Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Liguria – Sentenza n. 687/2007 – Danno erariale per illecita accessione invertita – Configurabilità – Colpa grave degli amministratori e tecnici comuna

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La sentenza annotata concerne un’ipotesi di danno erariale derivato ad ente comunale in seguito alla condanna subita dallo stesso per fatto illecito relativo ad una fattispecie di c.d. “accessione invertita”.
Giova ricordare che tale istituto di creazione giurisprudenziale si configura allorquando su un’area illegittimamente occupata dalla Pubblica Amministrazione – per mancanza ab origine di qualsiasi titolo o, come nel caso di specie, per lo spirare del periodo di occupazione legittima – venga realizzata un’opera pubblica che importi una radicale trasformazione del fondo in conseguenza della sua irreversibile destinazione ad uso pubblico.
In tale ipotesi, si verifica l’acquisto a titolo originario della proprietà del fondo da parte della stessa P.A. che ha realizzato l’opera pubblica sovrastante, secondo i principi tipici dell’accessione, ma in senso inverso rispetto alla disciplina codicistica, informata all’opposto principio per cui la proprietà delle costruzioni accede a quella del suolo (art. 936 c.c.).
Costituendo, però, tale peculiare meccanismo acquisitivo della proprietà un fatto illecito, in quanto connesso alla illegittima detenzione del bene, l’ente pubblico autore dello stesso è obbligato a risarcire il titolare del fondo, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per la perdita del bene (ex plurimis, Cass.,SS.UU., 6.5.1998 n. 4571).
Nella vicenda in esame, l’organo giudicante ritiene che l’omessa conclusione della procedura espropriativa nei termini di legge abbia cagionato al Comune interessato un danno ingiusto, rappresentato dalla somma – a titolo di interessi legali e rimborso spese giudiziali e di perizia – erogata dal Comune stesso in esecuzione della sentenza di condanna dell’AG ordinaria; il Collegio, richiamando l’uniforme e consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti in merito (tra le tante, Sez. II, n. 26 26.1.2004), qualifica tali esborsi aggiuntivi come una ingiusta lesione alle finanze dell’ente, trattandosi di erogazione di somme cui non corrisponde alcuna pubblica utilità.
Parimenti, il Collegio riconosce altresì come non costituisca pregiudizio erariale l’importo corrisposto ai proprietari come valore capitale dei beni ablati, in quanto tale diminuzione patrimoniale ha trovato compensazione nel vantaggio derivato all’ente dall’acquisto per accessione dei beni medesimi che si sarebbe comunque perfezionata anche in caso di regolare conclusione dell’iter espropriativo.
Con riferimento all’individuazione dei soggetti responsabili, i giudici liguri muovono le mosse dalla normativa in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali nei comuni e nelle province e, precisamente, dall’art. 51, comma III, della L. 142/90 che attribuisce ai dirigenti il potere di adottare gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, disposizione questa vigente all’epoca dello svolgimento dei fatti ma in sostanza divenuta cogente per i comuni privi di personale di livello dirigenziale come quello di cui si parla solo con l’entrata in vigore della legge n. 127 del 1997.
Essi, pertanto, oltre a condannare i Responsabili degli Uffici tecnici direttamente coinvolti nella procedura ablatoria de qua che si sono temporalmente succeduti, riconoscono la responsabilità per colpa grave in capo ai Sindaci p.t., quali figure apicali preposti al controllo dell’attività di gestione dell’ente ai sensi degli artt. 10 e segg. della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché ai Segretari comunali p.t. in funzione del ruolo di assistenti interni in favore degli organi di governo e dei componenti della struttura burocratica dell’ente sotto il profilo giuridico-amministrativo.
Viene, al contrario, assolto per mancanza di nesso causale tra la propria condotta omissiva e l’evento di danno, colui che aveva assunto le funzioni di responsabile dell’Ufficio tecnico quattro mesi prima della scadenza del termine finale dell’occupazione, in quanto, il Collegio ritiene che anche se si fosse attivato tempestivamente, non sarebbe stato comunque possibile concludere nei termini di legge il procedimento con l’emissione del decreto di espropriazione.
 
Di seguito la pronuncia.
 
 
* A cura dell’Ufficio Stampa
 
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
Presidente: *********** – Relatore: ***********
FATTO
 
Il Procuratore Regionale, con atto di citazione, depositato il 12 dicembre 2006, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Corte i signori M.S., M.P., C.C., A.V., G.G., M.G. e F.F., per sentirli condannare, ciascuno in proporzione alla propria responsabilità, al pagamento in favore del Comune di Laigueglia della somma di euro 16.618,85 (sedicimilaseicentodiciotto/85), pari al 95%del danno complessivo di euro 17.493,53 (diciassettemilaquattrocentonovantatre/53) subito dall’Ente predetto, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese di giudizio.
La pretesa risarcitoria trae origine dal pregiudizio economico derivato al Comune di Laigueglia dalla condanna, pronunciata dal Tribunale di Savona – Sezione Distaccata di *******, con sentenza n. 306/2005 depositata il 27/09/2005, al pagamento ai proprietari di immobili illegittimamente occupati di somme a titolo di risarcimento del danno in conseguenza della loro irreversibile trasformazione (c.d. accessione invertita). 
Espone in merito il Procuratore regionale che con deliberazione consiliare n. 20 del 04/05/1992 il Comune di Laigueglia approvava, unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità, un progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località San Sebastiano.
Con decreto sindacale in data 03.02.1993 il Comune di Laigueglia autorizzava l’occupazione d’urgenza di aree di proprietà dei sig.ri ***********, ***************, ********** e ***********, occupazione preordinata alla procedura di espropriazione delle aree medesime.
L’immissione in possesso avveniva il 4.3.1993, con termine finale al 4.5.1997 (data di scadenza della declaratoria di pubblica utilità dell’opera).
Il termine dell’occupazione veniva a scadenza senza che fosse ultimata la procedura ablatoria.
Peraltro, il Comune di Laigueglia realizzava opere tali da non consentire la retrocessione delle aree in favore degli espropriandi, per cui l’occupazione delle stesse diveniva irreversibile e definitiva.
