Nella seduta dell’11 marzo tra gli altri provvedimenti approvati, il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok al testo di decreto legislativo che reca disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (cd. Cartabia penale).
Vediamo, nello specifico, le modifiche al codice penale.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale
Indice
1. Correttivo Cartabia: modifiche al reato di lesione personale (art. 582 c.p.)
Il testo previgente dell’art. 582 c.p. disponeva: “chiunque cagiona ad alcuno una lesione dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’art. 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità“.
Il Correttivo apporta le seguenti modificazioni: “all’articolo 582, secondo comma, le parole ’61, numero 11-octies)’ sono soppresse e dopo la parola ‘583’ sono inserite le seguenti: ‘583-quater, secondo comma, prima periodo‘”.
In pratica, è stata rimossa l’aggravante comune di cui all’art. 61, numero 11-octies che prevede “l’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività” e sostituita dall’art. 583-quater, secondo comma, primo periodo c.p. il quale dispone che “nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni“.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo:
La Riforma Cartabia della giustizia penale
Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. Modifiche al reato di danneggiamento (art. 635 c.p.)
Il testo previgente dell’art. 635 c.p. disponeva: “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità“.
Il Correttivo è intervenuto sul quinto comma, primo periodo, del presente articolo, apportando le seguenti modifiche: dopo le parole “dal primo comma” sono inserite “nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625, primo comma, numero 7)“.
È stata, dunque, aggiunta una circostanza aggravante a quelle già esistenti.
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