Correttivo Codice Appalti: cosa cambia per i professionisti?

Redazione 02/05/17
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Cosa ha modificato il maxi decreto correttivo del Codice Appalti (d.lgs 50/2016)? Cosa cambia per professionisti e  stazioni appaltanti? Alcune informazioni possono essere conosciute tramite la lettura dell’estratto dall’ebook di Laura Porporato, Il Correttivo al Codice degli Appalti:cosa cambia per i professionisti, Maggioli Editore, 2007.

 

 

I principi generali in materia di selezione

L’articolo 94 nel recepire l’articolo 56 della direttiva 2014/24/UE e nel dare attuazione al principio di cui all’articolo 1, alla lettera r) prima parte della legge n. 11 del 2016, prevede, in particolare, che gli appalti siano aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente ai successivi articoli, previa verifica che l’offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara e che l’offerta medesima provenga da un offerente non escluso e che soddisfi i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e de/lavoro.

Al fine di permettere una effettiva rotazione degli studi di progettazione affidatari di incarichi di opere pubbliche, si potrebbe ricorrere ad aggiungere un fattore di rotazione che tenga conto degli incarichi pregressi, sia in termini di tempo che in termini di importo.

 

 

 

Le Centrali di Committenza e le banche dati

Con l’unificazione delle centrali di Committenza e con una corretta compilazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle banche dati che dovrebbero venire utilizzate per la certificazione dei crediti maturati dai professionisti, si potrebbe ottenere quell’incrocio dei dati che, coniugato con l’uso di questa formula di rotazione, permetterebbe un effettivo turn-over delle compagini.

Occorre qui introdurre una nota che non si riferisce a questo titolo IV aggiudicazione per settori ordinari, ma bensì alla sezione II selezione delle offerte.

Infatti all’articolo 93 garanzie per la partecipazione alla procedura, viene trattata la questione della garanzia fideiussoria da allegare a corredo dell’offerta. Era da più parti stato chiarito che tale incombenza non doveva ricadere sulle gare di servizi aventi per oggetto prestazioni professionali e tecniche connesse alla progettazione.

Le offerte anormalmente basse

L’articolo 97 recepisce l’articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e attua la corrispondente parte della lettera ff) dell’articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016.

La disposizione stabilisce, in linea con quanto previsto dalla normativa europea e dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia l’impossibilità di ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anomale. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell’anomalia, la stazione appaltante procede al sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione dell’anomalia tra diverse ipotesi elencate dalla disposizione.

Al co. 2 viene specificato che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, al fine di valutare la congruità delle offerte, il RUP o la commissione aggiudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

 

Offerte anomale: quali giustificazioni?

Viene altresì introdotto il co. 3-bis: Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Unico elemento di perplessità è determinato dall’esperienza sin qui fatta dagli operatori economici e dalle Stazioni Appaltanti in questi ultimi anni. Infatti non vi è letteratura a sostegno di casi di esclusione di operatori che abbiano dovuto dimostrare la sostenibilità della loro offerta. È di questi giorni il caso di una prestazione professionale attinente alla sicurezza nei cantieri che presentava uno sconto sull’importo a base di gara del 100% ed in questi anni molte aggiudicazioni si sono attestate su valori superiori al 70%.

Nel settore dei lavori invece, solitamente i ribassi non sono superiori al 35/40% ma decisamente superiori alla quota di spese generali ed utili di impresa che viene solitamente considerata attorno al 24/25%, lasciando presumere una compressione della quota relativa alla mano d’opera l’applicazione di una scontistica superiore a quella attualmente operata durante un periodo di crisi economica così diffusa.

L’articolo infatti evidenzia gli elementi che possono essere portati ad esempio per la giustificazione di tali riduzioni:

1) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

2) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

3) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;

4) il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

Redazione

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