CORTE COSTITUZIONALE ORD. n.180/06 Magistrati tributari: La retribuzione “a cottimo” può nuocere all’obiettività ed imparzialità del giudice, ma la Corte costituzionale non esamina il merito della questione.

Ordinanza 04/05/06
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria),
sollevata, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano.

ORDINANZA N. 180
ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:

–  ********             ******             Presidente
–  ******               BILE                 Giudice
–  **************       *****                   "
–  *********            ********                "
–  ***                  *********               "
–  Romano               **********              "
–  *****                *********               "
–  *****                ***********             "
–  *******              QUARANTA                "
–  ******               GALLO                   "
–  *****                ********                "
–  *******              *********               "
–  ******               *******                 "
–  **********           ******                  "
–  ********             *******                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi
speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza depositata il
13 ottobre 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, nel
giudizio tributario vertente tra ************** e l’Agenzia delle entrate,
Ufficio di Milano 1, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie
speciale, dell’anno 2006.

      Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

      udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore
************.

    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente nei
confronti dell’Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto formatosi
sulla richiesta di rimborso di quanto corrisposto a titolo di IRPEF e della
correlativa addizionale regionale relative al 2001, la Commissione
tributaria provinciale di Milano, con ordinanza depositata il 13 ottobre
2005, ha sollevato – in riferimento all’art. 111, secondo comma, della
Costituzione – questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art.
13, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli
uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui
prevede, per i giudici tributari, «un compenso aggiuntivo per ogni ricorso
definito»;

    che, per la Commissione tributaria provinciale, tale compenso, «fondato
sul cottimo», sarebbe incompatibile con l’esercizio della funzione
giurisdizionale e, in particolare, con il principio dell’imparzialità del
giudice sancito dal vigente art. 111, secondo comma, Cost., perché
renderebbe i giudici personalmente ed economicamente interessati a decidere
nel minor tempo il maggior numero di cause, creando nel giudicante
un’aspettativa di vantaggi che ostacolerebbe l’obiettività della decisione e
contrasterebbe con il suddetto principio, secondo cui i giudici debbono non
solo essere, ma anche apparire indipendenti, obiettivi ed imparziali;

    che, quanto alla rilevanza, il giudice rimettente premette che
l’eventuale accoglimento dell’eccezione di inammissibilità od
improponibilità del ricorso del contribuente – sollevata dalla resistente
Agenzia delle entrate sotto il profilo che la richiesta di rimborso
contenuta (come nella specie) nella dichiarazione dei redditi non sarebbe
idonea a formare un silenzio-rifiuto giudizialmente impugnabile – «potrebbe»
contribuire alla generale diminuzione del contenzioso tributario per casi
simili e, quindi, potrebbe avere effetti economici pregiudizievoli per i
giudici tributari, i quali sono retribuiti in base ai ricorsi decisi;

    che la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo sia direttamente,
perché riguarderebbe la composizione dell’organo giudicante, sia «quanto
meno indirettamente», perché la decisione sulla predetta eccezione potrebbe
influire sulla proposizione di altri ricorsi e, per l’effetto, sull’entità
dei compensi o delle indennità dovuti al giudice, nuocendo all’immagine di
questo ed all’obiettività del giudizio;

    che il rimettente sollecita sul punto una nuova decisione della Corte
costituzionale rispetto a quella, di manifesta inammissibilità, di cui
all’ordinanza n. 326 del 1987, che, sempre per il rimettente, concernerebbe
una questione solo apparentemente analoga, perché, in realtà, relativa ad un
altro parametro e ad altre prospettazioni del giudice a quo;

    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per la declaratoria di manifesta inammissibilità per irrilevanza o di
manifesta infondatezza della questione;

    che la difesa erariale deduce, a sostegno di tali conclusioni: a) che la
norma denunciata non attiene alla composizione del giudice; b) che la
medesima norma non contiene la regula iuris da applicare nel giudizio
principale; c) che analogo provvedimento di rimessione è già stato
dichiarato inammissibile dalla Corte, con ordinanza n. 326 del 1987; d) che
il novellato art. 111 Cost. non ha innovato al principio di terzietà del
giudice e che, pertanto, la mera evocazione di tale parametro non introduce
profili della questione nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte
costituzionale nella citata ordinanza; e) che il contrasto tra una
indimostrabile deflazione del contenzioso e l’interesse economico del
giudice tributario ad adottare quante più pronunce possibili non ha riflessi
nel giudizio a quo.

