Correttivo mediazione: il testo in Gazzetta Ufficiale (PDF scaricabile)

Pubblicato in Gazzetta il d.lgs. n. 216/2024, che reca disposizioni correttive in materia di mediazione e negoziazione assistita da avvocati.

Allegati

Sulla G.U. del 10 gennaio è stato pubblicato il d.lgs. n. 216/2024, che reca disposizioni correttive in materia di mediazione e negoziazione assistita da avvocati, strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie di cui il legislatore intende favorire l’utilizzo con finalità deflattive del contenzioso civile.

Scarica il testo in Gazzetta del Correttivo mediazione

Correttivo-mediazione.pdf 2 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il correttivo mediazione


Il decreto correttivo interviene nuovamente sui provvedimenti che disciplinano l’ADR in quanto in sede di prima applicazione della stessa normativa è stata riscontrata la necessità di apportare taluni correttivi. Gli interventi, per quanto espresso dalla relazione illustrativa, sono preordinati a eliminare refusi, a rendere le norme più aderenti ai criteri di delega o a armonizzare alcune disposizioni che non risultano allineate con ulteriori omologhe disposizioni vigenti. Per quanto afferisce la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, si è provveduto a estendere l’applicabilità delle regole fondamentali dettate dal testo unico delle spese di giustizia, già circoscritte alle sole procedure giudiziali, anche alle procedure ADR.

Potrebbero interessarti anche:

2. Novelle al d.lgs. n. 28/2010


L’articolo 1 novella alcune disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali contenute nel d.lgs. n. 28/2010 intervenendo, tra l’altro, sulla durata del procedimento di mediazione (elevata da tre a sei mesi), sullo svolgimento della mediazione in modalità telematica e sulla partecipazione a distanza agli incontri, sui requisiti di serietà richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione. Il comma 1:

