Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la puglia – del. N. 6/2005 – le misure adottate dalle aziende sanitarie locali della provincia di Bari a seguito della approvazione da parte della sezione del controllo della relazione sull’ andamento

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L’ allegata delibera – da leggersi unitamente alle nn. 4 e 5/2005 della stessa Sezione – concerne invece le misure in concreto adottate dalle A.S.L. incise a seguito della approvazione della relazione della Corte dei Conti sull’ andamento della spesa del personale.
 
 
 
 
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
 
Deliberazione n.6/2005
 
La Sezione Regionale di controllo per la Puglia composto dai seguenti magistrati:
 
Dott. Domenico Zuppa                Presidente
Dott. Giuseppantonio Stanco        Consigliere
Dott. Michele Grasso                   Consigliere (rel.)
Dott. Niceta Vincenzo Scurti         Consigliere
 
 
Nell’adunanza pubblica del 28 giugno 2005;
 
visto l’art.100, comma 2, della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l’art. 3, commi 4, 5 ed 8, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;
visto l’art.48, comma 7, del d.leg.vo 30 marzo 2001, n.165;
visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n.131;
visto il regolamento delle Sezioni riunite, approvato con deliberazione n.14 del 16 giugno 2000, che disciplina l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, così come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n.2 del 3 luglio 2003;
vista la delibera n.1 del 9 marzo 2004 della Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la quale è stato approvato il programma annuale di controllo per il 2004;
vista l’ordinanza n. 4 del 24 maggio 2005, con la quale il Presidente ha convocato, per la data odierna, la seduta pubblica della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, per l’approvazione della relazione riguardante “Le misure adottate dalle Aziende sanitarie locali della provincia di Bari a seguito dell’approvazione da parte della Sezione del controllo della relazione sull’andamento della spesa del personale”.
 
Sono presenti:
il Vice Presidente della Giunta Regionale dott. Alessandro Frisullo;
Il Dirigente dell’area personale dell’Asl BA/4, dott. Michele Zambetta;
Il Direttore Generale dell’Asl BA/5, dott. Santo Montedoro;
Il Direttore Amministrativo dell’Asl BA/5, dott. Leonardo Di Girolamo;
 
Udito il Consigliere relatore, Cons. Michele Grasso;
 
delibera
 
di approvare la relazione definitiva riguardante “Le misure adottate dalle Aziende sanitarie locali della provincia di Bari a seguito dell’approvazione da parte della Sezione del controllo della relazione sull’andamento della spesa del personale”;
 
ordina
 
che copia della presente deliberazione, con l’allegata relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori interessati nonché ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali interessate.
 
Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2005.
                                               Il Presidente
                                          f.to Domenico ZUPPA
Il Magistrato relatore
           f.to Michele Grasso
 
                                                  Depositata in Segreteria il
                                                Il Direttore della Segreteria
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        f.to Carmela DORONZO


1 – Premessa. 2
 
2 – Collegio sindacale. 2
 
3 – Altre misure adottate dalle Aziende Sanitarie Locali4
 
4 – Applicazione dell’art.34 della legge 289/99 e dell’art.8                        della l.r. 19/03……………………….……………………………….………….6

 
Le misure adottate dalle Aziende Sanitarie Locali
della Provincia di Bari a seguito dell’approvazione,
da parte della Sezione del Controllo, della relazione sull’andamento della spesa del personale ee rideterminazione delle dotazioni organiche
 
 
 
La Sezione del Controllo ha approvato, con Deliberazione n.2/04, la verifica sull’andamento della spesa del personale delle Aziende Sanitarie Locali della provincia di Bari. Non avendo queste ultime comunicato, ai sensi dell’art.3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.20, le misure adottate, questa Sezione ha attivato un’indagine istruttoria al fine di conoscere gli adempimenti posti in essere dalle aziende medesime.
Si è ritenuto, inoltre, di analizzare per dette azienda sanitarie gli adempimenti previsti dalla legge del 27 dicembre 2002, n.289 e dalla legge regionale del 25 agosto 2003, n.19, relativamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche.
 