Il Tribunale di Savona – Sezione Distaccata di ******* adito dai proprietari delle aree occupate, con sentenza n. 306/2005, condannava il Comune di Laigueglia al risarcimento del danno in favore degli istanti, nella misura di euro 33.659,40, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese di giudizio e di C.T.U..
A seguito di tale pronuncia il Comune di Laigueglia provvedeva al pagamento, in favore dei comproprietari, delle seguenti somme:
1.       euro 33.659,40 per sorte capitale di cui al punto1) della sentenza;
2.       euro 2.446,20 per sorte capitale di cui al punto 2) della sentenza;
3.       euro 9.595,63 per interessi al tasso legale sulla somma di euro 28.112,33, di anno in anno rivalutata a decorrere dal 4.5.1997 e fino al saldo (cfr. punto 1) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Savona);
4.       euro 715, 17 per interessi sulla somma di euro 2.095,24, di anno in anno rivalutata a decorrere dal 4.5.1997 (cfr. dispositivo della sentenza del Tribunale di Savona, punto 2);
5.       euro 6.686,10 per spese generali, IVA e CPA;
6.       euro 496,63 per spese di CTU (cfr. dispositivo della sentenza, punto 4).
In relazione a tali fatti, il Procuratore regionale, ravvisato un danno per le finanze del Comune di Laigueglia, costituito dalle somme da questo corrisposte per interessi legali e per rimborso spese (Euro 17.493,53), e ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi per un’imputazione di responsabilità amministrativa nei confronti dei predetti Sindaco e funzionari del Comune, a seguito di rituali contestazioni degli addebiti e dopo aver sentito personalmente i sigg. C. e M. che ne avevano fatto richiesta, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 15 novembre 1993, n° 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n° 19, li ha convenuti con il suindicato atto di citazione per l’odierno giudizio per sentirli condannare alla rifusione in favore del Comune di Laigueglia del danno suindicato, ciascuno in relazione al diverso apporto causale dato alla sua produzione.
Il Procuratore regionale non ha invece convenuto i sig.ri ********** e **********, cui pure era stato contestato in qualità di assessori pro tempore, ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 453 del 1993, il concorso nella produzione del danno di cui trattasi, per mancanza di nesso causale tra la loro condotta e l’evento, avendo il primo ricoperto la carica di assessore solo per i primi 68 giorni dell’occupazione e non avendo il M. mai ricoperto tale carica.
Nel merito, rileva il Requirente che l’occupazione in questione ebbe natura di “occupazione acquisitiva” in virtù di accessione invertita conseguente all’avvenuta irreversibile trasformazione del bene, la quale, oltre a comportare l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione della proprietà in capo all’ente costruttore, costituisce un fatto illecito, risarcibile – come nella specie è avvenuto – mediante il pagamento di una somma pari al valore del fondo, oltre rivalutazione e interessi.
La responsabilità civile del Comune di Laigueglia è consistita, nella specie, nell’aver trasformato irreversibilmente (senza, quindi, possibilità di retrocessione) i fondi occupati, lasciando scadere inutilmente il termine dell’occupazione senza provvedere all’esproprio.
L’avvenuta maturazione della accessione invertita viene imputata dal Procuratore regionale all’inerzia gravemente colposa degli organi comunali.
Il medesimo individua, in particolare, i soggetti responsabili del danno, anzitutto, nei dirigenti pro tempore dell’Ufficio Tecnico, in considerazione della loro diretta competenza in materia: sugli stessi grava, infatti, ai sensi della legge n. 867/71, il compito di predisporre gli atti necessari all’esercizio delle funzioni espropriative. Nella specie, invece, avrebbero omesso qualunque iniziativa volta ad evitare il verificarsi dell’evento lesivo, del quale, quindi, ognuno per la propria parte, deve essere chiamato a rispondere.
Il medesimo ritiene anche responsabili i Sindaci (cui competeva, ex art. 36 L. n. 142/1990 di sovrintendere a tutti gli uffici comunali) e i Segretari Generali (cui competevano analoghi poteri di direzione e vigilanza, ex. artt. 52 L. n. 142/90, oltre al generale onere di consulenza tecnico-giuridica ex art. 53 stessa legge.) i quali, in ragione della rispettiva posizione e funzione, avrebbero dovuto vigilare sui passaggi fondamentali della procedura espropriativa.
Preso atto che il sindaco M., in carica fino al 2.5.1995, è deceduto, il requirente contesta al sindaco a lui succeduto, M., di avere omesso qualunque idonea iniziativa – anche di mera sollecitazione dell’Ufficio Tecnico perché si potesse far luogo all’esproprio, sottolineando in proposito che nella specie si trattava di una espropriazione di una certa importanza, tenuto anche conto delle dimensioni del Comune di Laigueglia.
Sollecitazioni che mancarono anche da parte dei Segretari comunali M. e C., cui viene anche addebitato di non avere segnalato al Sindaco le conseguenze della mancata definizione del procedimento nei termini di legge.
Sulla base dei fatti descritti, il requirente, salvo il diverso avviso del collegio giudicante, imputa il danno, come sopra quantificato in euro 17.493,53, pari agli oneri aggiuntivi corrisposti dal Comune di Laigueglia ai proprietari espropriati (oneri sopra elencati con i numeri da 3 a 6),in relazione alla carica rivestita ed al periodo di esercizio della relativa funzione, nelle seguenti misure percentuali:
a) il 5% al sindaco M. (quota non esigibile, essendo lo stesso deceduto, in assenza delle condizioni per la trasmissibilità del debito erariale agli eredi; il 20% al sindaco M.S. (in carica dal 3.5.1995 al 4.5.1997);
b) il 7,5% ciascuno ai segretari comunali pro tempore,  M.P. e C.C., succedutisi nella carica nel periodo in questione, in considerazione della sostanziale equivalenza del loro contributo causale;
c) il 60% ai direttori dell’Ufficio Tecnico Comunale, e precisamente, il 5% ad A.V., il 25% a G.G., il 5% a M.G. e il 25% a F.F..
Tutti i convenuti si sono costituiti eccetto il **********
Il Sig. F. F., si è costituito con memoria dell’avv. *****************, depositata il 25 maggio 2007.
