La cessione di partecipazione societaria di ente locale effettuata in assenza di preventiva delibera consiliare autorizzativa? e ad un prezzo sottostimato e sinanche rateizzato senza alcuna giustificazione integra danno all? ente locale . Non ? ammissibile la chiamata in causa delle societ? assicuratrice del revisore contabile in sede di giudizio di responsabilit?. La perizia di stima del valore della quota in mano pubblica redatta dal progettista dell? impianto oggetto di alienazione pro quota non d? luogo a responsabilit? quale autonoma fattispecie erariale. E? ammessa la trattativa privata in luogo della gara ad evidenza pubblica in presenza di clausole di gradimento statutarie e di prelazione in favore del socio privato. Questi i principi desumibili dalla interessantissima pronunzia della Sezione Veneta che concerne la tematica estremamente attuale delle societ? partecipate di enti locali.
FATTO (OMISSIS )
DIRITTO. – Preliminarmente all?esame del merito, reputa il Collegio di doversi occupare della chiamata in causa della OMISSIS Assicurazioni s.a., formulata dalla difesa del revisore Michele S. e sorretta dall?interesse del convenuto ad ottenere la condanna diretta della societ? assicuratrice nel caso di riconoscimento della responsabilit? erariale del revisore. Orbene, con riferimento a tale domanda, ? appena il caso di ricordare che, secondo pacifici orientamenti giurisprudenziali, la cognizione in ordine al rapporto assicurativo dedotto in causa – rapporto avente ad oggetto i rischi derivanti dallo svolgimento della funzione di revisore di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni – appartiene all?ambito della giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue, da tanto, l?inammissibilit? della chiamata in causa della societ? assicuratrice? (cfr., in termini, Sez. Basilicata n. 57/2005; Sez. Lombardia n. 324/2003; Sez. Lazio n. 92/2003; Sez. Toscana n. 809/1998).Quanto al merito della controversia, va rilevato che la fattispecie all?esame del Collegio verte sul danno erariale asseritamente derivato al Comune di Tezze sul Brenta dalla vendita della quota di partecipazione societaria nella societ? Omissis s.r.l. per un corrispettivo inferiore al suo valore di mercato.Le condotte che nella prospettazione accusatoria impegnano, a vario titolo, gli odierni convenuti, possono cos? riassumersi: a) l?aver incaricato per la stima del valore della partecipazione comunale nella Omissis s.r.l. l?ing. Natalino S., il quale, in considerazione di pregressi rapporti professionali intercorsi con la Omissis s.p.a. per? il tramite della Omissis s.r.l., doveva ritenersi portatore di un interesse contrapposto a quello del Comune di Tezze; b) l?aver gestito la cessione della partecipazione societaria nelle forme della trattativa privata, anzich? dell?evidenza pubblica, espressamente richiesta dall?art. 3 dl R.D. N. 2440/1923 per i contratti dai quali derivino entrate per la P.A.; c) l?aver effettuato la vendita della partecipazione societaria? sulla base di? una perizia di stima che avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti a tutela dell?interesse pubblico alla migliore valorizzazione della partecipazione societaria; d) l?aver accordato all?acquirente Omissis s.p.a. un? ingiustificata? rateizzazione del corrispettivo convenuto per la cessione della quota societaria comunale.Ritenuta esaustiva, ai fini del decidere, la documentazione acquisita agli atti di causa e respinte le istanze istruttorie formulate dai difensori dei convenuti, ivi compresa la richiesta di consulenza tecnica d?ufficio, reputa il Collegio, per ragioni di chiarezza espositiva, di dover trattare distintamente le fattispecie in contestazione. Quanto alla prima delle condotte in contestazione, l?organo requirente ha sottolineato l?inopportunit? di commissionare la stima della quota di partecipazione comunale nella Omissis s.r.l. all?ing. S., professionista che, avendo avuto pregressi rapporti di lavoro, per il tramite della Omissis s.r.l., con la Omissis s.p.a., probabile acquirente, doveva ritenersi portatore di uninteresse contrario a quello del Comune, di dismettere la partecipazione societaria al migliore valore di mercato. Orbene, in relazione a tale censura, che impegna, in via esclusiva, la condotta del sindaco L., il Collegio non ravvisa elementi idonei ad integrare i contestati profili di responsabilit? erariale. Vero ? che l?ing. S. aveva una conoscenza approfondita dell?impianto di distribuzione del gas, per averne curato la progettazione, e che lo stesso? professionista aveva gi? effettuato nel 1995 (dunque, in tempi sufficientemente? lontani dal contesto in cui si colloca la vicenda), una stima del valore della partecipazione societaria comunale: elementi, questi, che concorrono a far ritenere che, in linea di principio, la decisione di affidare al medesimo professionista l?incarico di provvedere alla valutazione economica della quota societaria in mano pubblica non fosse arbitraria, ma trovasse, per contro, sufficienti giustificazioni. Nel delineato contesto, peraltro, non ? ragionevolmente sostenibile che l?esistenza di pregressi rapporti professionali tra l?ing. S. e la societ? Omissis s.r.l. potesse costituire un motivo idoneo a privilegiare una scelta diversa rispetto a quella che si presentava come la pi? logica e, verosimilmente, anche la pi? economica, ossia il conferimento della perizia a chi aveva gi? predisposto un lavoro similare nell?interesse del Comune di Tezze. Quanto al rilievo della Procura attrice, secondo cui l?attribuzione dell? incarico fu effettuata direttamente dal sindaco senza una previa delibera di giunta, osserva il Collegio come il suddetto vizio, pur rilevante sul piano della legittimit? dell?azione amministrativa, non venga ad assumere una peculiare valenza quale fattispecie autonoma di danno