Correttivo Cartabia penale pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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In G.U. del 20 marzo è pubblicato il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che introduce “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Il provvedimento entra in vigore il 04 aprile 2024.

Indice

1. Modifiche al c.p. in tema di procedibilità d’Ufficio per il reato di lesioni personali nel correttivo Cartabia


Si novella il c.p. in materia di procedibilità a querela per alcune fattispecie di reato. Alla lett. a) dell’art. 582 c.p. (reato di lesioni personali) viene eliminato al c. 2 il riferimento alla procedibilità d’ufficio nel caso di concorrenza con l’aggravante ex art. 61, n. 11-octies, c.p., in ragione dell’inserimento del rinvio all’aggravante di cui al primo periodo del c. 2 dell’art. 583-quater, modificato dal d.l. n. 34/2023. Tale norma già prevede che nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da 2 a 5 anni. Alla lettera b) modificando il c. 5 dell’art. 635 c.p. (reato di danneggiamento), si estende la procedibilità a querela pure alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

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2. Modifiche al codice di rito penale


Si modifica e integra il c.p.p. La lett. a) interviene sul c. 4 dell’art. 111-bis (Deposito telematico), estendendo l’eccezione all’obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista in favore delle parti processuali che compiono atti personalmente pure alla persona offesa dal reato. La lettera b), ai punti 1)-5), novella l’art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), riformulando il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa attraverso le modifiche al c. 4 e l’aggiunta dei c. 4-bis e 4-ter per stabilire che:

  • durante la sospensione il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili;
  • la sospensione è possibile anche prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il p.m. ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il g.i.p., sentito il p.m. (c. 4-bis);
  • nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’art. 344-bis2.

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 è disposta dal giudice, entro i limiti dell’art. 304, c. 6. L’ordinanza è appellabile. La lettera c) modifica il c. 1, secondo periodo, dell’art. 133-ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza) del c.p.p. per consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto o dell’udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l’esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova l’assistito e il diritto di consultarsi col medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata tramite idonei mezzi tecnici. La lett. d) interviene sull’art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria) c.p.p. per disporre, tramite l’inserimento del c. 1-bis, che la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria solo nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l’applicazione di una misura cautelare. La lettera t) sopprime il c. 3-bis dell’art. 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova) c.p.p. che, in materia di assunzione delle prove durante l’istruttoria dibattimentale, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive ai casi in cui vi sia una specifica richiesta da parte di una delle parti. A seguito di tale abrogazione, si applicherà la disciplina generale ex art. 139, secondo cui la trascrizione viene di norma effettuata, salva la facoltà del giudice, col consenso delle parti, di decidere altrimenti. La lettera e) modifica l’art. 157-ter, (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto), per prevedere che, in ipotesi di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore. La lett. f) prevede che nel decreto motivato con cui si dichiara la latitanza ex art. 296, c. 2, siano indicati gli elementi che dimostrano l’effettiva conoscenza della misura comminata e la volontà di sottrarvisi. La lettera g) introduce un caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 304, aggiungendo al c. 1 la lett. b-bis, per prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l’udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta, ovvero a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati. La lettera i) elimina, all’art. 408, c. 3, il riferimento all’indagato come destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all’indagato. Tali informazioni dovranno essere comunicate solo alla persona offesa dal reato.  Alla lettera l) si recano alcune modifiche all’art. 412, in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del P.G. presso la corte di appello nel caso in cui il p.m. non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nei termini stabiliti. Alla lettera m) si abrogano i c. 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell’art. 415-bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari); La lettera n) sostituisce integralmente l’art. 415-ter (Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari), delineando una diversa disciplina. La lettera o) interviene sul c. 4, lett. b), dell’art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), relativo al non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato. La lettera p) modifica l’art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato), stabilendo che, se l’imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato a un’integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un’economia processuale in relazione all’istruzione dibattimentale (e non ai “prevedibili” tempi dell’istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente). Le lettere q) ed r) inseriscono, agli artt. 450, c. 3 (Giudizio direttissimo) e 456, c. 2 (Giudizio immediato), un’integrazione necessaria a seguito dell’abrogazione, operata dal d.lgs. n. 150/2022, dell’avvertimento all’imputato, nel decreto che dispone il giudizio (art. 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia. La lettera s) interviene sul c. 1-ter dell’art. 459 (Casi di procedimento per decreto) che disciplina il procedimento per decreto, per stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva col lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, ove la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo. La lettera u) sostituisce il c. 1 dell’art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva). La lett. v) inserisce, al c. dell’art. 554-ter (Provvedimenti del Giudice) con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza predibattimentale, il riferimento all’art. 424, c. 2, 3 e 4. La lettera z) reca alcune modifiche all’art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti). La lettera aa) interviene sull’art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello), per coordinarne le disposizioni con le modifiche apportate dalla lett. z), precisando che pure ove i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il PM, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d’accordo e che nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 598-bis, ma il consenso dell’imputato deve essere espresso, a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all’udienza. La lettera bb) interviene per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Del decreto è dato avviso anche al procuratore generale. La lett. cc) adegua il c. 3 dell’art. 656 (Esecuzione delle pene detentive) al criterio di delega di cui all’art. 1, c. 7, lettera i), della legge n. 134/2021 (delega per la riforma del processo penale), disponendo che nell’ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l’avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti. La lettera dd) modifica il c. 1 dell’art. 676 (Altre competenze) per consentire al giudice dell’esecuzione di applicare d’ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell’imputato o del suo difensore, ex art. 442, c. 2-bis, in tal modo evitando l’attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita ex lege.

3. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di Comunicazione di cortesia (lettera a) e di Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale (lettera b)


Si prevede che alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. siano apportate le seguenti modificazioni:

  • alla lett. a) si modifica (c. 1, lett. a) l’art. 63-bis (Comunicazione di cortesia) disp. att. c.p.p.
  • alla lettera b) si apportano poi una serie di modifiche all’art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale) disp. att. c.p.p., anche esso oggetto di intervento da parte del decreto legislativo n. 150.

4. Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo


Si novella l’art. 12-ter (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo) della l. n. 283/1962, inserito dall’art. 70, c. 1, del d.lgs. n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. La norma interviene sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell’ammenda, anche se alternativa, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

5. Modifiche in materia di potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive


Si modifica l’art. 58 (Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive) della l. n. 689/1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possano essere applicate solo col consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

6. Modifiche in materia di archiviazione


Si novella il d.lgs. n. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace, intervenendo sull’art. 17 (Archiviazione) del d.lgs. n. 274, adeguando i richiami ivi contenuti alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022.

7. Modifiche in materia di contestazione dell’illecito amministrativo e di Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare


Si interviene sul d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Si sostituisce nell’art. 59 (Contestazione dell’illecito amministrativo) il riferimento all’abrogato c. 1 dell’art. 405 con quello al vigente c. 1 dell’art. 407-bis c.p.p., e si modifica l’art. 61 (Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare) introducendo il nuovo parametro decisorio che deve indurre il G.U.P. ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell’udienza preliminare nel caso in cui, valutati gli elementi acquisiti, debba essere formulata una ragionevole previsione di condanna.

8. Modifiche in tema di disposizioni transitorie in materia di assenza


Si novella l’art. 89 (Disposizioni transitorie in materia di assenza) del d.lgs. n. 150 aggiungendovi il c. 5-bis, con cui si prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati a cui non si applica l’art. 159, c. 1, n. 3-bis, c.p., in tema di sospensione della prescrizione come stabilito dall’ultimo c. dello stesso art., il termine per le ricerche di cui all’art. 420-quater, c. 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

9. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riferimento al reato di danneggiamento


Le disposizioni transitorie riguardano la modifica del regime di procedibilità del reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), dopo le modifiche apportate dall’art. 1, lettera b). Per il reato di danneggiamento, commesso prima dell’entrata in vigore del decreto in disamina, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’art. 85 del d.lgs. n. 150, come modificato dal d.l. n. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 199/2022, mentre i termini ivi previsti decorrono dall’entrata in vigore del correttivo in disamina.

10. Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del P.G. presso la Corte di appello


Reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello. Si integra la disciplina transitoria in materia di processo penale telematico prevista dall’art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico) del d.lgs. n. 150/2022. Il c. 1 stabilisce che il P.G. presso la Corte di appello può depositare l’atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Si disciplinano gli adempimenti che il personale di cancelleria è tenuto a eseguire in relazione alla predetta impugnazione, e tale disciplina si applica sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai c. 1 e 3 dell’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al c. 3 del medesimo articolo. Il c. 2 prevede che del deposito dell’impugnazione del P.G. presso la Corte di appello sia dato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, che trasmette il provvedimento impugnato e il fascicolo processuale alla corte d’appello.  L’atto di impugnazione deve essere comunicato altresì al p.m. presso il giudice che ha emesso il provvedimento e notificato alle parti private. Di tali adempimenti è onerato il personale di cancelleria.

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Avv. Biarella Laura

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