Il legale premette nel proprio atto difensivo che il geom. F., nella qualità di responsabile dell’U.T.C. e di direttore dei lavori, ha diligentemente compiuto tutti gli atti della procedura espropriativa rientranti nella propria competenza fino al 18 marzo 1994, allorché cessò dal servizio a causa di un incidente.
In particolare, sostiene che il F. provvide a redigere il piano d’esproprio comprensivo di identificazione, descrizione e stima degli immobili nonché ad accantonare le somme per il pagamento delle indennità ai proprietari. Inoltre, sottolinea che dalla data di cessazione dal servizio l’Amministrazione avrebbe avuto ancora tre anni per la conclusione della procedura ablativa, circostanza che escluderebbe la responsabilità del predetto.
Eccepisce inoltre la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito (colpa grave) in considerazione della consistente carenza di personale e di mezzi dell’ufficio in cui il medesimo operava.
Il difensore sostiene, altresì, che la Procura avrebbe disatteso il criterio in base al quale ha inteso ripartire la responsabilità tra i convenuti (periodo di permanenza nella carica).
Invero, posto che il predetto ricoprì la carica per un solo anno su quattro, sarebbe eccessiva la percentuale di danno (25 per cento) a lui ascritta.
Eccepisce infine l’insussistenza del danno erariale in quanto i maggiori oneri per spese legali e interessi sarebbero pienamente compensati dall’avere l’amministrazione comunque acquisito al suo patrimonio un terreno per “una cifra inferiore non solo al valore venale del bene, ma anche alla stessa indennità di esproprio che avrebbe dovuto corrispondere loro in caso di positiva conclusione del procedimento”.
In ogni caso, gli interessi pagati dal Comune non potrebbero essere qualificati come posta del danno erariale poiché gli stessi hanno la funzione di remunerare il creditore per i frutti che avrebbe potuto ottenere da un’utilizzazione del denaro a suo tempo dovutogli, e di cui ha goduto il debitore per il periodo corrispondente.
Il difensore conclude, chiedendo di respingere nel merito la pretesa risarcitoria e, in subordine, di fare uso del potere di riduzione del danno da risarcire ex art. 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934.
Il Sig. G. G. si è costituito a mezzo dell’******************** con memoria depositata il 24 maggio 2007.
Il difensore nega, innanzi tutto, la sussistenza in capo al proprio assistito dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) della responsabilità, atteso che il geom. G. venne nominato responsabile dell’U.T.C. in concomitanza della titolarità dell’Ufficio Amministrazione generale (Stato civile, Anagrafe, Ufficio elettorale, Leva, Commercio); tale pluralità di incarichi non può non influire sulla valutazione del suo comportamento. La descritta situazione fattuale porterebbe pertanto ad escludere che il suo concorso omissivo sia stato caratterizzato dall’assenza di quel grado minimo di diligenza richiesto dalla giurisprudenza per l’affermazione della responsabilità amministrativa.
Contesta, inoltre, la quota di responsabilità addebitata al proprio patrocinato sotto diversi profili:
– il Pubblico ministero non avrebbe esplicitato i criteri di determinazione dell’apporto causativo del danno;
– non avrebbe tenuto conto del breve periodo in cui il G. fu responsabile dell’U.T.C., tra l’altro, coordinando contemporaneamente anche un altro servizio comunale;
– non sarebbe giustificata la quota di addebito di responsabilità: basti pensare che al Segretario Generale viene attribuita una quota di responsabilità minore, pari al 15 per cento, a fronte di maggiori poteri e del carattere esclusivo dell’incarico.
La difesa sostiene, infine, che a seguito del citato processo presso il Tribunale di Savona, il Comune di Laigueglia non avrebbe subito alcun danno o comunque ne avrebbe subito uno minore rispetto a quello contestato.
La domanda di risarcimento proposta dai proprietari degli immobili era rapportata al valore di mercato delle aree, e questi, solo a seguito del contenzioso con l’Amministrazione, hanno ottenuto un risarcimento notevolmente inferiore, sulla base del valore agricolo, che diversamente non avrebbero mai accettato.
Conclude, pertanto, chiedendo, in via principale, di dichiararsi che il Comune di Laigueglia non ha subito alcun effettivo danno; in subordine, che il G. non è responsabile per mancanza assoluta di colpa grave; in via di ulteriore subordine,di dichiarare a carico dello stesso una percentuale minore rispetto alla quantificazione richiesta dal P.M..
Il sig. G. M. si è costituito con memoria del 24 maggio 2007 dell’******************************.
Il difensore deduce che il M. venne assunto il 1° gennaio 1997, in prossimità quindi della scadenza del termine del 4 maggio 1997 in cui il procedimento si sarebbe dovuto concludere.
In questo breve arco temporale non venne a conoscenza della pratica di espropriazione in quanto non fu effettuato alcun “passaggio di consegne” e la stessa non fu portata alla sua attenzione né dai soggetti interessati, né da altri funzionari né dalle figure istituzionali competenti (sindaco, segretario comunale ed assessore in allora in carica).
Inoltre, come si evincerebbe da alcuni atti della Giunta, al responsabile dell’U.T.C. non sarebbero state affidate le funzioni dirigenziali inerenti alle procedure di esproprio.
Eccepisce, altresì, il difetto dell’elemento soggettivo della colpa grave in considerazione del fatto che il geom. M. non avrebbe potuto conoscere dell’esistenza del procedimento espropriativo nel breve arco di tempo intercorso tra la sua assunzione e la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Il difensore deduce, inoltre, che l’asserito danno alle finanze del Comune di Laigueglia non sarebbe attribuibile al proprio assistito bensì all’amministrazione comunale che non avrebbe eccepito, nel giudizio presso il Tribunale di Savona, la prescrizione del diritto proprietario fatto valere a seguito della realizzazione di opere irreversibili sulle aree preordinate all’esproprio con riferimento alla data effettiva di realizzazione delle opere, con ogni probabilità antecedente alla data del 4 maggio 1997.
Circa il danno contestato, secondo la difesa, lo stesso sarebbe compensato dai benefici conseguiti dal Comune in seguito alla mancata tempestiva corresponsione dell’indennità di esproprio che i proprietari avrebbero dovuto ricevere prima del 4 maggio 1997 (data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità).