erariale, per quanto, dalla ricostruzione dell?intera vicenda, emerga il dato di un? iniziativa assunta direttamente dal sindaco, al di fuori di una preventiva deliberazione dell?organo consiliare esplicativa dell?intento di procedere alla dismissione della partecipazione comunale, o, quanto meno, di una autorizzazione al conferimento dell?incarico deliberata dalla giunta comunale. Un secondo profilo di censura, nell?impianto accusatorio della Procura, attinge la responsabilit? del sindaco, del vice segretario comunale e del collegio dei revisori, in relazione alla decisione di esperire, per la vendita della partecipazione societaria, la trattativa privata anzich? una gara ad evidenza pubblica. La tesi accusatoria, suffragata da ampi richiami alla disciplina dei contratti dello stato e degli enti locali, ? tesa a dimostrare la grave responsabilit? dei convenuti per aver colpevolmente ignorato o comunque non applicato la normativa in materia di alienazione dei beni pubblici, secondo cui l?utilizzo della gara pubblica ? lo strumento che soddisfa l?interesse alla pi? ampia partecipazione dei concorrenti ed al conseguimento del migliore risultato per la pubblica amministrazione. Nella prospettiva del requirente, a fronte del chiaro dettato di cui all?art. 3 del R.D. n. 2440/1923, il ricorso alla trattativa privata non poteva che ritenersi strettamente legato alla sussistenza di ?speciali ed eccezionali circostanze? (art. 6 del R.D. n. 2440/1923), ovvero di situazioni in cui ?gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte? (art. 41 del R.D. n. 827/1924); disposizioni, queste, che risultano sostanzialmente confermate dalla normativa settoriale degli enti locali (artt. 87 e 140 T.U. n. 383/1984, art. 56 L. n. 142/1990), oltre che dagli indirizzi espressi dalla giurisprudenza amministrativa dei T.A.R. e del Consiglio di Stato. N?, ha osservato la Procura, poteva ritenersi di ostacolo all?applicazione della norma imperativa che obbligava il ricorso alla gara ad evidenza pubblica, la clausola di cui all?art. 8 dello statuto della Omissis s.r.l., che subordinava la cessione della quota societaria al mero gradimento dell?altro socio. La suddetta pattuizione, infatti, doveva reputarsi invalida sia perch?, imponendo la scelta del compratore, determinava un effetto elusivo della normativa pubblicistica che prevede l?obbligatoriet? della vendita di beni pubblici con il sistema della gara pubblica; sia perch?, configurandosi quale clausola di ?mero gradimento?, doveva ritenersi incompatibile con i principi espressi sia dalla giurisprudenza dalla Corte di Cassazione che dallo stesso legislatore, il quale, con la legge n. 281/1985, novellando l?art. 2355 del codice civile, aveva espressamente sancito l?inefficacia delle clausole di gradimento degli atti costitutivi delle societ? per azioni che subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento degli organi sociali; di qui l?affermazione della tesi secondo cui il Comune di Tezze avrebbepotuto legittimamente esperire una gara pubblica, per essere ?altamente improbabile che il socio Omissis si potesse dolere di un eventuale inadempimento al patto di gradimento?. La Procura Regionale ha inoltre censurato l?errore che avrebbe commesso il vice segretario Z., per aver allegato al fascicolo della seduta consiliare del 6.3.2000 lo statuto della Omissis s.r.l. in una versione non contenente la nuova formulazione della clausola statutaria, secondo cui l?espressione del ?gradimento? risultava demandata ad una deliberazione dell?assemblea dei soci, da assumersi con il parere favorevole della maggioranza rappresentativa di almeno i due terzi del capitale sociale, anzich?, come previsto in precedenza, al voto unanime dei consiglieri di amministrazione: la suddetta circostanza, ad avviso del requirente, avrebbe fortemente condizionato il voto espresso dai consiglieri comunali che nella seduta del 6.3.2000 approvarono la stima e deliberarono la vendita della partecipazione sociale, sul presupposto di poter esercitare, in sede di manifestazione del gradimento, un eventuale ripensamento in ordine alla cessione della partecipazione societaria. La difesa dei convenuti, con posizioni articolate, ha sottolineato, per contro, la piena validit? della richiamata clausola di gradimento e, dunque, il forte condizionamento che tale vincolo determinava nella scelta di un acquirente della quota sociale, evidenziando, sulla base della suddetta pattuizione, la sussistenza di condizioni idonee e sufficienti a? legittimare il ricorso alla trattativa privata. Sintetizzate nei termini suesposti le posizioni delle parti, osserva il Collegio che a fronte delle previsioni normative di cui agli artt. 3? e 6 del R.D. n. 2440/1923 che legittimano espressamente la facolt?, in presenza di particolari circostanze, di ricorrere alla trattativa privata, la colpa grave richiesta ai fini dell?affermazione della responsabilit? erariale, pu? legittimamente configurarsi solo a fonte di scelte immotivate ed irrazionali, esorbitanti dall? ambito in cui il ricorso alla trattativa privata ? prefigurato dallo stesso Legislatore come strumento per il miglior perseguimento dell?interesse pubblico. Ci? premesso, rileva il Collegio che effettivamente, la presenza di una clausola che prevedeva l?acquisizione del previo gradimento dell?altro socio ed il contestuale riconoscimento di un diritto di prelazione, poteva far ritenere integrate una di quelle particolari situazioni che legittimano il ricorso alla trattativa privata. Innegabilmente la presenza dei menzionati vincoli contrattuali poteva far ritenere che l?esperimento di una gara ad evidenza pubblica sarebbe stato vanificato dall?esercizio del potere di veto del socio privato alla vendita della quota societaria in favore di un terzo. In tale contesto, l?esperimento della gara avrebbe