La delibera di preventivo in allegato riveste particolare interesse concernendo la nozione di atto di programmazione avuto riguardo alla fattispecie concreta della istituzione di università non statale legalmente riconosciuta. Massimata come segue:
“Nelle ipotesi di riesame in senso positivo di iniziative in prima istanza giudicate non favorevolmente per la presenza di elementi da chiarire, una volta che questi ultimi intervengano, occorre darne esternazione, ampiamente motivando, al fine di dare completa certezza delle ragioni poste alla base di determinazioni diverse da quelle originarie.
Occorre inoltre che i procedimenti siano puntualmente ripercorsi e che le valutazioni conclusive diano in maniera in equivoca atto di quei dati obiettivi che, eventualmente, possano in un primo tempo essere risultati mancanti."
- qui di seguito la delibera
REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato
II Collegio
nell’adunanza del 7 luglio 2005
******
Visto il decreto 25 marzo 2005 del Ministro dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca (MIUR) con il quale viene prevista, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 la istituzione della Università degli studi Europea “**************” non statale legalmente riconosciuta, con sede in Villa San Giovanni (R.C.);
visto il rilievo istruttorio n. 112/26 del 6 maggio 2005 dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, e la risposta dell’Amministrazione, in data 6 giugno 2005;
vista la relazione prot. n. 350 del 27 giugno 2005 del Consigliere delegato al controllo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali;
vista l’ordinanza in data 30 giugno 2005 con la quale il Presidente della Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per l’adunanza odierna il II Collegio della Sezione;
vista la nota della Segreteria della Sezione Centrale di controllo in data 30 giugno 2005, con la quale la predetta ordinanza è stata trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Gabinetto e Direzione Generale per l’Università – Ufficio V – – e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -;
visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei Conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
udito il relatore Consigliere *************;
intervenuti i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica;
ritenuto in
F A T T O
E’ pervenuto all’esame dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, in data 22 aprile 2005, il decreto 25 marzo 2005 con il quale da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica viene prevista, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, la istituzione della Università degli studi Europea “**************”, non statale legalmente riconosciuta, con sede in Villa San Giovanni (R.C.), articolata su quattro corsi di laurea per l’insegnamento di materie economiche e giuridiche.
Con il medesimo decreto si rinvia l’istituzione della predetta Università, cui si provvederà con successivo provvedimento dello stesso Ministro al maturare delle previste condizioni di legge.
Nei confronti del provvedimento, con rilievo n. 112/26 del 6 maggio 2005, il Magistrato istruttore dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali per gli atti riguardanti il MIUR, ha posto in primo luogo in evidenza – anche mediante richiami a precedente giurisprudenza – secondo quali condizioni e limiti possa svilupparsi un processo programmatorio, pervenendo in punto di fatto a proporre il dubbio se, nel caso specifico, considerato il tempo trascorso dalla avvenuta definizione della programmazione universitaria, nel corpo della quale l’iniziativa in esame viene ad inserirsi, la stessa sia stata attivata tardivamente rispetto ad un disegno già completamente realizzato nella sua originaria configurazione.
Ma, a parte tale rilievo, la circostanza che un’ulteriore considerazione della previsione del nuovo Ateneo sia conseguita al riesame di una proposta in precedenza respinta ha altresì indotto il Magistrato istruttore ad affermare l’esigenza che, in occasione del riesame stesso, venga formalmente e nuovamente verificata la presenza degli elementi in precedenza mancanti attraverso una adeguata definizione dei necessari requisiti da verificare.
Relativamente a questi ultimi, oltre a ritenere necessaria l’esigenza della acquisizione di un nuovo parere del Comitato regionale di coordinamento universitario previsto dagli articoli 2 e 3 del menzionato d.P.R. n. 25/1998, ha altresì tratto conferma del convincimento che venendo inteso tale parere come presupposto strumentale per l’adozione della relazione tecnica del Comitato Nazionale di Valutazione degli Studenti Universitari (CNVSU) (cfr. lett. d), art. 2, comma 3 del medesimo d.P.R.), tale nuova condizione avrebbe, a maggior ragione, dovuto essersi verificata, mentre invece risulta mancante.