Conclude, chiedendo per il proprio assistito l’assoluzione da ogni responsabilità.
Il dott. P. M., costituitosi personalmente con memoria depositata in data 2 maggio 2007, deduce che durante la sua permanenza in servizio come segretario comunale, dal 4 marzo 1993 al 18 gennaio 1994, la procedura espropriativa si sarebbe svolta in conformità alle norme vigenti in materia ed eccepisce l’insussistenza del danno, considerato il periodo di tempo (10 mesi su quattro anni) in cui si è occupato del procedimento ablatorio in questione.
In data 24 maggio 2007 si sono costituiti con memoria di costituzione e difesa per il dott. C. C. gli avv.ti *************** e **************.
 I difensori, premessa genericamente l’insussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito erariale (violazione di obblighi di servizio, colpa, nesso di causalità e danno), deducono, innanzi tutto, che il titolo della responsabilità contestata al proprio assistito si fonderebbe su di un’erronea lettura della normativa di riferimento vigente ratione temporis all’epoca dei fatti di causa (1993 -1997), quale risulta “a seguito della riforma dello status giuridico-economico (nonché del ruolo e delle funzioni) dei Segretari comunali e provinciali, introdotta nel nostro ordinamento a partire dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (art. 52), poi completata dall’art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127, ed infine compendiata nel T.U.O.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 97 e ss. ************)”
Sulla base della normativa suindicata, i segretari comunali, diventati a seguito del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 funzionari pubblici a contratto, nominati “in via fiduciaria”, svolgono “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente …."; "sovrintendono allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordinano l’attività", salvi restando i poteri, le competenze e le responsabilità specificamente ascrivibili ai dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni (art. 52 L. 142/1990)”.
Ai sensi dell’art. 52, c. 3, della L. n. 142 del 1990, richiamato dall’Accusa, l’obbligo di provvedere del Segretario comunale non comporterebbe la responsabilità del medesimo per omessa sollecitazione degli organi competenti; la disposizione richiamata riguarderebbe solo le attività necessarie alla corretta esecuzione dei provvedimenti, mentre le attività sollecitatorie e/o di proposta risulterebbero soggette al necessario coordinamento tra Sindaco e Segretario comunale; l’attività di quest’ultimo consisterebbe in una mera attività di sovrintendenza e coordinamento dell’attività e non già di sorveglianza e vigilanza degli uffici comunali.
Eccepiscono ancora i difensori, con motivazioni analoghe a quelle svolte dagli altri convenuti, l’assenza di danno erariale in relazione alla condanna dell’ente locale per spese ed interessi, trattandosi di somme comunque complessivamente inferiori a quella che lo stesso avrebbe dovuto versare in sede di procedimento di esproprio, e rappresentando inoltre gli interessi, nei limiti della misura legale, la remunerazione del creditore per la mancata utilizzazione del denaro rimasto nella disponibilità del Comune.
La difesa deduce inoltre l’assenza di colpa e/o responsabilità del C., in quanto, considerato il contesto fattuale, organizzativo ed ambientale in cui venne ad operare non si sarebbe potuta esigere dal medesimo una condotta diversa da quelle tenuta.
In particolare, premesso che all’atto della presa di servizio, in data 18 gennaio 1994, non vi fu passaggio di consegne, sottolinea che nell’arco temporale in cui il dott. C. fu in carica, dopo l’avvenuto collocamento a riposo del capo dell’Ufficio tecnico, geom. A.V., cessò dal servizio presso l’U.T.C. per incidente, il 18.3.1994, anche il geometra **********; inoltre, una parte rilevante del tempo lavorativo del C. fu assorbita dalle problematiche inerenti all’organizzazione ed alla gestione del personale: numerosi furono i procedimenti disciplinari aperti nei confronti di dipendenti comunali, alcuni dei quali vennero anche condannati in sede penale.
La difesa conclude chiedendo, in via principale, di respingere in quanto infondata, e comunque non provata, la domanda di risarcimento del danno formulata a suo carico; in subordine, di fare uso del potere di riduzione del danno da risarcire ex art. 52, comma 2, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
Gli avv.ti prof. **************** e ***************************, costituitisi per il Sindaco rag. S. M. con memoria depositata in data 25 maggio 2007, premettono innanzi tutto che il procedimento di esproprio era già iniziato da oltre due anni quando, in data 3 maggio 1995, lo stesso assunse la carica di Sindaco.
Inoltre, i proprietari delle aree in questione avevano, nel frattempo, impugnato con due ricorsi i provvedimenti espropriativi dell’amministrazione comunale dinanzi al T.A.R. Liguria ed i dirigenti – le cui valutazioni sarebbero, ad avviso dei difensori, insindacabili da parte del Sindaco – avevano ritenuto opportuno attendere l’esito del giudizio amministrativo prima di proseguire con l’esproprio delle aree.
Con riferimento al titolo della responsabilità oggetto della contestazione, secondo la difesa, non si potrebbe dedurre – come prospettato dal requirente – che in base all’art. 36 della L. 142/90 il Sindaco avrebbe avuto l’obbligo di sovrintendere agli uffici comunali e sollecitare l’U.T.C. nelle procedure di esproprio. Il potere di sovrintendenza andrebbe invero rapportato al citato principio di separazione funzionale tra l’organo politico di vertice e quello amministrativo: pertanto, il sindaco sarebbe posto a presidio del funzionamento complessivo della struttura burocratica, e non della positiva conclusione di tutta l’attività provvedimentale di competenza dei funzionari comunali.
Sostiene in proposito la difesa che, in ossequio al principio di separazione tra l’organo di governo e quello di gestione, introdotto dall’art. 51 della legge di riforma delle autonomie locali, i poteri di esproprio sono di esclusiva competenza dei dirigenti.
Quindi, sotto il profilo del nesso di causalità, i patroni di parte contestano che il *******, in assenza di poteri sostitutivi nei confronti dei responsabili del procedimento ablatorio, con la sua condotta avrebbe potuto evitare il danno.