 
La relazione approvata con Deliberazione n.2/04 ha evidenziato come in tutte le aziende sanitarie locali della provincia di Bari, nel periodo oggetto dell’indagine, abbia operato illegittimamente in regime di prorogatio il collegio dei revisori previsto dal Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n.502, senza che questo, invece, fosse sostituito dal collegio sindacale, ai sensi dell’art.3 del Decreto Legislativo del 19 giugno 1999, n.229. La mancata costituzione del collegio sindacale è da imputare alla Regione Puglia, la quale non aveva provveduto a designare i componenti di propria spettanza.
La Regione Puglia, a seguito delle osservazioni di questa Sezione, ha designato i componenti sindaci con D.G.R. n.344 del 24 marzo 2004.
Pertanto, relativamente alla costituzione del collegio sindacale, la situazione in ciascuna Azienda sanitaria locale della provincia di Bari è la seguente:
 
1)     Asl BA/1: il collegio sindacale è stato costituito con Deliberazione n. 1294 del 24 settembre 2004 e la prima riunione è stata convocata per il 14 ottobre 2004. Fino a tale momento ha continuato a riunirsi illegittimamente il collegio dei revisori precedentemente costituito.
2)     Asl BA/2: il collegio sindacale è stato costituito con Deliberazione n. 776 del 29 giugno 2004 ed è stato insediato il 19 luglio 2004. Fino a tale data ha continuato ad operare illegittimamente il collegio dei revisori precedentemente costituito.
3)     Asl BA/3: il collegio sindacale è stato costituito solo recentemente a causa della designazione, da parte della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, di un componente che, avendo fatto parte del precedente collegio dei revisori, non poteva, ai sensi dell’art.9 della legge regionale del 5 dicembre 2001, n.32, essere designato nel nuovo collegio sindacale. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sez.I Bari, a seguito di ricorso presentato dal componente designato dalla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, con ordinanza cautelare n.138 del 10 febbraio 2005, ha provvisoriamente ritenuto valida la designazione effettuata.
4)     Asl BA/4: il collegio non è stato costituito a causa della mancata designazione del componente di spettanza del Ministero della Salute. L’azienda ha informato la Regione di tale situazione (senza che questa provvedesse a costituire il collegio straordinario) ed ha più volte sollecitato il Ministero competente ad effettuare la designazione ad esso spettante. Attualmente continua ad operare illegittimamente il collegio dei revisori precedentemente costituito, non avendo la Regione Puglia provveduto a costituire il collegio straordinario ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 19 giugno 1999, n.229.
5)     Asl BA/5: il collegio sindacale è stato costituito con Deliberazione n.947 del 5 ottobre 2004. Fino a tale data ha operato illegittimamente il collegio dei revisori precedentemente costituito.
In conclusione questa Sezione non può non ribadire il principio affermato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.208 del 4 maggio 1992, secondo il quale “Un’organizzazione caratterizzata da un abituale ricorso alla prorogatio sarebbe ben lontana dal modello costituzionale: se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un’eventuale prorogatio di fatto sine die, demandando all’arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario, violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità e del buon andamento”.
Conseguentemente l’attività esplicitata dai collegi dei revisori in regime di prorogatio non ha alcuna rilevanza giuridica, come disposto dal Decreto legge del 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, in legge il 15 luglio 1994, n.444, il quale ha indicato in 45 giorni il termine massimo di prorogatio degli organi amministrativi.
           
