Correttivo Codice delle comunicazioni elettroniche in G.U.

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Il provvedimento correttivo al Codice delle comunicazioni elettroniche è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il 28 aprile. Si compone di 8 articoli e di 2 allegati, i quali contengono circa 200 modificazioni testuali rispetto alle norme vigenti.

Indice

1. Il D.lgs. n. 48/2024 (correttivo al Codice delle comunicazioni elettroniche)


Sulla G.U. del 13 aprile è pubblicato il d.lgs. n. 48/2024, che reca “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”. L’entrata in vigore del provvedimento è al 28 aprile 2024.

2. Oggetto, finalità, definizioni, assetto istituzionale e governance


L’art. 1, nei commi da 1 a 7, reca un pacchetto di modificazioni testuali, in larga parte di carattere manutentivo, del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003).

3. Autorizzazione generale e SCIA


L’art. 1, nei commi da 8 a 12, attiene al tema dell’inizio dell’attività di fornitura di reti e di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, uniformando la terminologia in modo da chiarire che l’avvio dell’attività si colloca nel solco della segnalazione certificata, di cui all’art. 19 della l. n. 241/1990 (SCIA).

4. Modifiche all’art. 22 del d.lgs. n. 259/2003


L’art. 1, al c. 13, attiene al tema della mappatura delle infrastrutture per la banda larga, modificando l’art. 22 del d.lgs. n. 259/2023.

5. Ricorsi e sanzioni


L’art. 1, nei c. da 14 a 16, reca un pacchetto di modificazioni testuali in tema di ricorsi e sanzioni sui provvedimenti delle autorità preposte (MIMIT e AGCOM). Si evidenziano le seguenti aggiunte all’art. 30 del d.lgs. n. 259/2003:

  • c. 12-bis, in virtù del quale la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo edittale da 50 mila a un milione di euro è irrogata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero o dall’AGCOM per i soggetti, inclusi i call center, che operino in violazione dell’art. 98-decies del medesimo codice delle comunicazioni elettroniche (violando le limitazioni di accesso ai numeri e i blocchi, che l’AGCOM può imporre per motivi di frode o abuso), e ponendo in essere pratiche commerciali sleali. Si tratta, in definitiva, dei casi di telefonate ripetute e moleste per il consumatore;
  • commi da 27-bis a 27-quinquies, ai sensi dei quali, ferma restando la possibilità del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di cui all’art. 16 della l. n. 689/1981 (importo pari a un terzo del massimo o al doppio del minimo più le spese), è data la facoltà al trasgressore di assolvere con pagamento ridotto entro 10 giorni dall’irrogazione (importo pari al minimo edittale meno un terzo);
  • tale facoltà non si applica alle violazioni di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 208/2021 (T.U. dei servizi media e audiovisivi) di competenza del Ministero;
  • è punito con la sanzione amministrativa da 3 mila a 15 mila euro (oltre che alla somma da 300 a 5 mila euro ad apparecchio), e salvo che non costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che metta a disposizione sul mercato ricevitori o apparecchi TV digitali non conformi ai requisiti di cui all’art. 98-viciessexies, c. 3 del codice delle comunicazioni elettroniche;
  • con le stesse sanzioni è punito il fabbricante, l’importatore, l’assemblatore o il distributore che metta a disposizione sul mercato veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all’art. 98-viciessexies, c. 3.

6. Modifiche agli artt. 42-45 del d.lgs. n. 259/2003 in tema di ingresso nel mercato e diffusione


L’art. 1, nei c. da 17 a 20, reca modificazioni testuali alle prime disposizioni in materia di ingresso nel mercato e diffusione (artt. da 42 a 45 del codice delle comunicazioni elettroniche):

  • all’art. 42 è abrogato il rinvio ai contributi dovuti dagli operatori, di cui all’allegato 12, che peraltro viene anch’esso modificato;
  • all’art. 43, c. 4, il secondo periodo è sostituito nel senso di prevedere che l’autorizzazione all’installazione di una rete pubblica comprende la valutazione di compatibilità dell’opera con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per l’installazione;
  • all’art. 44 risulta sostituito il c. 23, in virtù del quale ora l’istanza di autorizzazione all’installazione di infrastrutture è presentata all’ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell’art. 11, tramite portale telematico. In mancanza di tale portale l’istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all’allegato 12-bis, deve essere inviata mediante PEC. Resta confermato che, al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. Di rilievo è altresì che il c. 11 dell’art. 44 è novellato, prevedendo l’obbligatoria comunicazione del rilascio dell’autorizzazione all’organismo competente a effettuare i controlli sull’esposizione ai campi elettromagnetici;
  • all’art. 45, in tema di procedure semplificate per impianti minori e di tipologia particolare, sono apportate modifiche sia di sostituzione sia di aggiunta.

