Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 75 del 30 marzo 2012 i giudici della Consulta hanno affrontato la questione relativa all’ammissibilità dei limiti del risarcimento dei danni occorsi agli acquirenti di pacchetti vacanza tutto incluso, limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles relativa al contratto di viaggio), che indica una cifra massima entro cui liquidare il risarcimento, norma, questa, richiamata dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 111/1995, (attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘tutto compreso’). E proprio l’articolo 15 è stato oggetto della questione di costituzionalità, per l’appunto nella parte in cui richiama la norma sul risarcimento contenuta nella legge 1084/1977.
L’eccezione è stata sollevata dal giudice a quo per fare luce sull’entità del danno da risarcire nei casi di infortunio, dal momento che il giudizio pendente riguardava per l’appunto la tragedia capitata a due turisti italiani in Egitto.
Costoro avevano acquistato un pacchetto turistico che comprendeva la visita alla principali città e una minicrociera sul Nilo, da un tour operator molto noto nel nostro Paese.
Mentre viaggiano verso Alessandria, l’autista dell’autobus era uscito fuori strada a causa della guida imprudente e incurante dei limiti di velocità e aveva causato il sinistro.
Gravissimi i postumi per i due: uno era rimasto completamente sfigurato al volto, l’altro aveva perso il braccio.
In sede di liquidazione l’ammontare del danno a seguito di CTU era risultato di gran lunga maggiore di quello indicato come limite massimo nella legge oggetto di censura.
La Corte costituzionale, condividendo il ragionamento dei giudici di merito, ha anzitutto precisato che la responsabilità per il sinistro occorso ai due era della società organizzatrice del viaggio, colpevole di aver affidato il trasporto alla ditta il cui autista aveva causato l’incidente.
Risultava provato infatti che l’automezzo su cui viaggiavano i turisti era uscito di strada mentre era diretto alla località prevista nel programma di viaggio, e che le circostanze dedotte delle negligenza o imperizia dell’autista del pullman e della pioggia fossero irrilevanti, poiché nessuno dei fattori causali avrebbe potuto costituire quell’elemento eccezionale o imprevedibile valido ad esonerare da responsabilità l’organizzatore del viaggio il quale, per giurisprudenza costante, è sempre responsabile salvo che dimostri che il mancato esatto adempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, quale potrebbe essere ad esempio il fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero il caso fortuito o la forza maggiore.
Di seguito ha rilevato come il limite risarcitorio risulta incompatibile con la direttiva comunitaria di cui la legge di ratifica rappresenta attuazione, perché la direttiva, pur consentendo agli Stati membri di ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni dei pacchetti turistici, non richiama la Convenzione di Bruxelles tra le convenzioni internazionali che disciplinano alcune delle prestazioni che sono oggetto di un servizio ‘tutto compreso’.
Il legislatore non aveva conferito nessuna delega ad introdurre limiti risarcitori per i danni alla persona, anzi alla materia vengono di solito applicate le disposizioni più favorevoli per il danneggiato, pertanto la norma censurata effettivamente si pone in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione e deve essere dichiarata illegittima per difetto di delega nella parte relativa alla determinazione del quantum del risarcimento.
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