Quanto al parere del CNVSU, esaminandone i contenuti sono sembrate non persuasive le affermazioni che, partendo da una riconosciuta discutibilità di certezza nella valutazione delle entrate dell’istituendo Ateneo, ha definito soltanto come “apprezzabili propositi” le indicazioni di “intese” peraltro non ancora concretizzate, per l’esercizio di varie, possibili attività, con soggetti che avrebbero dovuto assicurare elementi di certezza ed affidabilità al disegno funzionale dell’organismo sotto il profilo di un suo almeno avviato decollo verso i necessari livelli di operatività da cui l’iniziativa dovrebbe essere caratterizzata.
Sotto altro profilo le entrate stimate non sono apparse assicurare il necessario equilibrio finanziario, né l’affermazione della presenza di un livello di “ eccellenza “ del Centro della ricerca universitaria è apparsa sorretta da alcuna attestazione non autoreferenziale di tale requisito, peraltro neppure comprovata dalla verificabile presenza di attrezzature, arredi e strumenti in grado di giustificare la necessaria adeguatezza della struttura proposta.
Si è rilevata infine la concorrente presenza nell’ambito delle attività programmate presso l’Università di Reggio Calabria di indirizzi di laurea in materia economica che avrebbero richiesto una diversa presentazione della proposta avanzata dal nuovo Ateneo.
Con risposta in data 6 giugno successivo, l’Amministrazione ha in primo luogo ricordato, a giustificare comunque un possibile criterio di dilatazione dei tempi di programmazione, come segnando un’evoluzione nella disciplina del relativo processo, la nuova normativa recata dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 abbia previsto che la futura programmazione, pur rimanendo sempre triennale, sarà aggiornabile al 30 giugno di ogni anno; ciò peraltro a decorrere dal 2006.
Relativamente all’atto in esame, che giova ricordare essere stato emanato nel precedente contesto normativo governato dal d.P.R. n. 25 del 27 gennaio 1998, ha peraltro sottolineato come il decreto ministeriale di approvazione della programmazione universitaria n. 262 del 5 agosto 2004, già integrato per quanto riguarda le università non statali ivi indicate dal decreto ministeriale n. 284 del 15 settembre 2004, aveva previsto all’art. 9 comma 3 che, in vista di una possibile istituzione di tali organismi si potesse procedere entro quattro mesi dalla data della pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale, alla individuazione delle iniziative per le quali potesse essere avviato un riesame, previa presentazione di documentazione integrativa da parte dei soggetti promotori.
Tra esse è stata attivata l’istruttoria per il riesame della iniziativa in precedenza presentata – e non giudicata positivamente – della Università “**********”. Tale riesame si è concluso con la predisposizione di una nuova relazione da parte del CNSVU.
Sotto questo profilo, pertanto, a giudizio del MIUR, la regola della triennalità, ritenuta dall’Ufficio limite non valicabile per una più elastica definizione della materia, non sarebbe stata vulnerata.
Quanto al parere del Comitato regionale di coordinamento, l’Amministrazione, considerando che la norma non ne ha richiesto esplicitamente la reiterazione, ha dichiarato che non essendo esso prescritto, non era necessaria alcuna nuova acquisizione di tale contributo.
Circa la metodologia delle valutazioni del Comitato, investita dai rilievi della Corte, nella sostanza l’Amministrazione ha dichiarato che nel caso di avvio di iniziative in attesa di autorizzazione ministeriale, la relazione tecnica non può basarsi unicamente sulla disponibilità attuale di risorse, ma deve scontare la realizzabilità anche nel futuro di alcune condizioni programmatiche.
Scendendo al tema dell’applicazione della metodologia di riesame, nel riferire di una gradualità del raggiungimento dei requisiti, non ha negato la “discutibilità” delle entrate da valutare, incidente sul piano finanziario, riferendosi peraltro a non meglio qualificati elementi di novità che sarebbero intervenuti e giudicando infine la previsione dei corsi di laurea in Scienze giuridiche ed economiche come compatibili con l’afferente bacino di utenza.
Ha ricordato come sia previsto l’esperimento di successive verifiche dei risultati conseguiti al termine del terzo quinto e settimo anno di operatività delle iniziative, momenti questi tali da garantire, quindi, nel tempo, il mantenimento dei necessari riscontri di adeguatezza delle stesse.
Ha affermato l’esigenza del rafforzamento nel bacino regionale dell’offerta formativa negli ambiti disciplinari in esame e ha concluso che l’intervento auspicato dall’Ufficio, di espressione del parere in materia da parte del CUN, dovrà essere a suo tempo acquisito sul regolamento didattico di Ateneo.
