Correzione errore materiale in provvedimento giurisdizionale: regime fiscale degli atti

 

 

La materia relativa al regime fiscale degli atti delle procedure negli uffici giudiziari non è tra le più semplici concorrendo una certa “ermeticità” della normativa in generale e aspetti, e problematiche, legate alla diversa interpretazione che si hanno da Ufficio ad Ufficio.

Evidenti le difficoltà nel coordinare, o meglio far convivere, la disciplina del testo Unico spese di giustizia [1], che coordina e regolamenta le “spese nei processi” con la normativa in generale che regolamenta le spese nei procedimenti non giurisdizionali nelle specifiche attività che rientrano nelle competenze degli uffici giudiziari.[2]

A questo si aggiungono indirizzi ministeriali e giurisprudenziali che, ci appaiono, spesso in contrasto tra loro e/o con l’interpretazione letterale della norma.

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Il procedimento di correzione dell’errore materiale

Non sfugge alla regola il procedimento di correzione di errore materiale.

In questa procedura sono dovute le “ normali “ spese [3] che le parti  affrontano nei giudizi?

Sono, in questa procedura, dovuti il contributo unificato[4] , l’anticipazione forfettaria dei privati nel processo civile [5], i diritti di copia [6] ?

Inoltre  il provvedimento che provvede alla correzione del provvedimento è atto soggetto al pagamento dell’imposta di registro [7]?

La risposta alle prime due domande ci viene data dalla natura stessa del provvedimento di correzione.

Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione [8]il provvedimento di correzione di errore materiale ha carattere meramente ordinatorio in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità”.

Orbene “il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli arti. 287 s.s. c.p.c. non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa.

Il procedimento da luogo ad un mero incidente del giudizio in cui il provvedimento da correggere è stato pronunciato, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta, in quanto è diretta esclusivamente ad emendare un difetto di formulazione esteriore dell’atto scritto rispetto al suo contenuto, nel caso in cui questo sia palese sulla base della sua sola lettura.

L’ordinanza di correzione – è questa la forma del provvedimento nel caso dell’art. 288 c.p.c., comma 2 – non ha dunque natura decisoria, appunto perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimento oggetto della correzione …”[9] .

Il Provvedimento in esame non ha quindi natura giurisdizionale, bensì  amministrativa [10] e questo porta ad escluderne l’applicabilità del regime fiscale tipico degli atti nel processo penale e civile [11].

Lo stesso Ministero della Giustizia [12] ne esclude, in materia, il pagamento del contributo unificato [13].

Il pagamento del contributo unificato

Per gli uffici di via Arenula “(omissis) …l’ambito più generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale… (omissis) …tanto posto, si osserva, come il procedimento di correzione degli errori materiali,disciplinato dagli artt. 287 ss c.p.c. ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo ( cfr. per tutte Cass. sez. I, sent. n. 13075 9settembre 2002) “(omissis)..da tutto quanto sopra esposto ne consegue che per il procedimento in questione non deve essere pagato il contributo unificato..”

Non dovuto, quindi, il contributo unificato e, per le stesse ragioni, non dovuta “l’anticipazione forfettaria dai privati all’erario nel processo civile” ex articolo 30 D.P.R. 115/2002 [14] atteso che, ai sensi dell’articolo 3 , primo comma, lettera o),  “processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale” e il procedimento in esame, come detto, non ha natura giurisdizionale.

Non dovuta inoltre l’imposta di bollo sulla copia del provvedimento di correzione .

L’ordinanza di correzione di errore materiale “ deve essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull’originale del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 288c.p.c. e 121 dis. att. c.p.c.,..” [15].

Orbene la copia richiesta dalla parte è il provvedimento originario con l’annotazione, in calce, dell’ordinanza di correzione che ricade nella disciplina esentiva dell’imposta di bollo di cui all’articolo 18 testo unico spese di giustizia ( D.P.R. 115/02).

Terminata la fase [amministrativa] della correzione il provvedimento [corretto] necessita alle parti, ad esempio per notifica ai fini dell’esecuzione e/o per la decorrenza dei termini per l’impugnazione, e per tale funzione trova piena applicazione  il richiamato articolo 18 ai sensi del quale “l‘imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”.

