Corsi per l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi: intervento del CNDCEC

Redazione 18/10/22
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Il Decreto 3 marzo 2022, n. 75, ha introdotto un albo per i gestori della crisi d’impresa. Tuttavia, ad oggi non si può richiedere l’iscrizione all’albo. Quali sono i problemi?

>>>Leggi la lettera CNDEC<<<

     Indice

  1. La validità dei corsi ad oggi
  2. Lo stato dei lavori

Sull’albo leggi anche: Albo gestori crisi d’impresa: in G.U. il decreto che detta le modalità di iscrizione

1. La validità dei corsi ad oggi

Con il Decreto 3 marzo 2022, n. 75 (GU n. 143 del 21 giugno 2022), il Ministero della Giustizia ha pubblicato il Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo della crisi d’impresa. All’art. 4, il decreto disciplina le modalità di iscrizione all’albo.

Tuttavia, come fa notare una lettera del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, diretta a “i signori Presidenti dei Consigli degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, datata 6 novembre, “l’attuazione di tale Regolamento è subordinata all’approvazione, entro 6 mesi, del decreto dirigenziale finalizzato a definire le specifiche tecniche necessarie per la presentazione in via telematica della domanda”.

Poiché quest’intervento non è stato introdotto, ad oggi, non è possibile richiedere l’iscrizione a tale Albo. Pertanto, nella lettera, si chiede di non diffondere informazioni sulla successiva validità di eventi formativi per l’assolvimento degli obblighi formativi previsti dall’Albo, ancora da precisare.

2. Lo stato dei lavori

Nella lettera viene anche comunicato che CNDCEC sta portando avanti, nelle sedi opportune, le interlocuzioni utili a definire gli elementi necessari per la corretta individuazione della formazione obbligatoria per l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza istituito dall’articolo 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, tuttavia ad oggi non esiste ancora una “tabella di marcia” per le tempistiche dei lavori.

Redazione

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