Riguardo al danno erariale, i difensori ne eccepiscono l’insussistenza con motivazioni analoghe a quelle svolte dagli altri convenuti, contestando anche il criterio di ripartizione seguito dalla Procura, che comporterebbe una disparità di trattamento per il proprio assistito rispetto al suo predecessore.
In conclusione, i difensori chiedono di respingere nel merito la pretesa risarcitoria e, in subordine, di fare uso del potere di riduzione del danno da risarcire ex art. 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1214.
All’odierna pubblica udienza, sono intervenuti l’avv. *************************** per M.S., l’avv. *************** per C.C., l’avv. ***************** per F. F., l’******************** per G.G. e l’avv. ************** per M.G..
Tutti i difensori hanno illustrato le argomentazioni svolte nelle memorie depositate, ribadendone le conclusioni.
Il Pubblico Ministero, nel suo intervento orale, ha insistito per la condanna di tutti i convenuti, rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte in ordine alla determinazione dell’entità del concorso di ciascuno di essi alla produzione del danno.
In particolare, si è soffermato sulla notorietà della pendenza del procedimento espropriativo in corso, trattandosi di opera di rilevante importanza, tenuto anche conto delle dimensioni del comune interessato.
Considerato in
 
DIRITTO
 
La pretesa fatta valere dal Procuratore regionale nel presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento del danno derivato al Comune di Laigueglia dalla condanna subita dallo stesso in conseguenza del fatto illecito connesso ad una fattispecie di c.d. “accessione invertita”.
Come è noto, tale istituto di creazione giurisprudenziale si configura allorquando su un’area illegittimamente occupata dalla Pubblica Amministrazione – per mancanza ab origine di qualsiasi titolo o, come nel caso di specie, per lo spirare del periodo di occupazione legittima – venga realizzata un’opera pubblica che importi una radicale trasformazione del fondo in conseguenza della sua irreversibile destinazione ad uso pubblico.
In tale ipotesi, si verifica l’acquisto a titolo originario della proprietà del fondo da parte della stessa P.A. che ha realizzato l’opera pubblica sovrastante, secondo i principi tipici dell’accessione, ma in senso inverso rispetto alla disciplina codicistica, informata all’opposto principio per cui la proprietà delle costruzioni accede a quella del suolo (art. 936 c.c.).
Costituendo, però, tale peculiare meccanismo acquisitivo della proprietà un fatto illecito, in quanto connesso alla illegittima detenzione del bene, l’ente pubblico autore dello stesso è obbligato a risarcire il titolare del fondo, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per la perdita del bene (ex plurimis, Cass.,SS.UU., 6.5.1998 n. 4571).
Ciò premesso, nel caso di specie, non c’è alcun dubbio che l’omessa conclusione della procedura espropriativa abbia cagionato al Comune di Laigueglia un danno ingiusto, rappresentato dalla somma complessiva di euro 17.493,53 (euro 10.310,80 per interessi legali + euro 7.182,73 per rimborso spese giudiziali e di perizia), erogata dal Comune in esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale di Savona (sent. n. 306/2005), non potendo considerarsi lesivo l’importo corrisposto ai proprietari come valore capitale dei beni ablati, in quanto tale diminuzione patrimoniale ha trovato compensazione nel vantaggio derivato all’ente dall’acquisto per accessione dei beni medesimi e ci sarebbe stata comunque anche in caso di regolare conclusione dell’iter espropriativo.
Gli esborsi aggiuntivi, secondo l’uniforme e consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti (tra le tante, Sez. II, n. 26 26.1.2004), costituiscono, invece, una ingiusta lesione alle finanze dell’ente, trattandosi di erogazione di somme cui non corrisponde alcuna pubblica utilità.
Né può trovare condivisione in questa sede quanto sostenuto da taluno dei convenuti circa l’insussistenza di danno da interessi a motivo del fatto che gli stessi troverebbero compensazione nei supposti vantaggi derivati al Comune dall’aver trattenuto il capitale, beneficiando dei frutti per tutto il periodo del ritardato pagamento.
Tale tesi difensiva, oltre a prospettare vantaggi teorici, appare inaccettabile in quanto, “ il suo accoglimento equivarrebbe ad elevare a principio di buona e corretta amministrazione, in evidente spregio dell’art. 97 della Cost., l’inadempimento ovvero il sistematico ritardo di pagamenti dovuti” (Corte conti, Sez. II, n. 349 del 2001; Cfr., Sezione Liguria, sent. n. 1086 del 2005).
Accertata, sulla base delle suesposte considerazioni, la sussistenza di un danno ingiusto per il Comune di Laigueglia, il Collegio ritiene che non possano esservi dubbi sul fatto che lo stesso sia stato la conseguenza della gravissima trascuratezza con cui gli organi comunali implicati nella vicenda seguirono la procedura di espropriazione.
Ed infatti, il mancato perfezionamento nei tempi legali del procedimento de quo fece sì che, a seguito dell’irreversibile trasformazione dei terreni – la cui occupazione era divenuta illegittima dal 5.4.1997 – si verificasse l’appropriazione acquisitiva degli stessi con il conseguente obbligo per il Comune di risarcire i proprietari illegittimamente espropriati.
Passando all’individuazione dei soggetti cui deve essere attribuita la responsabilità di tale danno, occorre svolgere, innanzi tutto, alcune considerazioni con riferimento alla tesi difensiva del M., che nega l’addebitabilità al sindaco della mancata conclusione della procedura espropriativa, trattandosi di un procedimento svoltosi dopo l’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e rientrante nella gestione amministrativa, riservata dalla predetta legge ai dirigenti.
In merito, va tenuto presente che, ai sensi dell’art. 51, 2° comma, della legge n. 142/90, “spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti”; inoltre, ai sensi del successivo comma 3 bis, aggiunto dall’art. 6, comma 3, della legge n. 127 del 1997, come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, “nei comuni privi di personale di livello dirigenziale” le funzioni dei dirigenti “fatta salva l’applicazione del comma 68, lettera c, dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
Dunque, alla luce del suindicato quadro normativo, nei comuni e nelle province la c.d. separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, introdotta dalla legge n. 142 del 1990, il cui comma 3 dell’art. 51 attribuisce ai dirigenti il potere di adottare gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, per quanto riguarda i comuni minori privi di personale di livello dirigenziale, ha potuto trovare compiuta attuazione solo con l’entrata in vigore della legge n. 127 del 1997; inoltre, va anche sottolineato che nei comuni minori le funzioni dirigenziali non sono conferite ai responsabili degli uffici e dei servizi direttamente dalla legge, ma dal sindaco, il quale, fatta salva la possibilità di affidarli – in tutto o in parte – al segretario comunale, vi provvede con proprio atto motivato.