conseguito, del tutto verosimilmente, l?unico risultato di acquisire elementi di valutazione in ordine all?effettivo valore di mercato della partecipazione societaria; ma tale finalit?, invero pi? agevolmente perseguibile con il ricorso ad un sondaggio di mercato, non poteva di per s? giustificare il ricorso ad una procedura di gara ad evidenza pubblica. Il Collegio reputa, altres?, di dover evidenziare come non potesse ritenersi affatto pacifica la tesi, prospettata dalla Procura, della nullit? della clausola di gradimento dello statuto della Omissis s.r.l. per contrasto con l?art. 3 del R.D. n. 2440/1923, posto che ? la medesima norma invocata dalla Procura a legittimare, in presenza di particolari circostanze, il ricorso alla trattativa privata; quanto, poi, alla supposta nullit? della clausola di gradimento per violazione dell?art. 22 L. n. 281/1985, osserva il Collegio come all?epoca dei fatti non vi fosse una giurisprudenza univoca in ordine all? applicabilit? di tale previsione normativa alle societ? a responsabilit?: a titolo esemplificativo va rilevato che la piena legittimit? della clausola di gradimento era sostenuta da T. Roma 23.3.1988, T. Napoli 28.5.1997, App. Milano 29.9.1997, App. Torino 19.1.2001; la nullit? della pattuizione veniva invece affermata da T. Napoli 9.2.1993 e T. Novara 7.11.2000; una soluzione intermedia, secondo cui il rifiuto del gradimento avrebbe richiesto un? adeguata motivazione veniva invece sostenuta da T. Trani 26.7.1994 e App. Roma 19.3.1990. In definitiva, ? opinione del Collegio che nel variegato contesto giurisprudenziale dell?epoca, la presenza di pattuizioni (clausole di gradimento e di prelazione in favore del socio) idonee a vanificare l?interesse all?acquisto della partecipazione societaria da parte di soggetti terzi, poteva plausibilmente ritenersi una di quelle particolari circostanze che, ai sensi degli artt. 3 e 6 del R.D. n. 2440/1923, andavano a legittimare il ricorso alla trattativa privata. Vero ?, piuttosto, che la scelta della trattativa privata, ai sensi dell?art. 32 della legge n. 142/1990, avrebbe dovuto formare oggetto di una previa delibera consiliare autorizzativa della vendita della partecipazione societaria ed esplicativa delle particolari circostanze ritenute legittimanti la scelta di non procedere alla vendita nelle forme dell? evidenza pubblica: di tutto ci? non v?? traccia agli atti di causa. Nessuna delibera consiliare, infatti, autorizz? mai il sindaco alla trattativa privata con la Omissis s.p.a.; n? in alcun atto dell?Amministrazione, antecedente alla negoziazione, si diede mai contezza delle particolari circostanze ostative al ricorso alla gara pubblica o alla licitazione privata; quanto, poi, ai vincoli relativi alla trasferibilit? della partecipazione societaria che avrebbero dovuto suggerire il ricorso alla procedura negoziata, ? appena il caso di osservare che la problematica venne in evidenza al termine delle trattative gestite personalmente dal sindaco e solo in occasione della seduta consiliare del 6.3.2000, nella quale il Consiglio Comunale di Tezze fu sostanzialmente chiamato a ratificare gli accordi gi? definiti tra il L. e la Omissis s.p.a.Rilevato che l?iter procedurale della vendita della partecipazione societaria fu caratterizzato dal mancato rispetto delle regole minimali che governano la trattativa privata, rileva tuttavia il Collegio che il suddetto elemento non ? sufficiente ad integrare i presupposti della responsabilit? erariale, in mancanza della prova di un danno strettamente riconducibile alle richiamate violazioni procedimentali. Il tema in esame introduce al terzo ordine di rilievi dedotto dalla Procura Regionale, che attinge i convenuti L.L., G.Z., E. Livio T., Stelvio Z. e Michele S., per aver gli stessi consentito, con grave negligenza ed incuranza degli obblighi di servizio connessi ai rispettivi ruoli, la cessione della partecipazione societaria nella Omissis s.r.l. a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato, derivandone, da tanto, un grave pregiudizio economico per il Comune di Tezze. Venendo ad esaminare distintamente le posizioni dei convenuti, reputa il Collegio di doversi occupare, in primo luogo, della condotta del sindaco L., di cui emerge, con chiarezza, il ruolo di vero dominus dell?operazione di cessione della partecipazione societaria nella Omissis s.r.l. Orbene, risulta per tabulas, che il L., con la ricordata nota del 28.10.1999 e senza alcuna previa deliberazione di giunta, confer? all?ing. S. l?incarico di procedere alla stima del valore della partecipazione comunale nella Omissis s.r.l.; a seguito del deposito della perizia di stima, avvenuto in data 28.12.1999, lo stesso sindaco, sempre di propria iniziativa ed in assenza di una formale investitura, avvi?, di fatto, una trattativa con la Omissis s.p.a., manifestando la volont? dell?Amministrazione (peraltro non risultante in alcun modo espressa n? in delibere di consiglio, n? di giunta) di procedere all?alienazione della partecipazione societaria sulla base del prezzo risultante dalla perizia redatta dall?ing. S.; il sindaco L., poi, a seguito della nota con la quale la Omissis s.p.a.? manifest? il proprio interesse all?acquisto delle quote societarie, con lettera del 17.2.2000 diretta alla Omissis s.p.a., dichiar? – ancora una volta, in assenza di un previo deliberato collegiale -, che la giunta aveva valutato positivamente la proposta di acquisto. Giova incidentalmente rilevare che per quanto la trattativa fosse stata avviata senza alcuna formale legittimazione conferita dall?organo consiliare, ci? nonostante, nelle intenzioni dichiarate dallo stesso L. nella nota del 17.2.2000, essa integrava i presupposti di una vendita gi? conclusa, che richiedeva, per il suo definitivo perfezionamento, ?solo alcuni passaggi burocratici?, tali ritenendosi