Il direttore dei lavori che arreca nell’ ambito della propria attività autoritativa e di scelta danno all’ amministrazione comunale per grave colpa professionale risponde del pregiudizio patrimoniale arrecato all’ ente. Non è ammissibile la mutatio libelli formulata dal requirente in punto quantificazione danno subito dal comune in sede dibattimentale. E’ ammissibile l’ intervento adesivo della amministrazione danneggiata qualora non estenda l’ ambito della domanda attorea.
Sezione Giurisdizionale REGIONALE PER il Veneto
Presidente: *********** – Relatore: ************
FATTO
Il Comune di Gallio, dopo aver deliberato la costruzione di un campo di calcio, conferiva all’ing. M. B., meglio specificato in epigrafe, dapprima l’incarico della progettazione generale dell’opera e, successivamente, quelli della direzione dei lavori e della redazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere di completamento (1° e 2° stralcio) del nuovo campo di calcio.
L’esigenza di adeguare il progetto generale alla novella legislativa intervenuta nelle more di elaborazione, costringeva ad una rielaborazione dello stesso, con conseguente lievitazione della spesa di 650 milioni superiore alla previsione originaria.
Il nuovo “quadro” economico induceva l’Amministrazione ad un approfondimento dei vari aspetti attraverso una perizia geologica affidata alla ditta “INGEO – Indagini geologiche e geotecniche”.
Sulla base delle risultanze della verifica si sviluppava un contraddittorio fra l’Amministrazione ed il B., il quale si vedeva contestare una serie di omissioni nella vigilanza sull’esecuzione dei lavori, per alcuni dei quali –non eseguiti- si concretizzava una ulteriore spesa di L. 28.441.788, e vedeva puntualizzato nel supplemento di perizia il proprio inadempimento colpevole.
Sulla base di una puntuale e circostanziata denuncia dell’Amministrazione Comunale, il Procuratore Regionale della Corte dei conti per il Veneto, notificava in data 4.6.2002 all’ing. B. l’invito a dedurre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, 1° comma Legge 14.1.1994, n. 19, come modificato dall’art. 1, comma 3 bis, Legge 20.12.1996, n. 639.
Alla mancata adesione da parte dell’intimato seguiva rituale atto di citazione, emesso in data 16.7.2002, con la quale veniva chiesta la condanna del B. al pagamento – in favore del Comune di Gallio – della somma di € 34.468 (pari a L. 66.739.978) oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Nelle more del giudizio, discusso all’udienza odierna, l’Amministrazione Comunale di Gallio produceva atto di intervento con il patrocinio dell’********************* e con domicilio eletto in Venezia, presso lo studio dell’avv. ***************, con formale prospettazione di maggiori oneri sostenuti.
I nuovi elementi venivano condivisi e fatti propri dal Procuratore Regionale nella fase dibattimentale dell’udienza odierna, nella richiesta di condanna per un importo complessivo di € 42.530,998 (pari a L. 82.351.495), oltre alle somme dovute per rivalutazione monetaria, interessi legali e alle spese di giudizio.
La richiesta seguiva l’avviso di ritenere infondata la censura di intervenuta prescrizione prospettata dalla difesa del B. a sostegno dell’asserita inefficacia della contestazione mossa dal Comune di Gallio (il cui intervento adesivo nel giudizio è ritenuto legittimamente fondato e proficuo sotto i profili dell’economia e dell’utilità processuale) all’operato del proprio assistito.
Le puntualizzazioni espresse dal Procuratore Regionale sono state condivise dall’avv. *********, intervenuto nell’interesse del Comune di Gallio, con una serie di precisazioni sulle difformità, evidenziate nelle perizie, circa le modalità di effettuazione della bonifica e l’installazione della rete elettrosaldata per le fondazioni.
Per contro, l’avv. ********* ha tenuto ad evidenziare come a discarico dell’asserita responsabilità del B. si ponevano l’intera effettuazione della bonifica dei luoghi e le risultanze del collaudo, mentre l’intervento del Comune di Gallio doveva ritenersi tardivo, essendo intervenuti i termini di prescrizione dal fallimento della ditta appaltatrice.