Invero, la riforma del 1990 diede luogo a non pochi problemi interpretativi, sia in ordine alla immediata applicabilità delle norme che prevedevano l’affidamento dei compiti di gestione ai dirigenti in mancanza di espresse disposizioni statutarie, sia in ordine alla individuazione della figura competente allo svolgimento delle funzioni affidate ai dirigenti nei comuni privi di qualifiche dirigenziali, ed il Ministero dell’Interno, con circolare del 22 giugno 1993, n. 6, ebbe a pronunziarsi nel senso che nei comuni privi di tali qualifiche, nell’ambito della potestà auto-organizzatoria ex art. 51 della legge n. 142/90, "le funzioni gestionali ed amministrative sono correttamente affidate alle figure massime apicali ivi previste dalle vigenti disposizioni, ancorché non dirigenziali, ferme rimanendo le funzioni (di coordinamento e sovrintendenza) del segretario”.
In merito va anche sottolineato che, anteriormente all’emanazione della l. n. 127/97, il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, 336, recante il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ha statuito all’art. 19, comma 1, che “con delibera dell’organo esecutivo,… vengono individuati i responsabili di servizi nell’ambito dei dipendenti dell’ente”, senza richiedere in capo agli stessi la qualifica dirigenziale; inoltre, con il successivo art. 27, comma 9, ha attribuito al regolamento di contabilità l’individuazione dei dipendenti aventi competenza in materia di assunzione di impegni.
Così sinteticamente rappresentato il quadro normativo di riferimento, osserva la Sezione che è comunque certo che nel comune di Laigueglia la separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e le funzioni di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti o ai preposti ai servizi trovò concreta realizzazione nel maggio 1997, allorché con deliberazione della Giunta n. 320 del 9 maggio 1997, furono attribuite le relative responsabilità con affidamento delle funzioni di cui al comma 3 dell’art. 51 della legge n. 142 del 1990. Solo con l’attribuzione a coloro i quali sono preposti ai servizi del potere di impegnare ed ordinare le spese e di adottare atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno può considerarsi, infatti, divenuta concretamente operante la separazione delle funzioni.
Alla luce della delineata disciplina legislativa, nella concreta attuazione che la stessa ha avuto nel comune di Laigueglia, principali responsabili del danno contestato sono, ad avviso del Collegio, i sindaci pro tempore e, più precisamente, tenuto conto che il Sindaco in carica dal 4.3.1993 al 2.5.1995 è deceduto in assenza delle condizioni per la trasmissibilità del debito agli eredi, il sindaco M., in carica dal 3.5.1995 al 4.5.1997.
Ed invero, in disparte la considerazione che il sindaco, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, ai sensi dell’art. 36 della stessa, come modificato dall’art. 12, comma 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, resta comunque l’organo di vertice dell’apparato burocratico dell’ente, al cui funzionamento sovrintende, nella specie, il sindaco M. è venuto meno agli obblighi specifici che a lui facevano capo sulla base della normativa di riferimento (artt. 10 e segg. della L. 22 ottobre 1971, n. 865) in un’epoca in cui, come detto, non era stato attribuito ai responsabili dei servizi il potere di assumere all’esterno impegni per il Comune.
Lo stesso, per tutto il periodo in cui fu in carica, non si curò di porre in essere nessuno degli adempimenti necessari alla definizione delle procedure espropriative; in particolare, non provvide neppure ad attivare il procedimento per la determinazione, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 865 del 1971, della misura dell’indennità provvisoria, da comunicare agli espropriandi.
Tale condotta omissiva non può non essere considerata connotata da gravissima negligenza, trattandosi di adempimenti di facile esecuzione, da compiere entro termini procedimentali brevissimi, che, in quanto tali, non consentono indugi.
Il Collegio reputa che del danno suindicato debbano rispondere in relazione all’apporto causale dato da ciascuno anche i convenuti F. F. e G.G., i quali nel periodo interessato si sono succeduti nella carica di responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, nell’ordine, dal 4.3.1993 al 18.3.1994 e dal 27.4.1994 al 31.12.1996, nonché i signori M.P. e C.C., segretari comunali, rispettivamente, dal 4.3.1993 al 17.1.1994 e dal 18.1.1994 al 4.5.1997.
Ed invero, emerge chiaramente dagli atti di causa che è mancata da parte dei responsabili dell’Ufficio tecnico – cui competeva la trattazione degli affari riguardanti l’espropriazione – qualsiasi attività di predisposizione, sollecitazione e proposta in ordine agli atti necessari alla definizione del procedimento espropriativo.
Lo stesso F., il quale oppone di avere adottato tutte le “iniziative” che i suoi doveri di ufficio gli imponevano, in realtà portò a termine unicamente l’attività progettuale finalizzata all’adozione del decreto di occupazione d’urgenza del marzo 1993; dopo tale data seguì, quale direttore dei lavori, il cantiere per la realizzazione dell’opera pubblica, ma, sebbene sostenga nelle sue difese di aver continuato a tener presente il procedimento espropriativo, nessuna iniziativa in ordine alla predisposizione o sollecitazione degli atti procedimentali ex lege n. 865/71, ulteriori rispetto a quelli preordinati all’occupazione d’urgenza, risulta essere stata dal medesimo intrapresa malgrado si trattasse di adempimenti semplici, vincolati e da compiere entro termini brevissimi (15-30 giorni).
Anzi, la determinazione con cui fu portata a termine l’occupazione dell’area e l’alacrità con cui fu realizzata l’opera, rendono meglio evidente la totale noncuranza da parte sua – ma anche di tutti gli altri organi del Comune coinvolti – verso il parallelo procedimento espropriativo, tanto più ingiustificata, ove si consideri la sopra evidenziata natura dei singoli adempimenti endoprocedimentali.