l?acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il parere dei revisori dei conti e la delibera del consiglio comunale. Analoghi caratteri di arbitrariet? e di contrariet? ai pi? elementari canoni di buona amministrazione connotarono la condotta del sindaco L. nella fase relativa alla determinazione del prezzo di vendita della partecipazione societaria. Come gi? ricordato, le trattative intervenute, in assenza di ogni autorizzazione, tra il sindaco L. e la Omissis s.p.a. avevano come riferimento il prezzo di lire 1.313.000.000, indicato nella perizia dell?ing. S.. Sin da subito, tuttavia, fu rappresentata al sindaco l?esigenza di acquisire nuovi elementi di conferma del valore indicato dal tecnico incaricato; emblematico, in tal senso, ? l?indirizzo espresso dalla commissione affari istituzionali, generali e bilancio, che nella seduta del 21.2.2000, evidenziava l?opportunit? di ?procedere all?acquisizione di ulteriori elementi in modo da poter integrare le valutazioni fatte nella perizia di stima redatta dall?ing. S.?, mentre un espresso invito ad acquisire l?offerta di un altro eventuale acquirente fu effettuato dai consiglieri F. e B.nella seduta del consiglio comunale del 6.3.2000. A tali sollecitazioni il L. oppose un atteggiamento di ostinata chiusura, rifiutando ogni opportuna cautela ai fini della verifica del valore attribuito dall?ing. S. alla partecipazione societaria del Comune di Tezze. A riprova di tale ingiustificato comportamento vale ricordare che nella seduta del consiglio comunale del 17.4.2000, a seguito dell?interpellanza con la quale il consigliere B.aveva evidenziato l?opportunit? di un parere scritto del collegio dei revisori sull?operazione di cessione della partecipazione societaria, ed espresso, nel contempo, alcuni dubbi in ordine alla legittimit? della deliberazione consiliare adottata il 6.3.2000, il sindaco, anzich? offrire gli opportuni e doverosi chiarimenti che la particolare rilevanza dell?operazione e la tutela prioritaria dell?interesse pubblico richiedevano, si limit? a dare lettura del verbale del collegio dei revisori del 28.3.2000 nonch? della nota del vice segretario comunale in data 15.4.2000, l?una assertiva di una incompetenza a provvedere in materia e l?altra confermativa del buon operato dell?amministrazione; nella medesima seduta, con pari ostinazione, contraria a quel principio costituzionale che impegna l?amministrazione ad adottare atti il pi? possibile rispondenti alla tutela dell?interesse pubblico, lo stesso sindaco – a fronte della richiesta del consigliere B., diretta ad ottenere un parere tecnico da parte del rag. Eliseo Livio T., presidente del collegio dei revisori, in relazione ad un errore di valutazione contenuto nella perizia di stima -, anzich? disporre ogni opportuno approfondimento utile a verificare la fondatezza di rilievi che facevano prefigurare un possibile danno per il patrimonio comunale, ritenne di poter risolvere il problema? considerando l?argomento non all?ordine del giorno. Non occorrono ulteriori riferimenti a fatti e circostanze, pure ampiamente documentati nella copiosa documentazione versata in atti (si vedano, in particolare, le trascrizioni dei verbali delle sedute consiliari del 6.3.2000 e del 14.4.2000), per avere altre conferme di una condotta che denota incuranza delle norme procedurali in materia di contratti pubblici, inadeguatezza nel processo di determinazione del valore di mercato della partecipazione societaria ed ostinato proposito di non consentire, in alcun modo, l? attivit? di verifica suggerita dalla commissione consiliare ?affari istituzionali, generali e di bilancio? del 21.2.2000, gi? prima della deliberazione consiliare del 6.3.2000,? e sollecitata a pi? riprese dai consiglieri F. e B.: istruttoria che rispondeva a quella fondamentale esigenza di cautela rivendicata dal consigliere F. nella seduta consiliare del 6.3.2000 (??stiamo vendendo un bene pubblico, che ? di tutti i cittadini, e dobbiamo essere sicuri che quello che ricaviamo ? il massimo??) e di cui andava riconosciuta sia l? opportunit?, data la rilevanza dell?operazione, che la doverosit?, quale misura essenziale di tutela dell?interesse pubblico a fronte dei rilievi evidenzianti un possibile errore di valutazione contenuto nella perizia di stima dell?ing. S.. Giova anche sottolineare come in risposta alla rappresentata esigenza di salvaguardare un bene appartenente al patrimonio comunale, il sindaco L., anzich? disporre iniziative concrete, trasparenti e documentate, idonee a superare i legittimi dubbi prospettati dal consigliere F., abbia riportato, peraltro solo verbalmente, notizie di contatti intervenuti con non precisate aziende del settore, le quali avrebbero evidenziato l?equit? del corrispettivo della vendita ? (vd. trascrizione del verbale consiliare verbale del 6.3.2000). L?inadeguatezza della gestione di tale fase procedimentale, emerge, anche, dalla decisione del sindaco di risolvere la delicata questione relativa alla stima della partecipazione societaria comunale sollevata dal B., incaricando lo stesso ing. S., autore della perizia di stima, di replicare alle contestazioni del consigliere comunale; il tutto, peraltro, senza che fosse presa minimamente in considerazione l?opportunit? di sospendere, in relazione al prefigurarsi di una possibile ragione di danno per il Comune di Tezze, i successivi passaggi procedurali che si richiedevano per il perfezionamento della vendita della partecipazione societaria (delibera dell?assemblea dei soci della Omissis s.r.l. e stipula dell?atto notarile di cessione). Decisamente rilevante ai fini dell?imputazione della responsabilit? erariale, si appalesa, anche, la condotta del convenuto Z., il quale intervenuto nella vicenda nella qualit? di responsabile dell?Area Amministrativa – Ufficio Segreteria (settore proponente) ed estensore del parere di regolarit? tecnica sulla delibera consiliare del 6.3.2000, avrebbe dovuto farsi promotore e garante del rispetto della regolarit?, imparzialit?, trasparenza e del buon andamento della procedura di vendita della partecipazione societaria. Va rilevato, per contro, che lo Z. non ebbe mai a rilevare alcunch? circa la regolarit? della trattativa – invero non autorizzata dall?organo consiliare e svolta in palese violazione del principio della separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione -, all?esito della quale il sindaco L. concord? con la Omissis s.p.a., in totale autonomia, i termini della vendita delle quote di partecipazione nella Omissis s.r.l.; lo Z., inoltre, non ebbe mai a rappresentare alcuna esigenza di carattere istruttorio, nonostante le sollecitazioni della commissione consiliare affari istituzionali, generali e di bilancio e la mancanza di una pronuncia del collegio dei revisori (individuato come passaggio necessario dallo stesso sindaco L. nella nota del 17.2.2000), ed esprimendo il parere favorevole per la regolarit? tecnica, pose le premesse per l?adozione da parte del consiglio comunale della delibera consiliare con la quale venne approvata la cessione delle quote di partecipazione nella Omissis s.r.l. Giova evidenziare che il medesimo atteggiamento di colpevole inerzia, palesemente contrario al dovere di assicurare la correttezza dell?azione amministrativa e l?efficienza della gestione, fu mantenuto dallo Z. durante tutto l?iter procedurale che port? alla vendita della partecipazione societaria comunale, osservandosi come nonostante i motivati richiami all?opportunit? di acquisire elementi di riscontro della stima redatta dall?ing. S., che dovevano far ritenere opportuna, secondo un criterio di buona amministrazione, l?acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, il vice segretario non ebbe ad assumere alcuna iniziativa propositiva, da ritenersi sicuramente esperibile sino al momento della stipulazione del contratto di vendita (25.5.2000). Sotto diverso e concorrente profilo va pure riconosciuta la grave negligenza dello Z. per non aver fornito ai consiglieri comunali presenti nella seduta del 6.3.2000, il testo aggiornato dell?art. 8 dello statuto societario della Omissis s.r.l.. Deve ritenersi, infatti, che l?allegazione dellaversione non pi? vigente della clausola di gradimento contribu? a determinare l?erroneo convincimento dei consiglieri comunali che bastasse il dissenso di un solo rappresentante del Comune in seno al consiglio di amministrazione della Omissis s.r.l. per impedire, anche in un momento successivo, la vendita della partecipazione societaria; convincimento desumibile dall?intervento con il quale il consigliere B., nella stessa seduta del 6.3.2000, richiam? l?attenzione dei colleghi sul fatto che lo statuto della Omissis s.r.l. subordinava il trasferimento della partecipazione comunale al consenso unanime del consiglio di amministrazione: circostanza, questa, che, secondo quanto affermato dallo stesso B., avrebbe consentito anche al consigliere nominato dalla minoranza di impedire la vendita della quota societaria. Atteggiamenti di inescusabile inerzia sono ravvisabili anche nella condotta dei revisori Eliseo Livio T., Michele S. e Stelvio Z., i quali abdicarono all?esercizio dei compiti loro attribuiti dalla legge con grave negligenza e trascuratezza. Al riguardo? giova evidenziare – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei revisori, che le problematiche afferenti la vendita della partecipazione societaria comunale, sia sotto il profilo giuridico che economico, rientravano, a pieno titolo, fra le competenze dell?organo di revisione, costituito, come ? noto, da professionisti muniti di specifica competenza tecnico contabile e scelti tra gli iscritti nell?albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e dei ragionieri; vero, ?, anche, che l?art. 57 della legge n. 142/1990 assegna ai revisori compiti che vanno ben oltre quello tradizionale, di attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, ricomprendendo la collaborazione con l?attivit? del consiglio comunale, nonch? funzioni di controllo rispetto all?attivit? degli organi esecutivi, di vigilanza sulla regolarit? della gestione, e di impulso, al fine di assicurare una migliore efficienza, produttivit? ed economicit? dell?azione dell?ente. Va peraltro rilevato che ai sensi dell?art. 105, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 77/1995, il collegio dei revisori svolge compiti di vigilanza sulla regolarit? contabile, finanziaria ed economica della gestione dell?ente relativamente all?acquisizione delle entrate, all?attivit? contrattuale, all?amministrazione dei beni, ed alla regolarit? dei procedimenti e dei relativi risultati. Ed ? appunto con riferimento all?adempimento di tali compiti che va verificata, in concreto, la condotta dei revisori. A giustificazione dell?operato del revisore T., l?avv. Livio Danni L. ha sostenuto come nessun effetto utile poteva sortire la richiesta di parere formulata dal consigliere B.con l?interpellanza del 20.3.2000, in quanto intervenuta successivamente alla delibera consiliare con la quale fu decisa la vendita della partecipazione societaria. Al riguardo, tuttavia, ? appena il caso di ricordare come il dibattito relativo alla dismissione della partecipazione societaria nella Omissis s.r.l. fu avviato alcuni mesi prima della delibera consiliare del 6.3.2000 (la delibera di conferimento dell?incarico all?ing. S. ? del 28.10.1999) e la rilevanza dell?argomento per la gestione finanziaria e patrimoniale di un comune di piccole dimensioni come quello di Tezze sul Brenta, era tale da far ritenere il collegio dei revisori doverosamente impegnato ad assumere tempestive iniziative di sorveglianza sul corretto svolgimento della procedura di vendita, facendo uso, se del caso, degli ampi poteri riconosciuti dall?art. 105, co. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 77/1995. In secondo luogo va rilevato come una presa di posizione del collegio dei revisori in ordine all? opportunit? di acquisire chiari ed intellegibili elementi di conferma del valore della quota societaria, avrebbe potuto sortire un effetto utile anche se espressa successivamente alla delibera consiliare del 6.3.2000, tenuto conto dell?iter procedurale richiesto per la vendita del cespite (manifestazione del gradimento da parte dei soci della Omissis s.r.l. e stipulazione del contratto di vendita). Sulla base delle suesposte considerazioni, deve conclusivamente ritenersi che i revisori consapevolmente e deliberatamente omisero di esaminare una questione che rientrava nelle proprie competenze, non preoccupandosi di approfondire, con la diligenza professionale propria del mandatario, richiesta dall? art. 57 della legge n. 142/1990, gli aspetti procedurali ed i contenuti di una dismissione avente importanti riflessi sulla finanza del comune; essi, inoltre, restarono impassibili di fronte ai rilievi formulati dal consigliere B.che evidenziavano il pericolo di conseguenze pregiudizievoli per l?ente, ed inerti nell? assumere iniziative utili ad acquisire un?adeguata cognizione dei termini della questione sollevata dal consigliere comunale, s? da poter attivare, nell?esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette ovvero di carattere propositivo, finalizzate alla miglior tutela delle risorse della collettivit? locale. Atteggiamenti inescusabili, comprovati dal verbale del 28.3.2000? (espressione emblematica, questa, del tentativo dei revisori di sottrarsi agli obblighi di consulenza e di garanzia che fanno capo all?organo di revisione, con un?interpretazione distorta della legittima richiesta formulata dal consigliere B.), in relazione ai quali appaiano prive di ogni valenza esonerativa dei consequenziali profili di responsabilit?, le affermazioni del revisore S., secondo cui la stima dell?ing. S. sarebbe stata esaminata e ritenuta corretta anche in relazione alle risultanze del conto patrimoniale del Comune; a tal riguardo ? appena il caso di sottolineare che se la stima dell?ing. S. fu effettivamente presa in esame (del risultato di tale indagine, invero, non v?? alcuna traccia negli atti del consiglio e della giunta comunale, del collegio dei revisori e nelle dichiarazioni dei protagonisti della vicenda) non potrebbe non affermarsi il difetto di diligenza professionale del revisore per non aver riconosciuto l?evidente errore nella valutazione delle immobilizzazioni materiali commesso dal tecnico incaricato, sul quale ci si soffermer? nel prosieguo. Nell?ambito del collegio dei revisori, le maggiori responsabilit? vanno imputate al T., non solo in quanto presidente del collegio e, dunque, soggetto investito della concertazione delle iniziative pi? opportune ai fini dell?espletamento dei compiti istituzionali dell?organo di revisione, ma anche in relazione alla condotta colposamente inerte tenuta dallo stesso, a seguito della richiesta di collaborazione formulata dal B.nel consiglio comunale del 17.4.2000. Acclarato, dunque, in capo ai convenuti L.L., G.Z., Eliseo Livio T., Michele S. e Stelvio Z., un atteggiamento connotato da inescusabile inerzia e trascuratezza nell?adempimento dei doveri connessi alla corretta gestione del patrimonio comunale, e venendo ad esaminare il profilo del danno erariale, osserva il Collegio che la Omissis s.p.a., dopo aver acquistato al prezzo di lire 1.360.000.000 (pari ad euro 702.381,38) il 45% della partecipazione in mano pubblica nella Omissis s.r.l., a distanza di soli due anni dall?acquisto, ebbe a rivendere l?intera societ? all?OMISSIS s.p.a. per il prezzo di euro 7.891.451,37: l? enorme plusvalenza realizzata dalla societ? acquirente smentisce, senza ombra di dubbio, l?erronea previsione del sindaco L. circa le prospettive del valore della Omissis s.r.l. in relazione all?imminente approvazione della normativa di recepimento della direttiva comunitaria n. 98/30/CE in materia di mercato interno del gas naturale. Tenendo conto, tuttavia, dei differenti contesti in cui si collocano le due vicende e della diversit? dell? oggetto delle cessioni (quella in favore della OMISSIS riguardava l? intera partecipazione societaria nella Omissis s.r.l., peraltro in assenza dei vincoli alla trasferibilit? delle quote presenti nella prima vendita), il Collegio reputa di non poter utilizzare, quale utile riferimento ai fini della determinazione del valore della quota di partecipazione comunale, il corrispettivo pagato dall? OMISSIS s.p.a.? Ed invero giova rilevare che il suddetto parametro non risulta utilizzato nemmeno dal requirente, che per la stima del valore della quota societaria in mano pubblica, seguendo l?impostazione data dal consulente di parte dott. C., ha adottato lo stesso criterio di valutazione misto patrimoniale reddituale seguito dall?ing. S., pur rettificando, in applicazione di pacifici principi di valutazione aziendale, la stima di taluni cespiti. Ci? premesso, venendo ad esaminare la perizia di stima dell?ing. S. del 27.12.1999, posta a fondamento della determinazione del prezzo di vendita della partecipazione societaria comunale, rileva il Collegio che la stessa contiene un evidente errore di valutazione: con riferimento alle immobilizzazioni materiali, che costituiscono la voce pi? cospicua dell?attivo patrimoniale, risulta, infatti, che la determinazione della relativa plusvalenza sia stata effettuata ponendo a raffronto il valore degli impianti, determinato in lire 6.581.700.000, con quello del loro costo storico, pari a lire 4.546.534.567. Orbene, non sembra revocabile in dubbio che il metodo di valutazione