La pregevole sentenza in allegato della Sezione I Centrale Appelli della Corte dei Conti resa in giudizio di responsabilit? amministrativa per danno erariale arrecato all? I.N.P.S. ? Sede di Taranto – ?da due dipendenti dell? Ente ? a seguito di illecito inserimento nella procedura telematica dell? Istituto di un notevole numero di nominativi di soggetti ? peraltro privi dei prescritti requisiti di legge e sinanche parenti di uno dei responsabili ? ai fini del fraudolento ottenimento delle indennit? sanatoriali (TBC ) di poi effettivamente corrisposta a costoro – ??affronta la problematica? dei rapporti fra procedimento penale e contabile con particolare riguardo alla rilevanza di sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nel giudizio contabile. Il Collegio respinge tutte le eccezioni e deduzioni delle parti appellanti, condannate in primo grado, confermando integralmente l? impugnata sentenza evidenziando nella parte motiva che l? assoggettamento alla disciplina di responsabilit? dettata per i dipendenti statali ? stata estesa anche al personale degli enti pubblici funzionali – fra i quali deve ricomprendersi l? Inps – dall? art. 8 ? comma 3? – della L. n. 70/1975. Pertanto, del tutto destituita di fondamento l? eccezione dei convenuti in punto difetto di giurisdizione essendo pacifico che tutti ?i dipendenti Inps ? apicali o meno che siano ? debbano essere sottoposti alla giurisdizione contabile in ipotesi di illeciti erariali causativi di danno pubblico all? ente di appartenenza vertendosi in violazione degli obblighi di servizio. Nel caso in esame, poi, essendo configurabile sia l? elemento psicologico del dolo ( da sussumersi in sede erariale alla stessa stregua che in sede penale? parametrandolo all? art. 43 c.p. ), che l? illecito arricchimento, la condotta lesiva risulta di particolare gravit? tenuto anche conto delle modalit? commissive mediante fraudolento inserimento in procedura informatizzata di ben 155 nominativi di presunti beneficiari delle provvidenze economiche antitubercolari. Peraltro, giova rammentare che l? eccezione de qua ? di solita formulazione da parte dei convenuti citati nei giudizi di responsabilit? alla stregua di? mera eccezione di stile in rito, salvo dimenticare che esiste giurisprudenza contabile consolidata anche per i dipendenti ed i funzionari degli? enti pubblici previdenziali a fronte della quale ? alquanto pretestuoso porre in discussione l? assoggettamento a giurisdizione contabile. Parimenti, inaccoglibile l? eccezione di estinzione del giudizio per tardivit? della riassunzione atteso che il giudizio penale in relazione al quale era stata disposta dal Giudice contabile di prime cure la sospensione del giudizio di responsabilit? ex art. 295 c.p.c. era stato poi riassunto nei termini di legge a seguito della definizione del primo. Viene acclarato, altres?, che allorquando un dipendente dell? ente abbia comunque conoscenza della attivit? illecita e dannosa in atto, ha l? obbligo preciso di impedirla avvalendosi di denuncia, sicuramente in sede amministrativa ed anche giudiziaria, ??considerato che incombe sugli agenti pubblici l? obbligo personale di denuncia dei reati alla competente Procura della Repubblica e della Corte dei Conti per il danno patrimoniale alle pubbliche amministrazioni?, a mente dell? art. 53 R.D. n. 1214/1934 ed art. 83 L. Cont. St. n. 2440/1923. Circostanza questa da tenere sempre in debita considerazione essendo obbligo normativizzato ed enucleato anche nelle disposizioni interne dell? Inps stesso ( vedasi Circolari nn. 94/1997 e 108/1999 ), quello inerente all? obbligo di denuncia penale e contabile in capo a coloro che in relazione alle funzioni istituzionali loro demandate? vengano comunque a conoscenza di fatti illeciti produttivi di danno in violazione degli obblighi funzionali dei preposti . Sotto tale prospettazione, ? evidente che l? obbligo di denunzia all? A.G. grava sempre ed immancabilmente sui Dirigenti e sui Direttori di Sede, specie allorquando le evenienze illecite siano state a loro segnalate dal proprio personale anche in via riservata. E giova rammentare che l? istituto della ?culpa in vigilando ? deve intendersi in diretta connessione con l? assolvimento di tali obblighi. Per quanto attiene i rapporti fra giudizio penale e giudizio contabile, stante l? autonomia e la separatezza che li connota e giusta quanto prescritto dal codice di rito agli artt. da 651 a 654 c.p.p., si osserva che dinanzi alla Corte rilevano esclusivamente le qualificazioni penalistiche attinenti al fatto-dannoso conseguendone che anche la sentenza patteggiata ? utilizzabile dall? A.G. contabile, secondo il suo prudente apprezzamento, come fonte di prova, alla fine della formazione del suo convincimento.????????
- qui la sentenza
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