  • lettera a), modifica l’articolo 3, comma 4, relativo alle modalità telematiche di svolgimento della mediazione, precisando che gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto del successivo articolo 8-ter, introdotto dal presente decreto;
  • la lettera b) modifica l’articolo 5, recante norme in tema di «Condizione di procedibilità e rapporti con il processo». Il numero 1) interviene sul comma 2, al fine di dirimere problemi interpretativi sorti nella prassi, nella parte in cui prevede che nei casi di mediazione obbligatoria, indicati nel precedente comma 1, l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio, posto che l’ampia formulazione precedente, che faceva riferimento alla “domanda giudiziale”, ha fatto sorgere dubbi con riguardo alla procedibilità della domanda riconvenzionale, ove ricadente nelle ipotesi previste dal comma 1, proposta a seguito di domanda introduttiva non soggetta alla condizione di procedibilità. Il numero 2) della lettera b) modifica il comma 3 del medesimo articolo 5 del d.lgs. n. 28. Tale comma 3 reca l’elenco delle procedure alternative previste dalla legge speciali il cui esperimento assolve la condizione di procedibilità giudiziale. La novella in esame integra il suddetto elenco col riferimento all’articolo 1, comma 11, della legge n. 249/1997, inerente alla soluzione non giurisdizionale delle controversie che rientrino nell’ambito di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro;
  • la lettera c) modifica l’articolo 5-ter sulla legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio, per chiarire che il verbale redatto dal mediatore costituisce un atto separato dall’accordo. Quest’ultimo è allegato (e non trasfuso) nel verbale;
  • la lettera d) modifica l’articolo 5-quater sulla mediazione demandata dal giudice. La novella stabilisce che l’ultimo momento utile in cui il giudice possa disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un tentativo di conciliazione è il momento in cui il giudice medesimo fissi l’udienza di rimessione della causa in decisione (che conclude la fase di trattazione davanti al giudice), in luogo del momento della precisazione delle conclusioni, come previsto dal testo già vigente;
  • la lettera e) novella le disposizioni sulla durata del procedimento di mediazione contenute nell’articolo 6. Il comma 1 dell’articolo 6, come novellato, eleva la durata del procedimento da tre a sei mesi. Come nel testo prima vigente, quello novellato specifica che la proroga del termine di durata del procedimento è possibile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza. Inoltre, la novella (comma 3 dell’art. 6) stabilisce che il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale, mentre il testo previgente prevedeva l’esclusione dalla sospensione feriale solo nei casi di pendenza del giudizio di cui all’art. 5, comma 2 e 5-quater, comma 1. Nei medesimi casi, inoltre, si prevede che il termine di durata decorra dall’adozione dei relativi provvedimenti da parte del giudice. Nelle ulteriori ipotesi il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Il testo modificato stabilisce che la proroga del termine risulti da accordo scritto tra le parti e che, nei casi di pendenza del giudizio, le parti comunichino al giudice la proroga. La novella specifica che: l’accordo scritto sia allegato al verbale di mediazione o risulti da esso; nei casi di pendenza del giudizio (di cui al comma 2) la comunicazione al giudice avvenga mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta;
  • la lettera f), modificando l’articolo 8 sul procedimento, stabilisce i requisiti dell’atto di delega ad un soggetto a partecipare ad un incontro di mediazione. Il comma 4 dell’articolo 8 in oggetto, pur prevedendo in via generale che le parti partecipino alla mediazione personalmente, ammette la possibilità, in presenza di giustificati motivi, di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Il mediatore ha facoltà di richiedere circa i poteri di rappresentanza di cui sono muniti i delegati e darne conto nel verbale. Col nuovo comma 4-bis si stabilisce che la delega sia conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata. L’atto, inoltre, deve riportare gli estremi del documento di identità del delegante. Quando la mediazione riguarda contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c. (casi previsti dall’articolo 11, comma 7, d.lgs. n. 28) il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La disposizione pone in capo al delegato la presentazione e la consegna della delega conferita, corredata da copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura;
  • la lettera g) dispone circa il procedimento in modalità telematica e modifica, a tal fine, l’articolo 8-bis. La distinta disciplina inerente alla partecipazione a distanza agli incontri nel corso della mediazione è contenuta nella lettera h), che introduce il nuovo articolo 8-ter. Pertanto, è implicitamente abrogato il comma 2 dell’articolo 8-bis sulla partecipazione in videoconferenza agli incontri, in quanto tale materia è disciplinata, come detto, dal nuovo articolo 8-ter. La lettera g) espunge, inoltre, la disposizione contenuta nell’art. 8-bis che dispone circa la necessità che il documento conclusivo sia unico e redatto in “formato nativo digitale”. Inoltre, nel nuovo testo, il mediatore invia tale documento per la firma da parte dei “soggetti che vi sono tenuti”. Confermando il testo già vigente, si prevede che il procedimento in modalità telematica sia condotto nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 82/2005 (CAD). Il nuovo articolo 8-ter dispone circa la partecipazione a distanza agli incontri, confermando quanto già previsto sulla possibilità di partecipare in videoconferenza. Si prevede che le firme agli atti formati nel corso di un incontro con soggetti partecipanti da remoto siano apposte nel rispetto del decreto legislativo n. 82/2005 e di quanto previsto dall’art. 8-bis. Solo nei casi di mediazione che non si svolga con modalità telematica le parti possono concordemente stabilire, derogando alle summenzionate disposizioni, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore. Le parti sono chiamate a cooperare in buona fede e lealmente onde gli atti che siano formati durante un incontro con partecipazione a distanza (da parte di alcune o tutte le parti) siano firmati senza indugio. Resta fermo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 8-bis il quale stabilisce che la conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del d.lgs. n. 82/2005;
  • la lettera i) modifica l’articolo 11 sulla conclusione del procedimento. Le modifiche ai commi 4, 5, e 6 mirano a specificare che l’accordo non è parte integrante del verbale ma è da considerarsi un allegato al verbale medesimo. Sono inoltre introdotti i riferimenti al procedimento in modalità telematica per coordinare le disposizioni sulla conclusione con quanto già previsto dall’articolo 8-bis. Inoltre, viene introdotto nell’articolo 1 un nuovo comma 4-bis sui termini della domanda giudiziale in caso di mancato raggiungimento dell’accordo: si specifica, infatti, che la domanda giudiziale debba essere proposta entro il termine di decadenza fissato dall’articolo 8, comma 2 e che tale termine decorre dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo di mediazione;
  • la lettera l) reca una modifica di carattere formale all’articolo 11-bis;
  • la lettera m) reca una modifica all’articolo 12 concernente l’efficacia esecutiva e l’esecuzione dell’accordo. Si prevede, con una integrazione al comma 1 dell’art. 12 citato, che l’avvocato possa dichiarare la conformità dell’accordo all’originale, quando il documento sia trasmesso dall’avvocato all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche. L’avvocato esercita in tal modo i poteri di certificazione di conformità delle copie trasmesse telematicamente all’ufficiale giudiziario e di attestazione di conformità di copia informatica, disciplinati dagli articoli 196-decies e 196-undecies delle disp. att. c.p.c. e disp. transitorie. La medesima lettera m) introduce, inoltre, un nuovo comma 1-ter relativo agli accordi transfrontalieri (liti disciplinate dalla direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale) che sono comunque soggetti a omologazione. Per tale omologazione si applica comunque quanto previsto dal suddetto comma 1-bis;
  • la lettera n) novella l’articolo 12-bis sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione alla mediazione. La novella specifica che il giudice, in sede di definizione del giudizio, può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, quando la citata parte soccombente non abbia partecipato al primo incontro della mediazione (laddove il testo previgente si riferiva, con formula più generale, alla mancata partecipazione alla mediazione);
  • le lettere o), p) e q) novellano le norme sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale contenute nel Capo II-bis (articoli da 15-bis a 15-decies) del d.lgs. n. 28/2010;
  • la lettera r) modifica i commi 1-bis e 2 dell’articolo 16, recante disposizioni inerenti agli organismi di mediazione e ai formatori. Tale articolo 16, al comma 1, prevede che enti pubblici o privati, aventi determinati requisiti e iscritti in apposito registro, sono abilitati a costituire organismi per la gestione del procedimento di mediazione;
  • la lettera s) modifica il comma 1 dell’articolo 16-bis sui requisiti degli enti di formazione. Tale norma richiama, per questi ultimi, i requisiti richiesti per gli organismi di mediazione elencati dall’articolo 16, comma 1-bis;
  • la lettera t) modifica il comma 2 dell’articolo 17, rubricato “Risorse, regime tributario e indennità”, specificando che l’accordo non è parte integrante del verbale ma è da considerarsi un allegato al verbale medesimo.