 
Di seguito si evidenziano le misure adottate e le spiegazioni formulate dalle aziende sanitarie relativamente alle altre tematiche analizzate dalla verifica dell’andamento della spesa del personale.
Per ciascuna Azienda Sanitaria Locale il quadro è il seguente:
Asl BA/1:
1)     relativamente alla dotazione organica rideterminata al 31/8/00 le incongruenze accertate sono dipese dal computo delle unità corrispondenti ai Lavoratori socialmente utili successivamente espunte dal calcolo su richiesta della Regione. Per ciò che concerne il 2001 l’incongruenza è dipesa dal mancato calcolo dei posti vacanti. Per il 2002 il dato della dotazione organica è diverso da quello indicato dalla Regione poiché si è proceduto alla rideterminazione provvisoria ai sensi dell’art.34 della l.r. del 7 marzo 2003, n.4.
2)     Per il personale in servizio il dato relativo al 2000 era incongruente perché teneva conto del movimento del personale nel corso dell’anno e non il personale in servizio al 31/12/00.
3)     Per il lavoro straordinario le prestazioni sono state tutte ricondotte nei limiti individuali contrattualmente previsti ed il numero complessivo di ore effettuate nel 2003 ha registrato un decremento rispetto all’anno precedente.
Asl BA/2:
1)     Relativamente alla dotazione organica ed alla spesa del personale tutte le incongruenze evidenziate dalla relazione sono state superate con l’adozione del provvedimento n.1144 del 17 novembre 2003 con il quale si è definita la dotazione organica ed il suo costo nel rispetto dei limiti e vincoli imposti dall’art. 34 della legge 289/02 e dall’art.8 della legge regionale del 25 agosto 2003. n.19.
2)     Per ciò che concerne la dirigenza i dati relativi ai compensi percepiti dai dirigenti hanno risentito del fatto che i fondi per retribuire le indennità contrattuali sono stati definiti con ritardo rispetto all’epoca in cui i contratti hanno avuto vigore e pertanto solo in anni successivi sono state erogate le somme previste dai fondi relativi ad anni precedenti e non ancora liquidate: pertanto non tutte le somme erogate in ciascun anno sono di competenza di quello stesso esercizio finanziario.
3)     Per le consulenze esterne si conferma l’andamento decrescente circa il numero delle stesse, andamento confermato dal mancato rinnovo nel corso del 2003 e del 2004 di numerose consulenze.
4)     Anche per gli incarichi legali l’andamento è decrescente poiché l’azienda ha affidato ad un proprio dipendente l’incarico di legale con decorrenza dall’11/8/03 ed inoltre è stato assunto un dirigente avvocato in data 1/9/04.
5)     Per lo straordinario l’anomala situazione evidenziata dalla relazione è venuta meno e non è più riscontrabile negli anni successivi.
Asl BA/3:
Al momento in cui si scrive non ha inviato alcuna documentazione se non quella concernente la tematica relativa al collegio sindacale- collegio dei revisori.
Asl BA/4:
L’Asl BA/4 non ha inviato alcuna documentazione rinviando a quanto presentato nel corso della verifica.
 
 
Asl BA/5:
Il nucleo di valutazione ha preso atto delle incongruenze riscontrate nella relazione ritenendole fondate. Fa presente, però, che il nucleo di valutazione ha operato con scarso personale delegando, pertanto, agli uffici aziendali competenti la trasmissione dei dati.
 
 
         Tutte le Aziende Sanitarie Locali della provincia di Bari hanno dato attuazione a quanto disposto dalle norme sopra indicate nel modo che segue:
 
         Asl BA/1
 
         Con Deliberazione n.1197 del 27 novembre 2003 l’azienda ha proceduto alla nuova rideterminazione della dotazione organica che al 29/9/02 risulta essere di 2529 posti anziché di 2534 (come individuati al 31/8/00) poiché con Deliberazione n. 482/01 l’azienda ha effettuato una riduzione di n.5 dirigenti amministrativi con una conseguente riduzione anche sul costo della dotazione organica. Sempre con la Deliberazione n.1197/03 l’azienda ha poi richiesto una integrazione della dotazione organica in misura del 3% pari a 75 posti. La Regione ha invece autorizzato l’integrazione nel limite dell’1% con un costo di 1.564.016,69 di euro.
 