adottato dal S. sia contrario ai comuni principi della dottrina economico aziendale oltre che alle indicazioni espresse dall?art. 2426 c.c. Ed infatti, ai fini di una corretta valutazione del cespite, lo stimatore avrebbe dovuto tener conto del valore non ancora ammortizzato delle immobilizzazioni materiali: il risultato di tale operazione – nella condivisibile valutazione espressa dal dott. C., che assume quali riferimenti utili ai fini della stima, il valore a nuovo dell?impianto ipotizzato nella perizia dell?ing. S. (lire 6.581.700.000) ed il valore residuo al netto degli ammortamenti come risultante del bilancio della Omissis s.r.l. (1.102.520.521) – conduce alla determinazione di una plusvalenza complessiva di lire 5.479.199.880, il cui 45%, corrispondente alla partecipazione societaria in mano pubblica, ? pari a lire 2.465.639.946. Determinata, nei termini innanzi esposti, la plusvalenza relativa alle immobilizzazioni materiali e facendosi applicazione del criterio di valutazione misto patrimoniale reddituale, ritenuto da questo Collegio il pi? idoneo ai fini della stima del bene in esame, deve ritenersi condivisibile la stima della partecipazione societaria comunale nella misura indicata nella perizia del dott. C., per un importo di euro 1.319.098,98 prima dell?applicazione dello ?sconto di minoranza?; per quanto concerne, invece, tale peculiare voce, reputa il Collegio di dover modificare la percentuale del 15% indicata dai periti S. e C., portandola al 25%, secondo un apprezzamento che tiene conto non solo dei limitati poteri connessi alla partecipazione societaria di minoranza, ma anche dei forti condizionamenti posti dallo statuto societario alla trasferibilit? della quota (clausole di gradimento e di prelazione), elementi di cui va riconosciuta l?idoneit? a determinare un effetto dissuasivo all?acquisto e, conseguenzialmente, la compressione del prezzo teorico della partecipazione societaria. Deve rimarcarsi, in ogni caso, che nel contesto temporale della vicenda, la determinazione del valore della partecipazione non poteva che essere agganciata ad una rigorosa valutazione economico-aziendale, tenuto conto dell?estrema aleatoriet? dei criteri fondati su valutazioni prognostiche degli effetti di una normativa in itinere, e ritenendosi, in ogni caso, ingiustificato e non aderente all?interesse pubblico diretto alla migliore valorizzazione del cespite, l?adozione del c.d. criterio prudenziale di valutazione dei beni, richiesto dall?art. 2423bis c.c. a tutela dei terzi creditori, ed espressivo, per sua natura, di una stima cauta e, quindi, tendenzialmente inferiore al reale valore di mercato di bene. Sulla base delle suesposte considerazioni, il valore di mercato della partecipazione del Comune di Tezze sul Brenta nella Omissis s.r.l. all?epoca della stima effettuata dall?ing. S., va quantificato in euro 989.324,23. Ai fini della determinazione del danno risarcibile, dal suddetto importo di euro 989.324,23 va detratta la somma di euro 678.107,91 (lire 1.313.000.000) incassata dal Comune di Tezze per la cessione della quota societaria, secondo la stima effettuata dall?ing. S.; ? del tutto evidente, infatti, che nella determinazione della minor somma incassata dal comune a fronte del valore di mercato della quota societaria, non possano considerarsi le maggiorazioni di prezzo offerte dalla Omissis s.p.a. in relazione a benefici non strettamente pertinenti alla valutazione del cespite (lire 37.000.000 per la proroga della concessione di distribuzione del gas, come da lettera della Omissis s.p.a. del 24.1.2000; lire 10.000.000, quale risarcimento dei mancati introiti del Comune relativi alla gestione della Omissis s.r.l. per i primi mesi dell?anno, secondo quanto previsto dalla delibera di giunta del 22.5.2000): sulla base di tali premesse, il danno erariale riferibile alle condotte del sindaco, del vice segretario comunale e dei revisori, inadeguate a gestire secondo criteri di buona amministrazione la dismissione della partecipazione societaria e ad impedire il paventato rischio di vendere il cespite ad un prezzo largamente inferiore rispetto al valore di mercato, pu? stimarsi in complessivi euro 311.216,32. Quanto alla determinazione del danno addebitabile agli odierni convenuti secondo il principio della responsabilit? parziaria (art. 1 quater della legge n. 20/1994), reputa il Collegio di dover valutare la quota riferibile all? apporto causale dato dai consiglieri comunali che, nella seduta del 6.3.2000, deliberarono l?approvazione della perizia di stima redatta dall?ing. S. e la cessione della quota in favore della Omissis s.p.a. Ed infatti, per quanto la Procura, a seguito della notifica dell?invito a dedurre e delle controdeduzioni degli interessati, abbia escluso in capo ai consiglieri che votarono in senso favorevole alla cessione della partecipazione societaria, la sussistenza degli elementi necessari ai fini della contestazione della responsabilit? erariale, non ? revocabile in dubbio che il voto del consiglio comunale con il quale fu deliberata la vendita della partecipazione societaria, assunse un ruolo decisivo nello sviluppo e nell?esito finale della vicenda. L?incidenza di tale apporto nella determinazione dell?evento dannoso pu? essere stimata nella misura del 40% dell?intero danno accertato; la parte restante va imputata, nella misura del 40% dell?intero e per l? importo di euro 124.486,52 al sindaco L.L., stante il ruolo indiscusso di ideatore ed organizzatore dell? operazione; quanto, invece, agli altri convenuti, tenuto conto dell?effettivo contributo causale di ognuno, il Collegio reputa di dover imputare a G.Z. il 10% del danno, per un importo pari a euro 31.121,16 , ad Eliseo Livio T. il 4% del danno, per un importo pari ad euro 12.448,65 ed ai revisori Michele S. e Stelvio Z., il 3% del danno, pari