Con nota n. 342 del 21 giugno 2005, il Magistrato istruttore, riferendo al Consigliere delegato sugli esiti dell’istruttoria e richiamati sinteticamente i termini della vicenda che non ha giudicato definita dalla risposta pervenuta, e tale anzi da non superare le proprie perplessità, ha espresso l’avviso della necessità di acquisizione di una pronuncia collegiale.
Il Consigliere delegato, a sua volta, riepilogando con relazione n. 350 del 27 giugno u.s. i termini della questione alla luce dei quali ha manifestato esso stesso l’avviso di doversi pervenire a tale esito, ha richiesto al competente Presidente della Sezione centrale di controllo sulla legittimità degli atti il deferimento della questione all’esame della Sezione stessa.
Nel merito, ha evidenziato doversi in primo luogo procedere al puntuale inquadramento, dell’atto entro o fuori dall’ambito del procedimento di programmazione, anche in relazione alla necessità di valutare la tempestività o meno di esso relativamente alla programmazione già definita con il D.M. n. 262/2004.
Quanto alla adeguatezza della proposta, una volta superata la questione avanzata circa l’attualità della sua presentazione, ha confermato la presenza di una serie di criticità tali da poter far valutare come inidonea l’iniziativa presentata, sia con riguardo al procedimento seguito, sia con riferimento a mancanze o insufficienze di requisiti che ha puntualmente richiamato. In alcuni passaggi ha per di più ulteriormente approfondito aspetti di rilievo procedimentale da meglio puntualizzare anche alla luce della risposta fornita dall’Amministrazione.
Ha in linea informativa dato altresì notizia di una intervenuta pronuncia dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato in data 22 dicembre 2004, che ha censurato il contestato avvio di attività dell’istituenda Università, prima ancora che dalla stessa sia stato superato il vaglio di legittimità del provvedimento che la riguarda.
Tenuto conto della richiesta presentata, il Presidente, con propria ordinanza del 30 giugno 2005 ha convocato per l’adunanza odierna il II Collegio della Sezione.
Alla stessa sono intervenuti i rappresentanti dell’Amministrazione, uno dei quali ha illustrato una memoria integrativa – depositata nel corso dell’adunanza – nella quale ha più dettagliatamente che in precedenza illustrato il procedimento seguito dalla Amministrazione nella emanazione del provvedimento, senza peraltro introdurre nuovi sostanziali elementi di valutazione.
Ha però insistito sulla afferenza all’area della discrezionalità tecnica, più che a quella della legittimità amministrativa, dei rilievi dell’Ufficio circa l’adeguatezza dei requisiti della deliberanda iniziativa.
In ordine agli stessi ha comunque svolto considerazioni su profili contestati dall’Ufficio, dei quali dovrà essere tenuto debito conto, concludendo con la segnalazione di una intervenuta diffida, da parte ministeriale all’Università “*******”, in data 16 giugno 2005, a non fornire in via informatica informazioni non corrispondenti allo stato del procedimento di controllo che la riguarda.
Considerato in
D I R I T T O
Le questioni che il decreto in esame presenta in ragione della sua letterale formulazione che fa riferimento alla previsione della istituzione di una nuova università non statale, si incentrano in primo luogo sulla necessità di individuare puntualmente la natura ed i necessari connotati del provvedimento, per poi procedere alla valutazione dello stesso sotto il profilo della rispondenza ai requisiti di cui deve essere dotato.
Osserva quindi il Collegio che la previsione della istituzione della Università degli studi Europea “**************” ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. c) del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, colloca il provvedimento che la prevede nell’alveo del più articolato procedimento relativo allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario. Questo muove dalla formulazione di proposte da parte dei soggetti che ne hanno titolo, miranti all’inserimento delle stesse in un quadro di razionalizzazione della offerta formativa degli atenei e del potenziamento della ricerca, nel perseguimento della finalità della qualificazione del sistema universitario (art. 2 del citato d.P.R. n. 25/1998).
E’ evidente quindi come, ove le proposte pervengano da istituzioni non ancora facenti parte del sistema universitario, le stesse debbano prima aver formato oggetto di una valutazione positiva cui, ai sensi della ricordata disposizione dell’art. 2, comma 5, lett. c) del D.M. sulla programmazione, seguirà l’istituzione dei nuovi atenei, prevista contestualmente alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo.