3. Modifiche al d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014


L’articolo 2 apporta una serie di modifiche al d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, e recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato nell’ambito del processo civile. Le novelle riguardano il Capo II del decreto-legge, istitutivo della procedura di negoziazione assistita da avvocati, che si compone di due sezioni:

  • la sezione I, recante norme procedurali per la negoziazione assistita (articoli da 2 a 11);
  • la sezione II, riguardante la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita (articoli da 11-bis a 11-undecies).

4. Modifiche al d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020


L’articolo 3 reca l’abrogazione del comma 20-bis dell’articolo 83 del d.l. n. 18/2020, norma che aveva disciplinato lo svolgimento dei procedimenti di mediazione nel periodo segnato dalla crisi pandemica dovuta al virus Covid-19, disponendo che:

  • dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione potessero svolgersi in via telematica, previo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento (primo periodo del comma 20-bis);
  • nel periodo successivo, gli incontri avrebbero potuto comunque continuare a svolgersi mediante sistemi di videoconferenza, sempre acquisito il consenso di tutte le parti (secondo periodo del comma 20-bis).

Il medesimo comma 20-bis dettava, inoltre, una specifica disciplina relativa alla certificazione delle sottoscrizioni dell’accordo di mediazione.

5. Disposizioni transitorie e finali


L’articolo 4 contiene alcune disposizioni transitorie e finali in merito all’applicazione della nuova disciplina in materia di mediazione. Il comma 1 prevede che le nuove norme in materia di durata dei procedimenti di mediazione, dettate dall’articolo 6 del d.lgs. 28/2010, come sostituito dall’art. 1, co. 1, lett. e), del decreto in questione, si applichino ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto medesimo non sia ancora stato depositato il verbale conclusivo della mediazione. Il comma 2, in attuazione delle modifiche recate all’art. 16 del d.lgs. 28/2010 dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 2.1, del decreto in disamina, demanda a un provvedimento del Capo del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia la determinazione delle specifiche tecniche della piattaforma informatica per la tenuta e la gestione del registro degli organismi di mediazione e di tutti gli elenchi di competenza del Ministero. Detto provvedimento deve essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi, decorrenti dal 25 gennaio 2025), sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 puntualizza che devono essere adottate le specifiche tecniche per l’inserimento e il trattamento dei dati, come pure per l’accesso al registro degli organismi di mediazione, alla sezione speciale per gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie e all’elenco degli enti di formazione per la mediazione, la cui disciplina è dettata dal Capo II del decreto del Ministro della giustizia n. 150/2023.

6. Clausola di invarianza finanziaria


L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvederanno all’attuazione del decreto in disamina nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento