Con la recente sentenza n. 7024/2006, la S.C. ha ritenuto che qualora l’ assessore regionale alla sanità, violando i doveri inerenti alla carica rivestita, ometta l’ adozione delle iniziative necessarie per il tempestivo pagamento dei crediti vantati dai farmacisti convenzionati nei confronti delle U.S.L. nell’ asserita attesa di interventi del governo centrale, egli ne risponde a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale rapportato al maggior importo dovuto a titolo di oneri accessori di legge e spese legali. Qualora non si verta in ipotesi di sindacato su una scelta effettuata dalla Amministrazione rispetto ad altra possibile, bensì si addebiti alla P.A. l’ assoluta inerzia per avere disatteso di operare qualsivoglia scelta tale da tenerla indenne da danno, sussiste la giurisdizione contabile e non è invocabile l’ esimente della insindacabilità delle scelte discrezionali, atteso che non si controverte sull’ uso del potere discrezionale, bensì sul mancato esercizio di esso.
La Cassazione evidenzia che l’ opzione per la via dell’ assoluta inerzia concorre in modo significativo sotto il profilo causale all’ aggravamento del danno pubblico, in quanto l’ assessore regionale alla sanità ha l’ obbligo di orientare e di sollecitare l’ attività dell’ organo di governo, mentre, nella specie, si era limitato ad una mera informativa di Giunta senza che alla stessa seguissero azioni più determinate, nonostante la certezza del fatto dannoso. Con ciò condividendosi l’ iter logico seguito dalla Corte dei Conti nella sentenza di condanna resa in prime cure, soltanto parzialmente riformata in appello con riduzione dell’ ammontare dell’ importo dovuto, si osserva che il pagamento dei debiti costituisce atto dovuto ed integra attività vincolata non discrezionale tale da esigere nel buon amministratore una diligenza massima. Pertanto, laddove siano carenti disponibilità di cassa, occorre l’ adozione di iniziative idonee a scongiurare, quantomeno parzialmente, le conseguenze pregiudizievoli connesse all’ inadempimento. Ne deriva la non sussistenza dell’ eccepito difetto di giurisdizione contabile, perché l’ addebito di colpa non comportava indebita contestazione alcuna sull’ uso dei poteri discrezionali della P.A., ma la mancanza di scelta fra i vari comportamenti dovuti che avrebbero potuto diminuire il danno. In sostanza, si sindaca l’ assoluta inerzia tenuta dall’ organo politico. La questione sottoposta al vaglio della S.C. consente alla Corte di pronunziarsi sulla portata dell’ espressione “insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali” dettata dall’ art. 1, comma 1°, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, per il giudizio di responsabilità ricostruendo l’ evoluzione giurisprudenziale della tematica. Secondo un primo indirizzo pluriennale, “l’ area insindacabile in sede di giudizio di responsabilità della discrezionalità era segnata dal rispetto dei fini istituzionali dell’ ente. Il compito assegnato al giudice contabile in tale giudizio non si estendeva, pertanto, ad un controllo sulle concrete articolazioni dell’ agire amministrativo, potendosi verificare soltanto se l’ organo avesse agito per la cura degli specifici interessi pubblici ad esso affidati in via primaria”. Di poi, con la sentenza n. 14488/2003, le S.U. abbandonano tale impostazione stante che la nozione di discrezionalità deve considerarsi unitaria onde non subire allargamenti nel caso specifico del giudizio di responsabilità, nel quale il controllo della conformità a legge della azione amministrativa deve riguardare anche l’ aspetto funzionale di quest’ ultima, vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti rispetto ai fini imposti, in via generale o specifica, dal Legislatore. L’ art. 1 della L. n. 20/1994 succitato va dunque correlato all’ art. 1 della L. n. 241/1990, che stabilisce che l’ esercizio della attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficienza, criteri che assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità. La violazione di siffatti criteri può assumere rilievo anche nel giudizio di responsabilità amministrativa, essendo l’ illegittimità dell’ atto amministrativo presupposto necessario anche se non sufficiente della colpevolezza dell’ autore. Quest’ orientamento, peraltro, è condiviso dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La sentenza n. 7024/2006 – in adesione al secondo orientamento come