Come già detto, la condanna subita dal Comune deve essere addebitata anche ai comportamenti omissivi dei segretari comunali M.P. e C.C..
Ed invero, ai sensi dell’art. 52, comma 3, della legge n. 142 del 1990, applicabile ratione temporis al caso di specie, “Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco ……….. da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all’art. 51, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio”.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 53, lo stesso continua a svolgere funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in favore degli organi di governo e dei componenti della struttura burocratica dell’ente.
Alla luce delle surriferite disposizioni, la Sezione ritiene debba essere condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche dopo la riforma dell’Ordinamento delle Autonomie locali, “al di là dell’emissione obbligatoria del parere sulle proposte di deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed al di là della responsabilità per gli atti e le procedure attuative di quelle deliberazioni ….. è indubitabile che permangono in capo al Segretario comunale tutta una serie di compiti e di adempimenti ….. che, lungi dal determinare un’area di deresponsabilizzazione del Segretario, lo impegnano invece ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l’ente locale, all’azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti” (Corte conti, Sez. II, sent. n. 88 del 2004. Negli stessi termini: Sez. II n. 197 del 2004; Sez. giurisd. Veneto n. 1158 del 2006;Sez. giurisd. Toscana sent n. 609 del 2006).
D’altra parte, risulta priva di fondamento normativo l’affermazione giurisprudenziale, richiamata dalla difesa del C., per la quale "il vincolo stabilito dall’art. 52, c. 3 della L. n. 142 del 1990 riguarda soltanto le attività necessarie alla corretta esecuzione dei provvedimenti, al fine di produrne l’efficacia, mentre le ulteriori attività sollecitatorie e/o di proposta sono soggette al necessario coordinamento tra Sindaco e Segretario comunale, mediante il passaggio obbligato delle «direttive» dal primo impartite" (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 407 del 2006), sì che non sarebbe configurabile un vero e proprio obbligo del segretario di provvedere, neppure in termini di semplice sollecitazione e/o proposta, nelle materie assegnate alla competenza dell’esecutivo, ovvero alla esclusiva competenza dirigenziale.
E non può non apparire capziosa la distinzione tra attività di “sovrintendenza e coordinamento” e attività di “sorveglianza e vigilanza sugli uffici comunali” invocata dalla difesa, al fine di dare un’interpretazione riduttiva delle funzioni del Segretario, dal momento che il termine “sovrintendere”, quando non viene usato nell’accezione di “dirigere”, ha proprio il significato lessicale di “vigilare” e “controllare”, termini, questi ultimi, che sono sinonimi del primo.
Né si vede come il dedotto carattere fiduciario del rapporto intercorrente tra sindaco e segretario possa essere ritenuto incompatibile con l’obbligo di quest’ultimo di segnalare al primo gli effetti negativi della mancata conclusione del procedimento ablatorio e con il potere-dovere di assumere iniziative volte a stimolare l’attività degli uffici comunali.
Ciò premesso, nel caso di specie, la funzione di sovrintendenza è mancata del tutto: nessun accorgimento organizzatorio idoneo a prevenire ritardi nella trattazione delle pratiche espropriative fu adottato, né risulta che vi siano stati solleciti e/o rilievi formali da parte del Segretario comunale in ordine ad inadempimenti dei dipendenti della struttura amministrativa.
La surriferita condotta omissiva ascritta ai suindicati convenuti, assume pertanto la connotazione della grave ed inescusabile trascuratezza (nimia negligentia) propria della “colpa grave” richiesta dall’ordinamento per l’affermazione della responsabilità amministrativa, a seguito del mutamento dell’assetto normativo conseguente all’art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639.
Né le giustificazioni addotte dai medesimi appaiono idonee a far venir meno il nesso di causalità o l’elemento soggettivo della colpevolezza, nella specie strettamente connesse.
Con riferimento, in particolare, alle eccezioni difensive di avere ricoperto l’incarico per breve tempo (F., G.), quando ancora era possibile provvedere, ovvero di essere subentrati nella carica quando l’occupazione era già avvenuta senza esserne stati informati (C.), osserva innanzi tutto il collegio che, ove più soggetti si siano succeduti in una carica, detto avvicendamento ha come unica conseguenza la ripartizione dell’addebito tra tutti i soggetti interessati.
Nei giudizi di responsabilità amministrativo contabile trova, infatti, applicazione il principio della equivalenza delle cause desumibile dagli artt. 40 e 41 c.p. , secondo il quale, qualora l’evento lesivo si ricolleghi ad una pluralità di condotte, attive od omissive, succedutesi nel tempo e riferibili a più soggetti, deve essere riconosciuta a ciascuna di esse efficacia causale rispetto al danno.
In proposito, la giurisprudenza della Corte dei conti ha anche precisato che non si deve aspettare l’ultimo momento per avviare a completamento la procedura ablatoria (Sez. II, 4 giugno 1996, n. 24; 21 novembre 2000, n. 366; 3 marzo 2003, n. 64/A).
Relativamente poi all’eccepita mancanza di conoscenza della procedura in corso, premesso che per un comune di piccole dimensioni, quale quello di Laigueglia, vale il criterio della normale conoscenza o conoscibilità dello svolgimento dell’azione amministrativa dell’ente (cfr. C. Conti SS.RR. 20/5/1998, n. 22/A), osserva la Sezione che, in ogni caso, i titolari di un servizio, come pure i segretari nell’esercizio del generale dovere di sovrintendenza sugli adempimenti di legge spettanti agli uffici comunali, hanno l’obbligo di accertarsi al momento dell’assunzione delle proprie funzioni dell’esistenza di procedure espropriative in corso, notoriamente cause di controversie giudiziarie e fonti di notevoli danni per gli enti locali.
Il Collegio ritiene, invece, che debbano essere prosciolti dagli addebiti loro contestati, il geometra A., non essendo allo stesso imputabile alcuna violazione di obblighi di servizio in relazione al ruolo avuto nel procedimento espropriativo, ed il geometra M. per mancanza di nesso di causalità tra la condotta omissiva tenuta e la verificazione dell’evento dannoso.
