Con la sentenza n. 1488/2007, la Sezione Giurisdizionale Sicilia, pur riscontrando l’avvenuta condanna in sede civile del sanitario citato in sede erariale, pronuncia sentenza di assoluzione nei suoi riguardi in quanto la perizia d’ufficio ha evidenziato la corretta dinamica dell’intervento prestato riconducendo le conseguenze invalidanti a carico del paziente a cause non imputabili al comportamento tenuto dal sanitario medesimo.
I giudici preliminarmente fanno presente come il giudizio erariale si atteggi in termini di autonomia ed indipendenza nei confronti degli altri tipi di procedimento.
Infatti, gli elementi probatori e decisionali maturatisi in procedimenti attinenti, possono essere liberamente apprezzati ed utilizzati dal giudice contabile ai fini della propria valutazione in merito all’ascrivibilità della responsabilità amministrativa in difetto di obblighi legislativi di pregiudizialità o vincolatività nei suoi confronti.
E, in tal senso, la vicenda in esame appare pienamente esplicativa.
I giudici contabili, infatti, pur avendo a disposizione le relazioni peritali del giudizio civile conclusosi in precedenza che accertavano la responsabilità (civile) del convenuto, dispongono comunque nuova ctu che giunge a conclusioni diametralmente opposte.
La Sezione, uniformandosi alle valutazioni dell’esperto di loro nomina, conviene che non vi sia stata colpa grave nella condotta tenuta dal medico ospedaliero e, conseguentemente, assolve l’imputato e condanna l’azienda pubblica a rifondere le spese del giudizio.
Qui la pronuncia.
* A cura dell’Ufficio Stampa
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Presidente: F. Topi – Relatore: G. Petrigni
E[s E[201s F A T T O
Con nota prot. 7926/6 del 18 ottobre 2003, l’Azienda ospedaliera ######### comunicava che, con deliberazione n. 503 del 30 maggio 2003, era stata disposta la liquidazione a favore di F.F. della somma complessiva di € 10.196,07, a titolo di risarcimento danni e di rimborso spese.
Dalla documentazione inviata emergeva che, con sentenza n. 99/03, depositata in data 14 gennaio 2003, la prima Sezione civile del Tribunale di ######### aveva condannato l’Azienda Ospedaliera ######### al risarcimento del danno di € 5.724,00, oltre interessi legali e spese del giudizio quantificate in € 3.275,35, per le lesioni riportate dalla signora F.F., a seguito di un intervento chirurgico effettuato ambulatoriamente in data 2 settembre 1995. Rileva il P.M. che, dalla ricostruzione dei fatti svolta dal consulente tecnico d’ufficio, il Giudice civile aveva accertato la responsabilità del sanitario operatore per aver recato alla F. “ la lesione iatrogena del tendine estensore alla interfalangea prossimale“, con conseguente invalidità permanente.
A seguito di invito a dedurre notificato il 30 aprile 2005, il convenuto M.F., sanitario che aveva effettuato l’intervento chirurgico, ha controdedotto l’assenza di qualsiasi profilo di colpevolezza nell’esecuzione dell’ intervento chirurgico effettuato in data 2 settembre 1995.
Lo stesso inoltre, a seguito di audizione , ha ribadito l’infondatezza dell’accusa per mancanza di colpa grave, facendo altresì presente che l’azienda Sanitaria aveva omesso di provvedere alla copertura assicurativa del personale medico, violando un preciso obbligo previsto dal contratto di lavoro.
A suffragare la tesi accusatoria, per converso, l’organo requirente ha invocato le conclusioni alle quali è pervenuto il Dr. Vincenzo Rigoglioso, c.t.u incaricato dal Tribunale civile.
Secondo la prospettazione accusatoria, la lesione procurata alla F. è stata causata da mancanza di diligenza e prudenza ascrivibile esclusivamente all’odierno convenuto, il quale non agì con la necessaria perizia.
