È in vigore dal 26 novembre 2024 il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive alla riforma Cartabia sul processo civile, noto come Correttivo Cartabia. Il decreto era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.264 del 11-11-2024. Le modifiche introdotte dal Governo mirano soprattutto a semplificare gli adempimenti per gli avvocati, ma non eliminano il malcontento della categoria, specialmente per quanto riguarda la fase introduttiva del processo, che resta un tema caldo tra Ministero e avvocatura.
Indice
1. Principali novità del Decreto Correttivo
Eliminazione della nuova procura in Cassazione: Uno dei cambiamenti più rilevanti è l’eliminazione dell’obbligo per gli avvocati di ottenere una nuova procura dal cliente in caso di ricorso in Cassazione con proposta di definizione negativa da parte del giudice relatore. Questa semplificazione accoglie le richieste avanzate dall’avvocatura, che aveva criticato l’eccessivo peso burocratico della precedente norma
Nuovi termini per la revocazione delle sentenze in contrasto con la CEDU: Un altro aggiustamento riguarda la revocazione delle sentenze contrastanti con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Il termine per presentare ricorso è ora fissato a 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva, allineando così il sistema italiano con le normative europee
Modifiche alla notifica delle impugnazioni: Sono state introdotte nuove regole anche per la notifica delle impugnazioni, che ora devono essere inviate all’indirizzo PEC o al domicilio digitale dichiarato dalla parte. In assenza di indicazioni, la notifica avviene presso il procuratore costituito.
2. Divergenze sulla fase introduttiva
Nonostante gli aggiustamenti tecnici, le divergenze più rilevanti tra il Ministero della Giustizia e l’avvocatura riguardano la fase introduttiva del processo. L’avvocatura ha più volte espresso la necessità di una revisione profonda di questa fase, considerata cruciale per garantire un accesso più rapido alla prima udienza di comparizione e per anticipare la definizione di una serie di questioni preliminari. Le aspettative di una maggiore apertura al contraddittorio tra le parti sono state però disattese nel decreto correttivo.
Queste richieste trovano fondamento anche nella recente sentenza n. 96 del 3 giugno 2024 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto problematicità nell’assetto attuale della fase preliminare, in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio del contraddittorio. Tuttavia, la Consulta ha optato per un’interpretazione adeguatrice della norma, lasciando un margine di discrezionalità al giudice per fissare eventuali udienze di confronto tra le parti, qualora ne ravvisi la necessità. Il decreto correttivo non introduce modifiche significative in questa direzione, limitandosi a precisare che il giudice deve svolgere le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio d’ufficio entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
3. Critiche dell’avvocatura e prospettive future
L’assenza di una revisione più sostanziale della fase introduttiva ha suscitato il malcontento dell’avvocatura, che aveva sperato in correttivi più incisivi per garantire un contraddittorio più equilibrato tra le parti. Il decreto prevede che, una volta completate le verifiche preliminari, il giudice, se rileva vizi negli atti introduttivi o nella notifica dell’atto di citazione, oppure la necessità di integrare il contraddittorio, può emettere uno dei provvedimenti previsti dalla norma e rinviare l’udienza di comparizione per consentire alle parti di regolarizzare la propria posizione.
In sintesi, il decreto correttivo apporta alcune modifiche tecniche importanti ma non risponde pienamente alle richieste di una riforma più radicale avanzata dall’avvocatura. La fase introduttiva del processo civile rimane uno dei nodi più critici, e la scelta del Ministero di mantenere l’impianto normativo esistente potrebbe alimentare nuove polemiche.
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