Pertanto l’atto sottoposto al giudizio della Sezione, il quale trae origine da un riesame delle conclusioni, in un primo momento negative, cui l’Amministrazione era pervenuta in sede di globali valutazioni delle misure attraverso le quali il decreto 5 agosto 2004, n. 262 aveva definito su un piano di generalità la programmazione del sistema universitario per il triennio 2004/2006 (tra l’altro in esso includendo all’art. 9 la possibilità di istituzione di nuove università non statali legalmente riconosciute), mira a collegare l’iniziativa in approvazione a quel provvedimento, a completamento delle statuizioni in un primo momento assunte.
Peraltro il citato art. 9, mentre ha già direttamente individuato università non statali per le quali erano stati riconosciuti presenti i prescritti requisiti, con una disposizione di salvezza, rappresentata dal comma 3 dello stesso articolo, non ha considerato definitivamente delineata l’area delle iniziative approvabili, ammettendo che, purchè entro i quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto della programmazione, potesse essere consentito un riesame di proposte in precedenza non approvate, previa presentazione di documentazione integrativa da parte di promotori, in vista quindi di un riconoscimento, sia pure tardivo, cui pervenire.
Ed infatti, ad integrazione dell’originario decreto risulta emanato il successivo D.M. n. 284 del 15 settembre 2004, riguardante soltanto università statali non legalmente riconosciute, e ancora nei tempi previsti, risulta emanato il decreto in esame destinato a completare l’insieme delle iniziative approvate.
Considerato quanto precede, il Collegio ritiene superabili le pur logiche perplessità enunciate sul punto in sede di rilievo istruttorio, dirette tendenzialmente a considerare che per ragioni di razionalità sistematica la programmazione formulata con il provvedimento che la ha prevista debba essere contenuta in un unico contesto secondo le più che ragionevoli istanze di una sua realizzazione su un piano di globalità cui essa dovrebbe richiamarsi. Infatti solo una specifica disposizione successiva ha previsto la possibilità di derogare a tale principio.
Superate in tal modo le questioni attinenti la natura da riconoscere al provvedimento (da ricondurre a momento di espressione della programmatorietà) e dirette a tenere conto delle condizioni temporali che lo hanno caratterizzato, deve affrontare il Collegio il compito di verificare se nella occasione del riesame della proposta l’Amministrazione abbia o meno seguito gli adempimenti prescritti, pervenendo in senso positivo ad una logica e corretta valutazione della iniziativa.
Premette il Collegio che non risulta condivisibile l’assunto esplicitato dalla Amministrazione nella memoria presentata in occasione dell’odierna adunanza circa pretesi, inappropriati rilievi della Corte in merito alla adeguatezza dei requisiti presenti nella configurazione della iniziativa, esercizio che – sempre a giudizio dell’Amministrazione – toccherebbe aspetti non ricadenti nella valutazione della legittimità amministrativa ma per converso appartenenti alla sfera della discrezionalità tecnica. L’espressione di questa, in via conclusiva, sarebbe riservata al Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, sul contenuto del quale si è poi fondata la determinazione dell’Amministrazione.
In proposito, con riferimento ai giudizi alla luce dei quali considerare la proposta in esame è certamente pertinente la prioritaria valutazione sul se e come la stessa si inquadri nel più generale alveo del processo di programmazione.
E poiché questo è momento di tanto rilevante importanza da richiedere sullo stesso la partecipazione di una molteplicità di organismi chiamati a pronunciarsi sia riguardo agli obiettivi che alla finalizzazione delle relative risorse finanziarie (vedi art. 2, comma 3, lett) a del D.P.R. n. 25 del 27 gennaio 1998), risulta necessaria una attenzione ai riflessi che, nell’immediato ed in prospettiva, conseguono ad ogni deliberato ampliamento dell’offerta formativa. A tale riguardo non appare superfluo ricordare che comunque il livello delle contribuzioni in favore delle università non statali è stato in tempi del tutto recenti elevato (decreto legge n. 7/2005 convertito nella legge n. 43/2005) con la previsione della concessione di più consistenti contributi, compensata peraltro dalla riduzione della disponibilità di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della legge n. 537/1993; ciò a testimonianza della ricerca di un equilibrio sul quale, a sistema ed in prospettiva, sono destinati a gravare tutti i soggetti che progressivamente entreranno a farne parte, consolidando via via la propria posizione nell’ambito del tessuto universitario (art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 25/1998 ), tra essi comprendendo gli Atenei che operando al momento in via sperimentale, non appaiono ancora determinare per il sistema stesso oneri diretti.
