Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Trentino Alto Adige – Sentenza n. 130 del 14 dicembre 2006 – Danno da perdita di chance – Configurabilità – Illecito erariale per mancata ricezione di

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Nella decisione che segue, la sezione giurisdizionale trentina  vaglia l’attività contrattuale di un ente pubblico al fine di verificare la sussistenza a carico dello stesso ente di un danno da perdita di chance nonché di un danno da disservizio così come paventato dalla parte pubblica.
Nel merito, la Corte, acclarata un’ipotesi di incompatibilità del funzionario economo preposto alla gestione dei procedimenti di gara giacché legato da vincoli di parentela con amministratori di una delle società invitate, cerca di appurare quanto tale distonia abbia influenzato negativamente gli esiti dei predetti procedimenti.
Giova ricordare che l’azione amministrativa deve essere improntata ai canoni di efficienza ed economicità di cui all’art. 1 della L. 241/1990; da ciò discende che l’amministratore pubblico è tenuto a porre in essere tutte quelle condizioni che, favorendo la libera concorrenza delle imprese, consentono alla propria amministrazione di conseguire dall’esterno il miglior risultato secondo il rapporto qualità/prezzo.
Pertanto, come spesso sottolineano i giudici contabili in sede di controllo, non è sufficiente che la spesa affrontata dalla P.A. sia vantaggiosa sotto il profilo economico (il minor prezzo) ma occorre che tale risparmio sia accompagnato da un adeguato livello qualitativo del prodotto acquistato in quanto il valore complessivo dei beni non deriva esclusivamente dal loro mero utile finanziario bensì è legato altresì a plurimi fattori non meno rilevanti quali la durata, l’affidabilità, la sicurezza e così via.
Sul piano giuscontabile va poi precisato che una condotta violativa della par condicio fra le imprese in sede di gara ancorché di matrice interna non è di per sé idonea a giustificare tout court l’addebito del danno erariale all’autore ma è necessario che la parte pubblica comprovi in sede processuale, in ossequio al vigente principio dispositivo di derivazione civilistica che tende sempre più a comprimere il potere sindacatorio del giudice contabile, l’avvenuta perdita per mancato guadagno per l’Amministrazione e che tale pregiudizio sia comunque riconducibile ad una condotta gravemente colpevole.
Nel merito i giudici, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dall’autore del presunto illecito poiché contrario ai doveri d’ufficio ed al principio di imparzialità, ritengono che non sia stata dimostrata dalla PG contabile la perdita di chance quale minor risultato utile per la P.A. in quanto i prezzi praticati dalla ditta incriminata sono risultati comunque abbastanza in linea con quelli di mercato.
Al contrario, il Collegio, ha ritenuto sussistente nella presente fattispecie il danno da disservizio – da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. – in quanto l’economo, ponendo in essere un comportamento contrario alle regole di diligenza, fedeltà e buon andamento dell’azione amministrativa, ha determinato gravi criticità organizzative in seno all’ente con evidente spreco delle risorse produttive da riferirsi sia al costo del servizio che alla mancata utilità collettiva.
  • Qui la pronuncia. 
 
  
* A cura dell’Ufficio Stampa

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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