sopradescritto – si premura di osservare ulteriormente che la formula dell’ art. 1 succ. non contiene alcun principio innovativo, essendo l’ insindacabilità da parte di qualunque giudice delle scelte discrezionali affidate alla P.A., un principio immanente nell’ ordinamento costituzionale, fondato sul principio di legalità dell’ amministrazione e su un controllo giurisdizionale di quest’ ultima che non può travalicare in esercizio di attività amministrativa. Dall’ esigenza di riconduzione dell’ esercizio del potere discrezionale al principio di legalità discende, altresì, che lo stesso non può consistere in mero arbitrio e che devono essere assicurate le varie forme possibili di sindacato indiretto ( ad esempio dell’ eccesso di potere nelle sue varie forme ), in qualunque sede giurisdizionale. Il sindacato della Corte dei Conti in sede di giudizi sia di responsabilità che di conto deve dunque estendersi anche alle singole articolazioni dell’ agire amministrativo escludendone solo quelle in relazione alle quali la legge attribuisce alla Amministrazione una scelta elettiva fra diversi comportamenti, negli stretti limiti di tale attribuzione. Premesso che di discrezionalità può correttamente parlarsi solo in relazione ad attività di rilievo pubblicistico, è indubbio che nel caso in esame ricorra discrezionalità in senso proprio dato che le scelte organizzatorie e comportamentali, compiute ( o da compiersi ) per pervenire ad un corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla spesa farmaceutica, attengono alla sfera autoritativa.
Aggiungasi che sulla configurazione di spazi discrezionali e quindi di aree di insindacabilità svolgono un effetto essenziale conformatore i principi di economicità e di efficacia di cui all’ art. 1 della L. n. 241/1990, i quali non esprimono un mero ed enfatico richiamo ai principi di legalità e di buona amministrazione di cui all’ art. 97 Cost., bensì costituiscono vere e proprie regole giuridiche, melius una regola di legittimità della azione amministrativa. La verifica della loro osservanza da parte dell’ Amministrazione non può peraltro comportare un controllo che vada al di là della ragionevolezza. La Cassazione – con sentenza n. 5/2001 – aveva già affermato che il controllo giurisdizionale di legittimità comporta, oltre alla verifica sulla corretta interpretazione, anche quella sulla applicazione. Perciò, uno scorretto esercizio del potere di riesame sulla applicazione delle clausole generali contenuta nell’ art. 1 della L. n. 241/1990 è error in iudicando, non denunciabile in cassazione quale vizio attinente alla giurisdizione, mentre non è qualificabile quale invasione della sfera discrezionale.
Da quanto sopra deve concludersi che non vi sia stato alcun sindacato diretto di discrezionalità, bensì che l’ addebito mosso all’ assessore regionale alla sanità ( nella specie della Calabria ), non sia quello di aver effettuata una scelta anziché un’ altra, ma di avere omesso qualunque scelta. L’ adempimento dei debiti pecuniari della P.A. , qualunque sia la fonte di questi ultimi, si configura come attività vincolata non discrezionale. Ergo: l’ esperimento delle procedure pubbliche di liquidazione e controllo della spesa non evita la mora della Amministrazione ( Cass. S.U. n. 4071/1979 ). “ Il chè significa che il mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie, pur se lo stesso può avvenire, come nella specie, attraverso procedimenti amministrativi alternativi, può costituire condotta illegittima quale fonte di responsabilità erariale, con conseguente esistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, soprattutto nel caso in cui l’ amministrazione non abbia fatto ricorso ad alcuna delle scelte organizzatorie e/o procedimentali ad essa alternativamente concesse dalla legge. Mentre sarebbe esclusa dal sindacato giurisdizionale – implicando un diretto controllo su valutazioni discrezionali – la scelta tra tali soluzioni, nel caso in cui la stessa non comportasse una verifica circa l’ osservanza dei principi di economicità e di efficacia. Nella specie, però, appare evidente che l’ elencazione, da parte dei Giudici contabili, delle diverse soluzioni possibili costituiva, non già un sindacato sulle scelte effettuate, ma soltanto una prospettazione della possibilità di un più tempestivo adempimento, valutazione che riguardava soltanto il merito”.
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