Non impinge del pari sulla discrezionalità tecnica, ai fini del riscontro della coerenza di ogni proposta con gli obiettivi, la considerazione delle risorse da ritenere necessarie, la valutazione della cui entità non può essere ritenuta come espressione di un apprezzamento di merito sulla loro sufficienza, ma piuttosto di rispondenza alla reale situazione rappresentata, quale emergente direttamente dal materiale istruttorio disponibile.
Non può nemmeno ricondursi all’esercizio della discrezionalità tecnica, cui l’Amministrazione si richiama, la scelta di non avere ripercorso, in occasione del disposto riesame della iniziativa, il medesimo procedimento in base al quale era stata espressa la prima valutazione definita in termini negativi.
L’Amministrazione difende il suo comportamento con la constatazione che nel disciplinare il riesame non è stata esplicitamente prevista, dal D.M. n. 262/2004, una nuova pronuncia da parte del competente Comitato regionale di coordinamento, così da dichiararsi indotta a ritenere che tale organismo non debba essere ulteriormente sentito, nonostante le motivazioni cui esso è chiamato inducano, vieppiù, a dover tener conto del contenuto dei contributi offerti.
Ma a prescindere da una certa genericità di riferimento ad organismi denominati Comitati contenuta nel comma 3 dell’articolo 9 del D.M. n. 262/2004, è la stessa costruzione del comma 3 dell’art. 2 del D.M. n. 25/1998, che lega tra loro varie disposizioni in una concatenazione nella quale le diverse pronunce si pongono l’una a presupposto dell’altra, che impone che la valutazione finale, oggi affidata al Comitato nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, debba tenere conto, ove intervenga in successive, distinte occasioni, delle relative valutazioni estese anche alle modifiche delle proposte già avanzate.
Queste infatti, proprio per essere formulate in termini volta a volta nuovi, devono investire una completa, ulteriore considerazione delle iniziative da approvare.
Ritiene al riguardo il Collegio che, mentre può certamente risultare opportuno il riesame di una iniziativa in prima istanza non giudicata favorevolmente per la presenza di elementi da chiarire, una volta che questi intervengono debbono, con evidente necessità della più convincente esternazione dei motivi che giustificano la esposizione di qualsivoglia giudizio, dare completa contezza della ragioni poste alla base di determinazioni diverse da quelle originarie.
In altri termini, necessita che i procedimenti siano puntualmente ripercorsi e le valutazioni conclusive diano in maniera inequivoca atto di quei dati obiettivi che, eventualmente, possano in un primo tempo essere risultati mancanti.
Per quanto più da vicino attiene al parere reso in ultima istanza dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario , e riportandosi alle conclusioni dallo stesso espresse, il mutamento di avviso di tale organismo viene giustificato da alcuni elementi di novità riguardanti sia il piano finanziario, sia il contesto strutturale nel quale avrebbe dovuto inserirsi il corso di laurea in odontoiatria (alla fine neppure incluso nella iniziativa), sia le attività di ricerca collegabili con i corsi di scienze giuridiche e di economia previsti.
Di tali elementi il primo appare mantenere aspetti di criticità perché, a prescindere dalla prevista realizzabilità di entrate legate – per di più in una rilevante misura unitaria – alla sola contribuzione studentesca, la stessa ammissione nel parere della presenza di una sovrastima di tale contribuzione, pur bilanciata dalla dichiarata, voluta omissione di computo di altre possibili voci di entrata della cui natura nemmeno si accennano le possibili caratteristiche, appare privare di fondata certezza l’assunto, positivo riscontro di novità e non induce certamente a giustificare la modifica di un giudizio negativo in precedenza espresso.
Quanto ancora al giudizio da esprimere sulla adeguatezza delle entrate considerate, osserva ulteriormente il Collegio che nel messaggio pubblicitario oggetto, in data 1 luglio 2005, dell’intervento di censura dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, che lo ha ritenuto espressione di pubblicità ingannevole, viene preannunciata la erogazione di borse di studio in favore di studenti residenti in Calabria di importo, in totale o parzialmente, corrispondente alla retta stabilita dall’Università.