7. Semplificazioni delle autorizzazioni per la realizzazione di opere civili da scavo


L’art. 1, coi c. 21 e 22 introduce alcune modifiche al d.lgs. n. 259/2003, cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo all’art. 49. Le modifiche sono volte a semplificare le procedure autorizzative per la realizzazione di opere civili da scavo. In particolare, l’art. 1, c. 21, modifica l’art. 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per chiarire che l’invio tramite portale telematico della richiesta per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica debba essere effettuato con la modulistica predisposta dagli Enti locali. In mancanza del portale telematico e della modulistica dedicata, l’invio deve essere effettuato mediante posta elettronica certificata. Trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende accolta. Si specifica, inoltre, che nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a 10 giorni. Tali termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti e allacciamento di utenti, il termine è ridotto a 8 giorni. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di 7 giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. Il c. 22 dell’art. 1, invece, introduce un nuovo art., il 49-ter, al d.lgs. n. 259/2003 tramite cui viene chiarito, in maniera esplicita, l’inefficacia del provvedimento negativo tardivo per tutte le fattispecie autorizzatorie disciplinate negli articoli da 44 a 49 del Codice delle Comunicazioni.

8. Espropriazioni per pubblica utilità e semplificazioni procedure autorizzative per costruzione impianti e condutture


L’art. 1, ai c. da 23 a 27 contiene una disciplina in materia di espropri nonché delle ulteriori norme di semplificazione in merito alle procedure autorizzative per la costruzione di impianti e condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterranee.

9. Accesso a reti locali in radiofrequenza e punti di accesso senza fili


I c. da 28 a 30 dell’art. 1 contengono modifiche agli articoli 58, 68 e 69 del Codice. Col c. 28 viene apportata una modifica di coordinamento all’art. 58, c. 9, del Codice, relativo alla gestione dello spettro radio, sopprimendo un rinvio normativo contenuto nell’art. 45, paragrafo 7, della direttiva 2018/1972, il quale faceva riferimento al 20 dicembre 2018 come termine entro cui conformarsi alle disposizioni dell’art. 45. Il c. 29 modifica l’art. 68 del Codice, in materia di accesso alle reti locali in radiofrequenza, che è soggetto ad autorizzazione generale. Con la modifica viene specificato che l’autorizzazione generale riguarda l’accesso a una rete pubblica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN).

10. Significativo potere di mercato


I c. da 31 a 34 dell’art. 1 modificano gli artt. 77, 78, 80 e 91 del codice, in materia di analisi di mercato, potere significativo di mercato e relativi obblighi di trasparenza, apportando mere modifiche formali o di aggiornamento e correzione di rinvii normativi.

11. Risorse di numerazione, blocco di numeri esteri, identificazione degli utenti della telefonia mobile


I c. da 35 a 37 ineriscono a profili che involgono alla tutela degli utenti e modificano i seguenti articoli del codice delle comunicazioni elettroniche:

  • 98-sexies, in ordine alle competenze per le risorse di numerazione;
  • 98-decies, sul blocco di numeri esteri in caso di abusi e pratiche commerciali aggressive;
  • 98-undetricies, con riguardo alle procedure di identificazione degli utenti della telefonia mobile.

12. Modifiche alla parte IV del d.lgs. n. 259/2003


L’art. 2 reca alcune modifiche alla parte IV del Codice delle comunicazioni elettroniche, relativa alla disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso privato.

13. Ulteriori modifiche al d.lgs. n. 259/2003


L’art. 4 elenca le modifiche, di natura meramente formale, apportate al Codice delle comunicazioni elettroniche.

14. Modifiche al d.lgs. n. 207/2021


L’art. 5 reca alcune modifiche al codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

15. Altre disposizioni


L’art. 6, rubricato “Altre disposizioni” è volto a eliminare un doppio passaggio procedurale, in precedenza attribuito ai Comuni, che erano chiamati a trasferire la documentazione di asseverazione dal tecnico dell’impresa, che la redige, al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

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Avv. Biarella Laura

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