26 novembre. Per scaricare il testo completo in PDF, rimandiamo all’articolo “Correttivo Cartabia civile: il testo in Gazzetta Ufficiale”. Per una visione completa e approfondita di queste novità e del loro impatto, abbiamo organizzato il corso “Il processo civile a un anno dalla Riforma Cartabia”.
Indice
1. Timeline dell’applicazione
Il decreto legislativo n. 164, che avrà vigenza dal 26 novembre, reca le disposizioni correttive e di coordinamento del cd. decreto Cartabia civile (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) ed è finalizzato a replicare alle difficoltà operative e ai contrasti ermeneutici che sono insorti nel corso della prima attuazione della riforma del processo civile. La novella trova operatività, salvo alcune eccezioni, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; alcune disposizioni, per l’effetto, non hanno ancora trovato applicazione o, in ogni caso, la loro applicazione è stata numericamente limitata, così che i dati finora raccolti non costituiscono un campione significativo. In considerazione di ciò, nella presente fase è stato ritenuto opportuno apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma, della quale è stato comunque ribadito l’impianto, riservando a un secondo momento una più compiuta valutazione sul merito delle scelte effettuate in sede di attuazione della delega.
2. Basi e obiettivi del Correttivo Cartabia civile
La legge di delega 26 novembre 2021, n. 206 consentiva l’adozione, entro il I° novembre 2024, di più decreti legislativi correttivi. Il correttivo in parola, come le disposizioni su cui insiste, si iscrive nell’ambito degli impegni assunti col PNRR ed è focalizzato al perseguimento degli stessi obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile che hanno ispirato la novella, contribuendo a consolidare gli obiettivi PNRR già raggiunti e ad accelerare il raggiungimento di quelli da raggiungere.
3. Misure: un confronto tra i testi
Per quanto attiene al perimetro di riferimento del PNRR e più in dettaglio alle misure adottate per soddisfare gli impegni assunti con la Commissione dell’UE in relazione alla riforma del processo civile, le novelle confermano e rafforzano il soddisfacimento delle condizionalità e il conseguimento dei target di riduzione dei tempi e di abbattimento dell’arretrato innescati dalla riforma Cartabia. Il contributo ai sopra richiamati goal viene garantito tramite i seguenti interventi:
- è ulteriormente implementata nell’impianto normativo la digitalizzazione del processo, semplificando gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie ed eliminando adempimenti ormai anacronistici e privi di utilità;
- è migliorata e semplificata la disciplina delle notificazioni a mezzo pec ed esteso l’impiego di tale strumento;
- è stato riformulato l’art. 171-bis c.p.c., così da rendere più chiara la successione degli adempimenti posti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo, per evitare che lo stesso debba ritornare a una fase precedente, in un’ottica di semplificazione e accelerazione delle attività giudiziarie;
- viene favorito e ampliato, nel perimetro della legge delega n. 206/2021, l’utilizzo del rito di cognizione semplificato, che consente di ridurre i tempi del processo;
- è agevolato il recupero dei crediti tramite il decreto ingiuntivo;
- viene ampliata pure ai procedimenti già pendenti la possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate (art. 183-ter c.p.c.).
4. Più efficienza anche tramite la digitalizzazione
La novella non apporta significative modifiche all’assetto già realizzato col decreto legislativo n. 149/2022, limitandosi a rendere più fluidi alcuni snodi procedurali e schiarire punti controversi che avrebbero potuto comportare rallentamenti all’iter processuale. La novella, pertanto, si inserisce nel solco della riforma già realizzata, della quale costituisce una prima messa a punto e rispetto alla quale apporta ulteriori avanzamenti in termini di recupero di efficienza della giustizia civile. Con l’obiettivo di una più completa e integrale digitalizzazione del processo civile e di soppressione di adempimenti o oneri a carico delle parti resi obsoleti dal progresso tecnologico, ad esempio, si sono aggiornate le disposizioni che si rifacevano all’ormai superato processo “analogico” e prevedevano il deposito di atti presso la cancelleria, come la necessità, per l’avvocato, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell’ufficio giudiziario adito, nonché la comunicazione o notificazione di atti e provvedimenti mediante deposito presso la cancelleria.
5. Ambiti di intervento
Il decreto in commento, in 8 articoli, novella il codice civile, il codice di rito civile, le relative disposizioni di attuazione e alcune leggi speciali, secondo le direttrici della legge delega che prevede e autorizza, all’articolo 1, comma lett. a), il “coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega (…) operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie”.
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