La delibera in allegato? di ricusazione del visto ?e registrazione di decreto? del MIUR? di conferimento incarico di reggenza a funzionario C2 si segnala per l? estremo interesse della fattispecie oggetto di vaglio della Corte in sede di controllo preventivo di legittimit?.. La fattispecie reitera altra di cui a precedente? delibera n. 13/2003. Peraltro, nel caso in questione,? non sono ravvisabili le condizioni di specialit? che avevano?? connotato l? istituto della reggenza ?rendendone ammissibile la configurabilit?. Il MIUR sostiene che il personale dell? Area C ? differenziato fra C1-C2 e C3 solo economicamente? ma globalmente contraddistinto dall? Area di appartenenza. Tale tesi? non ? condivisibile visto che per passare ad esempio da C2 a C3 occorre? una specificit? di compiti peraltro indicati in contratto. La norma pattizia non ha valenza soltanto economica. L? art. 52 del TUPI al secondo comma prevede? che il lavoratore possa essere adibito? esclusivamente solo a mansioni proprie della qualifica superiore ma non di certo dirigenziali essendo l? area dirigenziale riservata e separata ex lege? ove la vicariet? temporanea? va risolta con conferimento ad interim a soggetti aventi qualifica di raggio dirigenziale.?
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