Sussistendo tutti gli elementi per affermarne la responsabilità, la Procura ha evocato in giudizio M.F. per rispondere del danno erariale di € 10.196,07, da risarcire in favore dell’Azienda Ospedaliera ######### e C.T.O., oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, nonché alle spese del presente giudizio.
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il convenuto M.F. ha osservato che nessuna colpa, quantomeno grave, può essergli ascritta nell’ intervento chirurgico esaminato.
Per suffragare la bontà delle argomentazioni difensive, parte convenuta ha prodotto una consulenza medica redatta dal dott. Federico Amadei, dirigente medico presso il reparto di Chirurgia plastica e della mano dell’ospedale civile di Legnano ( Mi).
La testè evocata consulenza,secondo la difesa,smentisce in modo categorico le conclusioni compendiate nella relazione del dottore Rigoglioso, sulla scorta della quale il Giudice civile ha condannato l’Ausl al risarcimento del danno in favore della Signora F. F..
La difesa si è poi soffermata sul contenuto della relazione medica versata in atti , a firma del dott. Amedei, dalla quale si evince che : l’incisione chirurgica eseguita rappresenta la tecnica di elezione… ed è quella con maggior consenso scientifico e con maggiore evidenza scientifica dei risultati nelle casistiche internazionali e nazionali;
· il ctu del tribunale non riportò un dato essenziale , e cioè che prima dell’intervento era già presente un deficit flesso- estensorio del raggio…; che pertanto non può attribuirsi al M.;
· il dott. M.ha agito diligentemente, trattando accuratamente la patologia in questione , e sicuramente con prudenza e perizia , dovendo la lesione tendinea considerarsi una conseguenza o tardivo effetto della patologia da cui era affetto il paziente.
La difesa , poi, ha rimarcato il fatto che nessuna colpa , neppur lieve, è possibile intravedere nel comportamento dell’odierno convenuto , men che mai per avere seguito una tecnica operatoria consigliata da una letteratura medica più moderna e di segno opposto rispetto a quella indicata dal c.t.u..
Secondo la difesa, in disparte la mancanza di colpa grave, nessun nesso di causalità è riscontrabile nella fattispecie in esame, atteso che “ la presunta lesione tendinea procurata ( a dire del ctu)… inavvedutamente dal chirurgo plastico del C.T.O. potrebbe essere, molto più semplicemente, un’evoluzione peggiorativa di una patologia, di cui la sig,ra F. soffriva da tempo.
Conclusivamente, la difesa ha chiesto che il M.F. sia dichiarato esente da responsabilità e, in subordine, che sia applicato il potere riduttivo nella misura massima.
Con ordinanza n. 77/2006 del 26 gennaio 2006 è stata disposta l’acquisizione di una CTU, ai fini di accertare se i postumi residuati all’intervento praticato alla signora F.F. dai sanitari dell’Ospedale Civico fossero conseguenza dell’intervento chirurgico subito il 2 settembre 1995 presso il C.T.O. a ######### di cui all’atto di citazione, costituente l’asserito danno erariale ascritto al M..
Con decreto n.4/40263/NCT del 1 marzo 2003 è stato nominato CTU il dott. Michele Masellis.
In data 22 settembre 2006 è stata depositata larelazione di consulenza tecnica depositata in atti.
In data 4 gennaio 2007 parte attrice ,alla luce della consulenza medica ha chiesto che sia emessa pronuncia di assoluzione nei confronti dell’odierno convenuto.
La difesa del convenuto, nel richiamare le conclusioni cui è pervenuto il CTU e le considerazioni espresse dal PM, ha chiesto che il convenuto venga prosciolto da ogni addebito.
Nei termini su estesi, le parti intervenute in udienza hanno rassegnato le coincidenti conclusioni.
Diritto
In via preliminare, quest’organo giudicante osserva che, nella fattispecie de qua, si verte in ipotesi di danno cosiddetto indiretto, tema che si collega alla responsabilità assunta dalla Pubblica amministrazione verso terzi e alla problematica dei rapporti tra azione civile e azione di responsabilità amministrativa.