ad un importo, pro capite, di euro 9.336,48. Venendo ad esaminare il quarto profilo di censura, afferente l?asserita, ingiustificata rateizzazione concessa dalla giunta comunale in favore della Omissis s.p.a. per il pagamento del corrispettivo della cessione, la tesi accusatoria deve ritenersi fondata: ed invero, la rateazione disposta dalla giunta comunale nella seduta del 22.5.2000 non trovava alcun titolo giustificativo, palesandosi come atto contrario a quell?elementare regola di buona amministrazione che avrebbe richiesto l?acquisizione del prezzo contestualmente alla vendita della partecipazione societaria. N?, a superare tale rilievo vale l?argomentazione addotta dagli assessori T.A., B.G., G.F. e L.M., tesa a dimostrare che la suddetta dilazione rappresentava, in realt?, il compenso concordato con la Omissis s.p.a. per lo spostamento della centralina del gas metano: ostano, all?accoglimento della tesi difensiva, non solo il carattere ?gratuito? di tale lavoro, espressamente riconosciuto dalla Omissis s.p.a. nella nota del 3.3.2000, ma anche l?assoluta mancanza di un accordo (si ricorder? che i contratti stipulati dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam), da cui possa desumersi la concreta regolamentazione del rapporto e le obbligazioni assunte dalle parti contraenti: ne consegue, da tanto, che la rateazione del corrispettivo della vendita accordata dalla giunta comunale in favore della societ? acquirente ? da ritenersi del tutto ingiustificata e fonte di danno per il Comune di Tezze. In ordine alla determinazione del relativo pregiudizio economico, il Collegio reputa non condivisibile la quantificazione effettuata dal dott. C., nella parte in cui il consulente della Procura sottrae dall?importo complessivo degli interessi di dilazione del corrispettivo della cessione, la parte relativa agli interessi asseritamente dovuti dal Comune di Tezze alla Omissis s.r.l. in relazione ad un debito residuo dell?ente: al riguardo ? appena il caso di rilevare che il debito erariale degli odierni convenuti – debito riconducibile alla mancata, tempestiva acquisizione del corrispettivo della cessione -, non pu? formare oggetto di compensazione con una presunta partita debitoria per interessi legali dovuti dall?ente danneggiato nei confronti di un soggetto terzo. Poste tali premesse, osserva il Collegio che in mancanza di una prova concreta del danno subito dall?Amministrazione in relazione alla mancata acquisizione, sin dalla data della stipula del contratto di vendita, della somma di lire 1.360.000.000, il pregiudizio evidenziato dalla Procura possa essere determinato, in via equitativa, con riferimento all?importo degli interessi da differimento – calcolati sulle due tranches di 680.000.000, pagate rispettivamente al 31.7.2000 ed al 31.10.2000 -, diminuiti di un terzo; il relativo danno risulta quantificabile, in definitiva, in euro 3.674,49 (lire 10.672.222 – 1/3 = 7.114.814). Per quel che concerne l?addebito di tale voce di danno, osserva il Collegio di dover valutare, sotto il profilo causale ed in via meramente incidentale, in quanto non considerata dalla Procura Regionale, la condotta della rag. Clara C., la quale – pur in mancanza di un titolo idoneo a giustificare la mancata, tempestiva acquisizione del corrispettivo della vendita -, ebbe ad esprimere il parere favorevole di regolarit? contabile alla delibera di giunta del 22.5.2000: l?incidenza causale del parere espresso dalla rag. C., elemento che indubbiamente favor? l?approvazione della delibera di giunta, pu? essere valutata nella misura del 10% del danno. Per quanto concerne i convenuti L.L., Z.G., T.A., B.G., G.F. e L.M., osserva il Collegio come la delibera di giunta del 27.4.2000 sia riconducibile, nel suo contenuto, alle trattative condotte in prima persona dal sindaco L., il quale, in considerazione del suddetto apporto causale, ? chiamato a rispondere nella misura del 40% del danno, per un importo pari a euro 1.469,79; allo Z., che ebbe ad esprimere il parere di regolarit? tecnica, agevolando, con la propria valutazione favorevole, l?approvazione della delibera, va addebitato il 10%, del danno, per un importo pari a euro 367,44 mentre agli assessori T.A., B.G., G.F. e L.M., che approvarono la suddetta delibera che, del tutto ingiustificatamente, disponeva, in favore della societ? acquirente, la dilazione del corrispettivo della vendita, va imputato l? 8% del danno, per un importo, pro capite, di euro 293,95; nella stessa misura dell?8% va determinata la quota teorica imputabile all?assessore L.M., che la Procura non ha convenuto in giudizio, avendo il L. riconosciuto la propria responsabilit? in sede di audizione istruttoria e versato, a seguito della quantificazione del danno erariale effettuata dalla Procura Regionale, la somma di euro 423,04. Gli importi di cui sopra vanno maggiorati della rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., dalla data del fatto dannoso, che si individua nel momento della vendita della partecipazione societaria (25.5.2000), alla pubblicazione della sentenza; da tale data e sino all?effettivo soddisfo sono dovuti i soli interessi legali sulla sorte capitale e sulla rivalutazione monetaria. L?inescusabile trascuratezza nell?adempimento dei doveri di servizio a tutela del patrimonio comunale non consente l?esercizio del potere riduttivo per i sigg.ri L.L., G.Z., T.E., S.M. e Z.S.; la particolare tenuit? della condanna non giustifica la chiesta riduzione degli importi addebitati ai sigg.ri T.A., B.G., G.F. e L.M.. ??Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono addebitate, per il 40% a L.L., per il 15% a Z.G., per il 9% a T.E., per l? 8% a S.M., per l? 8% a Z.S. e per il restante 20%, in parti uguali, ai sigg.ri T.A., B.G., G.F. e L.M.. ( Omissis )
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