Ai sensi della direttiva ministeriale giustizia del 14 novembre 2002 [16]  “ …. si rileva che il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all’esecuzione forzata ovvero all’impugnazione delle medesime, deve avvenire senza il pagamento dell’imposta di bollo.

 Invero, relativamente al rilascio della copia esecutiva per procedere all’esecuzione forzata- come già  specificato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento – la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario atto del procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al pagamento del contributo al momento della istanza di vendita o assegnazione dei beni pignorati.

Relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell’impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso in cassazione (cfr artt. 347,comma 2, e 369 comma2,n 2, cpc).

 Trattasi in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato”. [17]

Dubbi, stante l’ assenza di espresse disposizioni ministeriali, permangono in relazione ai diritti di copia negli importi di cui agli allegati 6 e 7 agli articoli 267 e 268 testo unico spese di giustizia ( D.P.R. 115/2002).

Trattandosi di, ulteriori, copie a seguito di errore dell’Ufficio ( nella fattispecie del magistrato)  necessarie alla parte si potrebbe, in virtù dell’errore non imputabile alla parte, propendere per l’esenzione dal pagamento.

Ma per completezza di esposizione dobbiamo ricordare come il diritto di copia abbia natura fiscale quindi  “l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge.”[18].

Rimane da affrontare il problema relativo all’imposta di registro.

Rispondere alla domanda se il provvedimento , decreto o ordinanza[19], vada trasmesso all’Agenzia delle Entrate e se “sconti” l’imposta di registro.

Siamo per la risposta negativa.

Va, preliminarmente , evidenziato come, ai sensi dell’art 73 testo unico spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) “ in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all’ufficio trasmette all’ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione”.

Quindi la valutazione che l’Ufficio di Cancelleria che trasmette l’atto deve fare è  se l’atto di correzione rientri tra gli atti soggetti ad imposta di registro , ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 , allegati e normativa speciale collegata compresi.

I provvedimenti giurisdizionali, in materia di controversie civili, sono, ex articolo 37 D.P.R. 131/86 e articolo 8 tabella allegata Parte prima – atti soggetti a registrazione – al D.P.R. 131/86 , soggetti a registrazione solo nel caso di “definizione anche parziale del giudizio”.

Sono soggetti a registrazione,quindi, i soli provvedimenti “che intervengono nel merito del giudizio” [20].

Il procedimento in esame , come abbiamo visto, non ha natura giurisdizionale.

Esso, infatti, “ da luogo ad un mero incidente del giudizio in cui il provvedimento da correggere è stato pronunciato, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta, in quanto è diretta esclusivamente ad emendare un difetto di formulazione esteriore dell’atto scritto rispetto al suo contenuto, nel caso in cui questo sia palese sulla base della sua sola lettura.

L’ordinanza di correzione – è questa la forma del provvedimento nel caso dell’art. 288 c.p.c., comma 2 – non ha dunque natura decisoria, appunto perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimento oggetto della correzione..”. [21]

Tale procedimento per gli Uffici ministeriali Giustizia di via Arenula “ ..è preordinato alla eliminazione degli errori di redazione del documento cartaceo la cui incongruenza , rispetto al contenuto del provvedimento emerga ictu oculi e non può incidere in alcun modo sul contenuto della decisione..” . [22]

Quindi nella decisione sulla tassabilità dell’atto non si può fare riferimento alla normativa richiamata.

Nella fattispecie in esame, non trova, inoltre, applicazione l’articolo 9 tabella allegata Parte prima – atti soggetti a registrazione – al D.P.R. 131/86, relativo agli  atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”stante l’assenza di “contenuto patrimonial”e nel provvedimento in esame.

Ma vi è di più.

Ai sensi della Tabella parte prima – atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione – l’articolo 2 dispone che non sono soggetti a registrazione “atti diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale..”.

Per completezza di esposizione ricordiamo la non tassabilità dei provvedimenti che hanno carattere processuale e non decisorio [23]  o che non entrano nel merito della domanda processuale [24] .