Ed invero, per quanto riguarda il primo, pur avendo il Direttore generale del Comune di Laigueglia comunicato alla Procura regionale con nota del 15.6.2006 che l’A. ricoprì la funzione di responsabile dell’U.T.C. nel periodo 4.3.1993 – 31.12.1994, data del suo collocato a riposo, l’interessato, in sede di deduzioni presentate alla Procura in risposta all’ “invito a dedurre”, ha affermato la propria estraneità alla procedura espropriativa – con riferimento alla quale aveva provveduto esclusivamente all’occupazione d’urgenza su espressa disposizioni verbale del Sindaco – precisando di essere stato responsabile soltanto dell’Edilizia privata e non dei Lavori pubblici.
In merito, il Collegio ritiene tale assunto difensivo meritevole di accoglimento nella considerazione che l’attuale Direttore generale del Comune, nel comunicare con la nota suindicata al magistrato inquirente i titolari degli uffici interessati, ha presumibilmente tenuto conto della formale collocazione dell’A. a capo del settore tecnico, senza rilevare che in realtà, anche prima del collocamento a riposo dello stesso, fu il F., capo Sezione dell’U.T.C., come risulta dalla documentazione versata in atti, a gestire in piena autonomia, rapportandosi direttamente con il sindaco (nota del M. prot. n. 1861 del 17.3.1992), il procedimento espropriativo “de quo”, come pure più in generale, il Settore lavori pubblici. E’ significativo, in proposito, che il sindaco M. si rivolgesse al F. con la nota prot. n. 2861 del 17 marzo 1992, qualificandolo come Capo dei Servizi Tecnici U.T.C..
D’altra parte, che l’A. non fosse in realtà responsabile dei Lavori pubblici, trova conferma nelle deduzioni difensive prodotte dal F., prima alla Procura e poi alla Sezione; è lo stesso, infatti, ad affermare di avere ricoperto per un anno – quindi fin dal marzo 1993 – il “ruolo apicale” dell’Ufficio Tecnico.
Per quanto concerne il geometra M. deve rilevarsi che, avendo lo stesso assunto le funzioni di responsabile dell’Ufficio tecnico in data 1.1.1997, quattro mesi prima della scadenza del termine finale dell’occupazione, anche se si fosse attivato tempestivamente non sarebbe stato comunque possibile concludere nei termini il procedimento con l’emissione del decreto di espropriazione.
Di conseguenza, il M. deve essere assolto per mancanza di nesso causale tra la propria condotta omissiva e l’evento di danno.
Venendo, infine, alla determinazione della parte di danno – come sopra, complessivamente accertato in euro 17.493,53 – da addebitare ai convenuti, la Sezione ritiene di limitare il medesimo alla somma di euro 8.000, comprensiva di rivalutazione monetaria, in considerazione del fatto che le condotte omissive gravemente colpevoli, qui censurate, vanno valutate nel contesto di una situazione burocratico amministrativa caratterizzata da carenze di personale e da gravi disfunzioni, che hanno certamente concorso in maniera rilevante alla mancata conclusione della procedura espropriativa. Inoltre, una parte del danno è imputabile al sindaco *********** (non convenuto perché deceduto anteriormente alla proposizione della domanda).
Nel ripartire tra i soggetti riconosciuti responsabili il predetto danno risarcibile, pari ad euro 8.000, la Sezione ritiene che debba equitativamente tenersi conto del diverso apporto causale dato da ciascuno di essi alla verificazione dell’evento dannoso con particolare riferimento alla durata della permanenza in carica, alla maggiore o minore qualificazione dei poteri esercitati, all’intensità dell’elemento soggettivo, alla pluralità dei compiti che gravavano sugli interessati.
Sulla base di tali elementi, il sig. M.S. deve essere condannato a risarcire al Comune di Laigueglia la somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), il sig. M.P. la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), il sig. C.C. la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), il sig. F.F. la somma di euro 1.000,00 (mille/00) ed il sig. G.G. la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Le somme predette devono intendersi comprensive di interessi e rivalutazione monetaria fino al deposito della presente sentenza, mentre dalla data di deposito dovranno essere corrisposti gli interessi legali fino all’integrale pagamento.
I convenuti A.V. e M.G. debbono invece essere assolti da ogni addebito.
Per quanto concerne il sig. M.G., costituito nel presente giudizio a mezzo di difensore ed assolto dall’addebito a lui mosso per mancanza di nesso causale, occorre tener presenti le disposizioni dettate in materia dall’articolo 3, comma 2 bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, come autenticamente interpretate dall’art. 10 bis, comma 10, del D. L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, in base al quale le predette disposizioni “si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 c.p.c., liquida l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto”.
In applicazione delle suindicate disposizioni, ai fini del rimborso delle spese legali, il Collegio liquida in favore del convenuto M.G. ed a carico del Comune di Laigueglia per onorari e diritti di difesa, la somma complessiva di Euro 1.000,00.
Le spese del giudizio faranno carico, in parti uguali, ai convenuti soccombenti.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale regionale della Liguria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento della domanda attrice:
assolve dagli addebiti contestati i signori A.V. e M.G.;
condanna, in favore del Comune di Laigueglia, i signori:
– M.S. al pagamento della somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
– M.P. al pagamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00);
– C.C. al pagamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
– F.F. al pagamento della somma di euro di euro 1.000,00 (mille/00);
– G.G. al pagamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Le somme predette si intendono comprensive di interessi e rivalutazione monetaria fino al deposito della presente sentenza.
Da quest’ultima data sulle somme predette dovranno essere corrisposti gli interessi legali fino all’integrale pagamento.
Ai fini del rimborso previsto dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 543 del 1996, convertito dalla L. n. 639 del 1996, liquida, ponendola a carico del Comune di Laigueglia, la somma di euro 1.000 (mille/00) per onorari e diritti di difesa del convenuto M.G..
Condanna, inoltre, i signori M.S., M.P., C.C., F.F. e G.G. al pagamento, in parti uguali, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in Euro 758,90 (settecentocinquantotto/90).
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14 giugno e del 27 settembre 2007.
Deposito in Segreteria: 9/10/2007
 
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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