La sentenza n. 12367/2001 succitata delle S.U. Cass. ha sostanzialmente inaugurato quell’ orientamento giurisprudenziale oramai prevalente secondo cui la nozione di rapporto di servizio non deve più essere intesa secondo un’ accezione meramente soggettiva, bensì oggettiva tale da ricomprendere chiunque abbia maneggio di pubblico denaro. In quest’ ottica si pone la problematica delle società concessionarie di servizi pubblici demandati da enti locali – siano esse privatistiche o pubblicistiche – società che non possono avvalersi dello schermo societario per andare esenti da responsabilità erariali o da giudizio di conto allorquando maneggino risorse finanziarie pubbliche .
- qui la sentenza
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