La sentenza n. 30220/2024, resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, offre un chiarimento sul riparto di giurisdizione tra la Corte dei Conti e il giudice amministrativo in relazione alle controversie sull’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
Indice
1. La vicenda
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da Autostrada del Brennero S.p.A. (A22) contro l’ISTAT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui la società contestava la propria inclusione nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche per il 2023. Tale elenco, predisposto annualmente ai sensi del Regolamento SEC 2010, identifica gli enti sottoposti ai vincoli di contenimento della spesa pubblica.
Secondo la società autostradale, l’inserimento sarebbe stato erroneo, in quanto non soddisfava i requisiti previsti: le sue attività erano prevalentemente di natura commerciale, e mancava un controllo pubblico diretto. L’inclusione avrebbe comportato rilevanti conseguenze economiche e gestionali, sottoponendo la società a restrizioni incompatibili con il proprio funzionamento. La Corte dei Conti, investita della questione, aveva ritenuto di poter disapplicare l’art. 23-quater del d.l. 137/2020, affermando la propria giurisdizione anche su aspetti non limitati alla spending review. La questione è giunta alle Sezioni Unite, chiamate a chiarire i confini della giurisdizione sulla materia.
2. Art. 23-quater d.l. n. 137/2020 e la giurisdizione della Corte dei Conti
La giurisdizione relativa all’impugnazione dell’elenco ISTAT ha subito importanti modifiche normative temporali. In origine, il giudice amministrativo era competente a trattare le controversie; in seguito, con l’art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012, la competenza è stata trasferita alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in speciale composizione, ai sensi dell’art. 103, co. 2, Cost., conferendo al giudice contabile una giurisdizione esclusiva in materia.
L’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020 ha successivamente ridotto l’ambito di competenza della Corte dei Conti, limitandolo “ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”. Questa modifica ha determinato un ritorno al giudice amministrativo per tutte le questioni che esulano da tali profili, ripristinando un modello di giurisdizione complementare tra i due giudici.
3. Rapporti tra diritto interno e UE
La sentenza delle Sezioni Unite n. 30220/2024 si incardina in un dialogo continuo tra l’ordinamento italiano e il diritto dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 13 luglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21), aveva precisato che una normativa nazionale che limita la giurisdizione contabile è compatibile con il principio di effettività, purché il sistema giuridico interno garantisca un controllo completo su tutti i profili rilevanti.
Le Sezioni Unite hanno ribadito che il sistema italiano rispetta tale principio, affidando al G.A. il controllo sugli aspetti procedurali e di legittimità e alla Corte dei Conti il compito di vigilare sugli effetti contabili della spesa pubblica.
4. Rilevanza costituzionale e sistemica della sentenza
Dal punto di vista costituzionale, la sentenza conferma la centralità dell’art. 103 Cost., che attribuisce alla Corte dei Conti una giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, senza tuttavia precludere al legislatore di ridefinirne i confini per esigenze di sistema. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 29/1995, la Corte dei Conti svolge un ruolo essenziale come “organo posto a tutela degli interessi obiettivi della pubblica amministrazione” e della corretta gestione delle risorse collettive.
La decisione delle Sezioni Unite riafferma inoltre la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, che si manifesta nell’enunciazione di un principio di diritto utile a orientare i giudici nelle future controversie.
5. Il principio di diritto
Nella sentenza n. 30220/2024, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza non definitiva della Corte dei Conti, ma hanno colto l’occasione per enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, co. 3, c.p.c. Tale principio stabilisce che: «In tema di impugnazione dell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell’effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». Questo principio ha il duplice scopo di definire chiaramente i confini tra la giurisdizione contabile e quella amministrativa e di garantire una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, in linea con i principi del diritto europeo.
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