Quindi a meno dell’esistenza di una norma speciale, sconosciuta allo scrivente, non esiste giustificazione normativa alla trasmissione dell’atto, da parte delle cancelleria all’Agenzia delle Entrate per la sottoposizione dello stesso ad imposta di registro.[25]

Le Agenzie delle Entrate, da parte loro, nei casi in cui si sono viste trasmettere, dalle Cancellerie, i provvedimenti hanno provveduto alla registrazione degli stessi, con la richiesta alle parti del pagamento dell’imposta di Registro.

Da quel che abbiamo avuto modo di appurare l’imposta di registro viene liquidata, dalle Agenzie delle Entrate, ai sensi  della Tariffa Parte I del DPR 313/86 art. 8 lett. d), atti “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”.

Ma l’ art. 8 ( tabella Allegata, parte prima), che riprende la parte iniziale dell’articolo 37 DPR 131/1986, è relativo agli “ Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecu­tivi i lodi arbitrali:….omississ..”.

Quindi una procedura amministrativa verrebbe, non si capisce bene in base a quale logica normativa, tassata, nella sua fase conclusiva, come un provvedimento giurisdizionale.

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Note

[1] Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115

[2] Nel concetto di amministrazione della giustizia non rientrano solo le attribuzioni proprie della funzione giurisdizionale, ma ne  rientrano anche tutte quelle attività  di natura amministrativa non sempre logicamente o funzionalmente connesse all’esercizio della funzione propria dei giudici

[3] per il principio dell’onere delle spese ex articolo 8 Testo Unico spese di giustizia [ che ha ripreso  l’articolo 90 (onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogandolo, ex articolo 299 del  DPR 115/2002, e riformulandolo] :“ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato..”

[4] articolo 9  Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115

[5] articolo 30  Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115

[6] articoli 266 e ss  Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115

[7] Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131

[8] Cass., 29 novembre 1993, n. 11809; Cass., 17 maggio 2010, n. 12034, e, da ultimo, 27 giugno 2013 n. 16205

[9] Corte di Cassazione sezione VI Civile – 2 sentenza 11 giugno – 3 novembre 2015, n. 22396

[10] Attesa la sua natura non decisoria, bensì amministrativa ne viene esclusa la sua ricorribilità ex art. 111 Cost.

[11] ai sensi dell’articolo 3 , primo comma, lettera o) “processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”

[12] Circolare 18 marzo 2003 senza numero  Ministero della Giustizia – Dip. Aff. Giustizia-Dir. Giust. Civile – in Rivista delle Cancellerie anno 2003 pagg. 329 e ss.

[13] la c.d. tassa di iscrizione della causa in ruolo

[14] attualmente dell’importo di € 27

[15] per tutte : Cass. Civ., Sez. III., sentenza 28 luglio 2017, n. 18743

[16] Ministero Giustizia circolare 14 novembre  2002 n 7

[17] per un approfondimento del rapporto tra contributo unificato e imposta di bollo si rimanda Caglioti Gaetano Walter “Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato.” – Capitolo II – Rapporti con gli altri istituti di spesa nel processo civile e penale – in www.professionegiustizia in VADEMECUM

[18] vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958,  n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990

[19] articolo 288 codice di procedura civile

[20] risoluzione Agenzia delle Entrate 20 settembre 2007 n 257/E, risoluzione Agenzia delle Entrate 9 maggio 2001 n 45/E e circolare Ministero delle Finanze n 8 del 22 gennaio 1986

[21] Corte di Cassazione sezione VI Civile – 2 sentenza 11 giugno – 3 novembre 2015, n. 22396

[22] Circolare 18 marzo 2003 senza numero  Ministero della Giustizia – Dip. Aff. Giustizia-Dir. Giust. Civile – in Rivista delle Cancellerie anno 2003 pagg. 329 e ss.

[23]  risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991, risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491/98 del 8.10.1998

[24] circolare Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2001 conforme circolare Ministero Giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U

[25] al più si potrebbe propendere per una comunicazione da parte della Cancelleria dell’Ufficio Giudiziario all’Agenzia delle Entrate  nella quale si da atto dell’intervenuta correzione

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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