    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Milano dubita
della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede per i giudici tributari
«un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito»;

    che, per il giudice rimettente, tale disposizione violerebbe l’art. 111,
secondo comma, della Costituzione, perché detto compenso, «fondato sul
cottimo», sarebbe incompatibile con l’esercizio della funzione
giurisdizionale e, in particolare, con l’imparzialità del giudice, in quanto
renderebbe quest’ultimo personalmente ed economicamente interessato a
decidere nel minor tempo il maggior numero di cause, creando nel giudicante
un’aspettativa di vantaggi che ostacolerebbe l’obiettività della decisione e
contrasterebbe con il principio secondo cui i giudici debbono non solo
essere, ma anche apparire indipendenti, obiettivi ed imparziali;

    che la questione sarebbe rilevante, perché atterrebbe alla «composizione
del giudice», e comunque perché, nella specie, il giudice tributario avrebbe
obiettivamente l’interesse a respingere l’eccezione di inammissibilità od
improponibilità del ricorso sollevata nel giudizio a quo dall’Agenzia delle
entrate (secondo la quale la richiesta di rimborso contenuta nella
dichiarazione dei redditi non sarebbe idonea a formare un silenzio-rifiuto
giudizialmente impugnabile), in quanto l’accoglimento dell’eccezione
«potrebbe» scoraggiare, in generale, la proposizione di analoghe cause da
parte dei contribuenti e far cosí diminuire i compensi o le indennità dovuti
al giudice;

    che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza;

    che, infatti, la norma censurata riguarda esclusivamente la misura del
compenso del giudice tributario e, pertanto, non attiene né alla
«composizione», né alla costituzione del giudice medesimo, cioè alla
legittimazione di questo ad esercitare le proprie funzioni, e neppure deve
essere applicata dal rimettente nel giudizio principale;

    che, inoltre, lo stesso rimettente, per affermare la rilevanza della
questione in riferimento al principio dell’imparzialità del giudice, è
costretto ad ipotizzare una diretta correlazione causale sia tra la propria
decisione sull’ammissibilità del ricorso del contribuente ed una consistente
deflazione del contenzioso tributario di cause simili; sia tra tale
deflazione del contenzioso ed una eventuale futura diminuzione dei propri
compensi;

    che, tuttavia, tali correlazioni causali – del resto prospettate in via
soltanto ipotetica dal giudice a quo, il quale afferma che l’accoglimento
della predetta eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente
«potrebbe» contribuire alla diminuzione del contenzioso tributario, in
quanto «può» scoraggiare la proposizione di altri ricorsi riguardanti casi
simili – non sono plausibili, non risultando ragionevolmente ipotizzabile né
che le decisioni di un giudice di primo grado, privo di funzioni
nomofilattiche, possano significativamente modificare la tipologia del
contenzioso tributario, né che la conseguente prospettata diminuzione del
numero dei ricorsi avverso il silenzio-rifiuto, formatosi sulla richiesta di
rimborso contenuta nella dichiarazione dei redditi del contribuente
(contenzioso la cui incidenza statistica sul complesso dei ricorsi non è
stata in alcun modo valutata dal rimettente), possa in futuro far diminuire
in concreto il compenso complessivo di ciascun componente della Commissione
tributaria provinciale di Milano;

    che, dunque, l’influenza nel giudizio a quo della norma censurata  è
meramente affermata, ma non dimostrata dalla Commissione tributaria
provinciale di Milano;

    che, del resto, questa Corte, con riguardo ad analoghe questioni –
aventi ad oggetto la norma contenuta nel previgente art. 12, primo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), relativa anch’essa al compenso dei componenti delle
commissioni tributarie commisurato al numero dei ricorsi decisi, e che,
secondo i rimettenti, avrebbe determinato nei giudici un interesse economico
personale a decidere il maggior numero di ricorsi, incompatibile con
l’indipendenza del giudice garantita dall’art. 108, secondo comma, Cost. –
ha già piú volte concluso per la manifesta inammissibilità, per difetto di
rilevanza, delle questioni medesime, in quanto la norma all’epoca
denunciata, concernendo (al pari di quella oggetto del presente giudizio di
legittimità costituzionale) i compensi previsti per i componenti delle
commissioni tributarie, non incide né sul rapporto in ordine al quale il
giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla composizione dell’organo
giudicante, con la conseguenza che essa non trova né può trovare
applicazione, sotto alcun profilo, da parte del giudice a quo (sentenza n.
196 del 1982; ordinanze n. 447 del 1991 e n. 326 del 1987).

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.

      PER QUESTI MOTIVI

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria
ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega
al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
sollevata, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l’ordinanza indicata
in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 20 aprile 2006.

F.to:
***************, Presidente
Franco GALLO, Redattore
***********************, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.
Il Cancelliere
F.to: *********

Ordinanza

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