Considerato in
DIRITTO
Come si evince dall’esposizione in fatto, il convenuto è chiamato dalla Procura nel presente giudizio per rispondere del danno causato a motivo di grave colpa professionale nella qualità di direttore dei lavori.
In via preliminare il Collegio ritiene che non possa essere condivisa e ritenuta ammissibile la “mutatio” intervenuta con la richiesta formulata in udienza dal P.M. in fatto di maggior danno da risarcire; preliminare ad ogni valutazione di merito si pone il contrasto con il principio del contraddittorio.
In pari tempo ritiene ritualmente corretto e, comunque, tempestivo, l’intervento adesivo del Comune di Gallio, da ritenersi in linea sia con la “ratio” dell’art. 105 c.p.c., sia con il ruolo conferito all’ente locale dalla Legge n. 142/90.
Il Collegio ritiene, altresì, che l’Amministrazione comunale, nell’atto di intervento, non abbia formulato una “domanda nuova” e quindi dissente dall’avviso, prospettato dalla difesa di parte convenuta, di rinviare la discussione ad una nuova udienza, anche al fine di integrare il contraddittorio.
Il Collegio, infine, non giudica necessaria l’acquisizione di nuove perizie, in quanto gli elementi in atti appaiono sufficienti per la decisione della causa.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio la giudica infondata e pertanto da respingere, nella considerazione che, anche a voler tener conto solo della deliberazione di G.M. n. 370 del 5.11.1998 – e quindi a prescindere da ulteriori atti nei quali si articola il complesso procedimento di realizzazione dell’opera pubblica per cui è causa –, il termine prescrizionale viene comunque a maturare alla fine del 2003.
Da ciò discende la tempestività dell’azione risarcitoria.
Premesso che il direttore dei lavori, in ragione delle attività sia autoritative che di scelta amministrativa che pone in essere (ordini, certificazioni, atti di urgenza, proposte di variante) è sottoposto al giudizio innanzi la Corte dei conti, il Collegio osserva che la documentazione delle varie perizie, in una con i dubbi sull’attendibilità del collaudo (fatto su un edificio incompleto), dimostra inequivocabilmente la responsabilità del B. per grave negligenza.
Nella fattispecie all’esame il danno risulta derivato da difetti non palesi nella costruzione e da circostanze non conosciute.
Ciò in evidente contrasto con il ruolo del direttore dei lavori, il quale è tenuto ad effettuare una ricognizione del luogo sul quale verrà effettuata l’opera pubblica. Se da tale omissione, e da carenze nell’attività progettuale, derivano sospensioni dei lavori e difformità dal progetto originario, si risponde dei conseguenti oneri.
Per quanto concerne la quantificazione del danno subìto dal Comune di Gallio, il Collegio osserva che esso deriva dalla corresponsione di maggiori somme all’impresa Omissis e dalla corresponsione di somme ulteriori per la redazione di una perizia di variante e per interventi di consolidamento.
Secondo quanto analiticamente esposto nelle relazioni del tecnico comunale Ing. F. del nuovo direttore dei lavori Arch. C., i maggiori esborsi ammontano complessivamente a € 34.468,32: tale, pertanto, è l’importo addebitabile all’odierno convenuto.
In conclusione, quindi, in ragione delle motivazioni sopra esposte, questo Collegio ritiene il convenuto B. colpevole, in ragione della rilevante imperizia e negligenza nello svolgimento dei compiti connessi con l’esecuzione dell’opera; di conseguenza deve rispondere del danno, sopra individuato, direttamente ricollegabile alla condotta illecita posta in essere, quantificato nelle somme di € 34.468,32, non ravvisandosi ragione di procedere alla riduzione dell’addebito.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, CONDANNA il convenuto B. M. al pagamento nei confronti del Comune di Gallio della somma di € 34.468,32.
Sull’importo determinato dovranno computarsi le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, dal 5 novembre 1998 alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo l’andamento degli indicatori ISTAT del costo della vita, e gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo.
Le spese di giustizia, che ammontano a € 166,20 (euro centosessantasei/20 centesimi), seguono la soccombenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2002.
Depositato il 12/05/2004
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