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile occorre procedere con un’autonoma valutazione della risarcibilità del danno il cui verificarsi, con il pagamento al terzo, costituisce mero presupposto per l’azione di rivalsa e, quindi, alcun vincolo discende dal giudicato civile.
Ne consegue, che il predetto giudicato, che abbia affermato essere responsabile la Pubblica Amministrazione per danno arrecato a terzi – danno, è evidente, causalmente collegato ad attività posta in essere da agenti pubblici – non ha efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità. In altri termini la statuizione circa la responsabilità della pubblica amministrazione non comporta, in via di necessaria correlazione, la responsabilità del dipendente.
In ossequio alle coordinate tracciate dalla giurisprudenza, l’accertamento giudiziale dei fatti compiuti dal giudice civile non fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa, anche se il giudice contabile può avvalersene ai fini della formulazione di un suo autonomo convincimento rispetto all’an ed al quantum della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministero contabile (Corte dei conti, Sez. II, 26.3.1998, n.101; Sez. III, 3.2.1998, n. 25).
Il Collegio è stato , quindi, chiamato a valutare se nella condotta dell’odierno convenuto fosse ravvisabile l’elemento soggettivo della colpa grave, tenuto conto delle speculari considerazioni medico legali offerte dal consulente di parte.
Per dissipare le perplessità sulla bontà delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nel processo civile, tenendo in considerazione gli spunti di riflessione offerti da parte convenuta, il Collegio ha ritenuto opportuno avvalersi di apposita consulenza medica, attribuendo l’incarico al Prof. Michele Masellis.
Nella sua ampia ed articolata relazione, il precitato consulente tecnico ha accertato e chiarito che “ il drenaggio del processo suppurativo , praticato sulla sig.ra F.F., a livello di IPP del III dito della mano dx, aveva carattere di urgenza ed è stato praticato dal dr. M.F. nei termini e nei modi dovuti”.
Nella specie ha rimarcato, tra l’altro, la circostanza che la tanto vituperata ( dal consulente d’ufficio nel processo civile) incisione a L praticata, è conforme alle indicazioni più recenti di chirurgia della mano, permettendo- quest’ultima- “una miglior visualizzazione di tutte le formazioni anatomiche dorsali del dito…”.
Nella vicenda all’attenzione di questo Collegio, nessuna censura può essere, dunque, ascritta alla condotta del dott. M., come osservato dallo stesso PM .
Alla luce delle osservazioni e conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio che ne occupa, il Collegio ritiene il convenuto M.F. esente da responsabilità amministrativa per l’insussistenza dell’elemento della colpevolezza.
Risulta, infatti, che il dott. F. M.ha agito attenendosi alle regole della scienza medica, usando i metodi operativi più adatti al caso specifico e alle circostanze contingenti e con adeguata perizia tecnica. L’evento dannoso, pertanto, si è verificato per cause al medesimo assolutamente non imputabili, come chiaramente illustrato nella relazione medica prodotta dal prof. Michele Masellis.
Prosciolto definitivamente nel merito il convenuto , questo Collegio deve, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 bis, comma 10, legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, procedere alla liquidazione delle spese di giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da parte dell’Amministrazione di appartenenza, e conseguentemente liquida gli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto nel merito nella misura di € 2.555,00, di cui € 1.967,00 per onorari ed € 588,00 per diritti, oltre I.V.A. e C.P.A.
Nulla per le spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, manda assolto da ogni addebito il dott. F. M. per i fatti ascrittigli.
Liquida l’ammontare degli onorari spettanti alla difesa della sig. M.F., in relazione all’attività svolta, nella misura complessiva di € 2.555,00, di cui € 1.967,00 per onorari ed € 588,00 per diritti, oltre I.V.A. e C.P.A.; a ciò dovrà provvedere l’Amministrazione di appartenenza del prosciolto.
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in #########, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2007.
Depositata in segreteria nei modi di legge.
#########, 07 giugno 2007
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