Delle fonti di finanziamento di tali borse non si rinviene peraltro alcuna notizia, sì che allo stato la quantificazione effettuata, già peraltro giudicata discutibile dallo stesso valutatore, deve ritenersi, in mancanza di altre risorse acquisibili in via ulteriore, potenzialmente esposta a rischio di una contrazione della sua consistenza, in conseguenza della preannunciata attuazione delle previste misure di assistenza.
Tale giudizio, senza entrare nel merito della quantificazione, tende soltanto ad evidenziare possibili incoerenze di formazione del piano finanziario che in tal modo, nella realtà, risulterebbe di dimensioni diverse e comunque effettivamente più contenute rispetto a quanto enunciato.
Egualmente non convincente appare, relativamente ad iniziative solo in corso di avvio, legittimarne il riconoscimento in vista del loro auspicato sviluppo, atteggiamento che differirebbe a tempi futuri la verifica immediata di condizioni delle quali le norme non lasciano in alcun modo intendere la previsione di alcuno spostamento nel tempo dei riscontri da effettuare.
Nello stesso senso non ritiene il Collegio che la previsione della esigenza di future valutazioni dei risultati raggiunti dalle nuove università non statali (comma 4 dell’articolo 9 del D.M. n. 262/2004), valga a garantire la adottabilità di un riconoscimento cui procedere nell’immediato, risultando piuttosto la norma concepita come strumento per ottenere, in proiezione futura, il conseguimento dei contributi riconoscibili in favore delle Università.
Neppure, infine, trascendente nell’area della discrezionalità può apparire il rilevare che il parere del Comitato per la Valutazione ha esso stesso ammesso esplicitamente che le novità riguardanti l’affidamento di ricerche dirette a qualificare i livelli dell’iniziativa, non “ siano sostanzialmente allo stato che apprezzabili propositi”.
Da qui non può che risultare che consequenziale, una volta ridimensionata dallo stesso parere la portata delle novità che avrebbero dovuto consentire di capovolgere l’esito di precedenti giudizi, concludere, con una valutazione di pura legittimità, per la mancanza di adeguate motivazioni indispensabili a supportare tale capovolgimento.
Quanto alle valutazioni recate dal parere circa l’ampiezza del bacino di utenza interessato, per il quale gli elementi indicativamente offerti renderebbero dimostrata l’esigenza di un ampliamento dell’offerta formativa assicurata dall’Ateneo di nuova istituzione, osserva il Collegio come, anche sotto tale profilo, procedimentalmente, avrebbe dovuto essere sollecitato nuovamente, per il contributo che lo stesso è in grado di fornire, il parere del Comitato regionale di coordinamento universitario; con l’ulteriore avvertenza peraltro, che poiché il parere del Comitato per la Valutazione fa riferimento agli effetti della presenza della nuova istituzione in sfere regionali anche diverse, seppur contigue a quella calabrese (in particolare per quanto riguarda gli studenti dell’Università di Messina) sembrerebbe che possano sussistere le ragioni per l’applicazione della disposizione che prevede, in caso di coinvolgimento in determinate problematiche di diverse regioni, che i pareri debbano essere espressi dai rispettivi Comitati, riuniti in seduta comune (art. 2, comma 3, lett. c), ultima parte del D.M. n. 25/1998).
Per l’insieme delle ragioni sopra riferite ritiene pertanto il Collegio in primo luogo che il provvedimento in esame possa legittimamente ritenersi emanato a titolo di completamento del ciclo di programmazione universitaria già definito da precedenti decreti ministeriali, in quanto l’atto è da considerare disposto ancora nei tempi previsti dall’originario D.M. n. 262/2004.
Quanto invece alla adeguatezza dei necessari requisiti da possedere da parte della istituenda Università non statale degli studi Europea “**************”, il Collegio riscontra nel procedimento di programmazione le mancanze che ne vulnerano la legittimità, evidenziate, sotto diversi profili, dalla inidoneità e insufficienza della motivazione che supporta il provvedimento.
P.Q.M.
Rifiuta il visto e la conseguente registrazione del decreto ministeriale in epigrafe.
Il Relatore Presidente
(*************) (**************)
Depositata in Segreteria il 22.07.2005
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