Corte dei conti – diritto processuale contabile – procedimento monitorio –natura – limiti di somma – modalita’- determinazione presidenziale dell’ addebito e potere riduttivo- parere del requirente- si segnala la tematica ai fini del concorso in magistrat

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Il rito monitorio è un procedimento speciale avente finalità deflattive di cui ci si avvale in ipotesi di addebiti di lieve entità onde evitare che si tenga il giudizio con udienza collegiale così evitando la discussione della causa e la decisione del Collegio. Originariamente previsto per i soli giudizi di conto e di poi esteso anche a quelli di responsabilità, presuppone che sia intervenuta costituzione dell’ agente contabile per il giudizio di conto ovvero atto di citazione per quello di responsabilità. Allorquando l’ importo addebitato non sia superiore ad un certo ammontare ( attualmente pari ad Euro 5.000,00 con possibilità di aggiornamento secondo l’ indice Istat – art. 10 bis, comma 9°, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in L. n. 248/2005 ), ci si avvale della “determinazione presidenziale di addebito” con cui il Presidente della Sezione Giurisdizionale giudicante individua il quantum di somma ingiunta. Qualora il contabile od il convenuto provveda nel termine assegnatogli al pagamento della somma così determinata non si procede alla discussione collegiale pervenendo ad una sorta di composizione della vertenza in sede stragiudiziale, analoga per certi versi al patteggiamento in sede penale od alla conciliazione giudiziale in sede tributaria. Il potere del Presidente di determinazione dell’ addebito costruisce una prerogativa sua propria nel senso che anche se il P.M. non ne richiede l’ applicazione, egli può procedervi ugualmente ovvero se il P.M. avanzi richiesta in tal senso, può disattenderla. L’ attivazione del procedimento implica che si possa ritenere possibile la riduzione dell’ importo dell’ addebito ed essendo il potere riduttivo compatibile con gli illeciti colposi ma non con quelli dolosi ( fatta salva tesi minoritaria contraria ), il rito monitorio a stretto rigore non ricorre in ipotesi di dolo. Tuttavia, ove in ragione del valore della causa lo consenta, la scelta di applicazione del potere riduttivo anche in presenza di fatti dolosi è rimessa alla valutazione presidenziale che fissa la minor somma da corrispondere all’ Erario. Qualora non intervenga accettazione espressa della determinazione presidenziale, il Collegio non deve ritenersi vincolato nella determinazione della somma dovuta alla riduzione dell’ addebito operata dal Presidente ( Sez. Giur. Piemonte n. 113/1998 ), ancorché possa anche accadere che seppure il convenuto o l’ agente contabile non abbiano accettato di versare il quantum nel termine loro assegnato,  effettuino il pagamento della somma ingiuntagli in determina prima che si tenga l’ udienza collegiale cosicché da aversi pronunzia di cessazione della materia del contendere ( Sez. Giur. Sicilia n. 204/1998 ). Dal canto suo anche il P.M. ha il potere di limitare all’ ammontare del danno risarcibile la propria richiesta di condanna così riducendo l’ importo addebitabile come danno economico.
Ciò è correlato al suo potere di valutazione del danno ( risarcibile ) in ragione dell’ apporto causale del convenuto alla verificazione dell’ evento lesivo senza che si possa configurare una inammissibile rinunzia all’ azione pubblica contabile da parte del Requirente ( R. Loreto, 2006 ).
Nei giudizi di responsabilità, subito dopo aver determinato l’ importo, il Presidente della Sezione deve chiedere il parere del P.M. che può assentire o meno in guisa tale da permettere al Requirente anche di motivare in modo tale da indurre il Presidente a determinare la somma da pagare in misura differente. Se il P.M. non viene sentito ovvero venga richiesto di esprimere il proprio parere sulla opportunità di definizione del giudizio in via monitoria ma senza peraltro l’ indicazione del quantum dell’ addebito, l’ ordinanza presidenziale adottata a conclusione dell’ iter ingiunzionale è impugnabile dal P.M. ( Sez. I Centr. n. 323/1999 – 322/1998 e n. 8/A/1995 ).
Pertanto, il procedimento in questione in sede di responsabilità si articola sulla sequenza citazione formale, determinazione presidenziale dell’ addebito, invito alla accettazione ed assenso del responsabile. Tuttavia, per la Procura regionale dell’ Emilia-Romagna, si sono avuti anche casi di richieste al Presidente della Sezione di ordinanze di pagamento costituenti titolo esecutivo in modo da superare la sequenza di cui sopra. In altre Procure tale modalità è stata respinta dai Presidenti delle rispettive Sezioni per diverse ragioni.
 
                
 
 

Francaviglia Rosa, Brunelli Marco

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