         Asl BA/2
        
         L’Asl BA/2 ha dato con le Deliberazioni 1144/03, 107/04 e 79/04. Al 29/9/02 si riconferma la dotazione organica precedentemente rideterminata al 31/8/00 per un numero di posti pari a 2547.
         Inoltre è stata autorizzata dalla Regione ad integrare la propria dotazione nel limite dell’1% per un coso totale pari a 747.740,41 euro.
 
         Asl BA/3
 
         Anche l’Asl BA/, nel dare attuazione alle norme di cui sopra con la Deliberazione n.896 del 5 dicembre 2003, ha riconfermato la dotazione organica precedentemente rideterminata al 31/8/00 per un numero di posti pari a 1120. Anche se in tale rideterminazione non ha previsto n.20 posti di infermiere professionale da assegnare al Servizio di Emergenza-Urgenza ai sensi dell’ar.7 della l.r. n.20/02.
Inoltre è stata autorizzata dalla Regione ad integrare la propria dotazione nel limite dell’1% per un coso totale pari a 412.155,80 euro.
 
 
          Asl BA/4
 
         L’Asl Ba/4 ha dato attuazione alle norme di cui sopra con la Deliberazione n.2921 del 15 dicembre 2003. La dotazione organica al 29/9/02 è stata rideterminata dall’azienda in 5436 posti. Difatti occorre ricordare che dall’1/1/03 l’Azienda Ospedaliera “Di Venere-Giovanni XXIII” è stata incorporata nell’Asl BA/4 per cui la nuova dotazione organica rinviene dalla somma delle due aziende sanitarie. Inoltre ai posti così individuati occorre aggiungere n.127 posti di infermiere generico erroneamente non riportati nella rideterminazione al 31/8/00, n.35 posti relativi al personale immesso in ruolo ai sensi dell’art.34 della l.449/97, n.106 posti per il Servizio di Emergenza-Urgenza e sottratti infine 76 posti relativi al personale appartenente ai Presidi Multizonali di prevenzione transitato all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambienale. Ma il risultato di tali modificazioni è pari a 5360 e non a 5436. Inoltre la Regione ha chiarito che i posti previsti per il Servizio Emergenza-Urgenza sono 66 e non 106. Pertanto la nuova dotazione organica deve essere rideterminata dall’azienda in 5320 posti. Inoltre la Regione ha sottolineato che anche sotto il profilo organizzativo vi sono modifiche non conformi al Regolamento di organizzazione generale art.14 l.r. 36/93 ed al Piano di riordino sanitario. Inoltre ancora nelle direzioni amministrative sono stati previsti più posti di dirigente amministrativo. Pertanto l’azienda dovrà adottare nuovi provvedimenti che accolgano le osservazioni della Regione e che saranno approvati dalla stessa.
 
          Asl BA/5
 
         L’Asl Ba/5 ha dato attuazione alle norme di cui sopra con le Deliberazione n.1054 del 24 novembre 2003 e n.699 del 19 luglio 2004.
         La dotazione organica al 29/9/02 è stata rideterminata in 2471 posti in quanto ai 2430 posti individuati con la rideterminazione al 31/8/00 vanno sottratti 14 posti relativi al personale del ruolo speciale ex l.r. 16/87 erroneamente ricompresi nella precedente dotazione, ed aggiunti n.55 posti relativi ad infermieri professionali da assegnare al Servizio di Emergenza-Urgenza. Il costo viene rideterminato in 111.152.553,32 di euro.
         Inoltre l’azienda è stata autorizzata dalla Regione ad integrare la propria dotazione organica, per il completamento di alcune u.o., nel limite del 3% per un numero di posti pari a 73 con un costo di 11.251.351,10 di euro.

Francaviglia Rosa

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