Con la sentenza in commento le SS.UU. civili della Corte di cassazione intervengono a dirimere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in merito alla possibilità del frazionamento della tutela giudiziaria del credito dal quale è scaturita domanda di condanna dell’avversario per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Secondo i giudici di legittimità, occorre abbandonare il precedente orientamento espresso con la pronuncia n. 108 del 2000, dove veniva ritenuta "ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall’ inadempimento di un unico rapporto, chiedeva un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall’ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni".
Non vi è dubbio infatti che tale posizione esprimeva un preciso rafforzamento delle ragioni creditorie a discapito di quelle debitorie che venivano seriamente compromesse attraverso la sanzione della plurima percorribilità processuale da parte del creditore medesimo.
Il mancato e tempestivo adempimento dell’obbligazione legittimava infatti il creditore ad aggredire parte debitoria a più riprese fino alla piena soddisfazione del proprio credito esponendo l’obbligato ad un considerevole aggravio in termini di maggior somme dovute a titolo di interessi moratori e di rivalutazione monetaria oltre che di spese processuali.
La corte, richiamando il nuovo quadro normativo di riferimento, ribalta la precedente posizione escludendo la possibilità del frazionamento di cui si discute.
Esso striderebbe, infatti, con l’attuale valorizzazione della regola di correttezza e buona fede, specificativa – nel contesto del rapporto obbligatorio – degli "inderogabili doveri di solidarietà" ex art. 2 della Costituzione nonché in relazione al canone del "giusto processo" di cui al novellato art. 111 della Costituzione.
Il giusto processo, sottolinea la Corte, impone una lettura "adeguata" della normativa di riferimento (in particolare dell’art. 88 c.p.c), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della "ragionevolezza della durata" del procedimento e della "giustezza" del "processo", inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che "giusto" non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi.
Secondo il Collegio, l’intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, impone la piena tutela di entrambe le parti del rapporto nel solco della linea di indirizzo suggerita da Cass. sez. IA n. 3775/94; Id. n. 10511/99; Sez.. un. 18128/2005); afferma il giudicante che se si è pervenuti, in tale prospettiva, ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, idoneo a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (cfr., in particolare, nn. 3775/94 e 10511/99 citt.), a maggior ragione deve ora riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso (cfr. Sez. IIIA n. 13345/06) e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore.
Viene censurata, pertanto, la parcellizzazione giudiziale dell’adempimento del credito in quanto si concretizzerebbe in un abuso del diritto che verrebbe ad alimentare ingiustificatamente il prolungamento del vincolo coattivo a carico del debitore; quest’ultimo, infatti, verrebbe a sottostare a plurime iniziative giudiziarie con ulteriore aggravio di spese nonché di onere di molteplici opposizioni attivate per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole in palese contrasto con l’obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111, della "ragionevole durata del processo", per l’evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.
Da ultimo, i giudici prospettano l’ulteriore vulnus del frazionamento de quo riconducibile alla possibile formazione di giudicati contraddittori riferibili al medesimo rapporto.
Qui la pronuncia.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 15 novembre 2007, n.23726 – Pres. V. Carbone – rel. *************
Fatto e diritto
1. Con quattro distinti ricorsi (R.G. nn. da 13142 a 13145/05), la Alfa s.r.l. ha impugnato per cassazione le sentenze da n. 28 a 31 del 28 febbraio 2005, con le quali il Giudice di pace di Giulianova – in parziale accoglimento di altrettanti opposizioni proposte dalla Beta s.n.c. avverso i decreti ingiuntivi (dell’importo, rispettivamente, di euro 825,70, euro 902,80, euro 985,60 ed euro 984,00) emessi in favore di essa società ricorrente – ha confermato, nel merito, la condanna della medesima opponente al pagamento delle somme portate dai singoli provvedimenti monitori, previa revoca, però, dei decreti opposti – dichiarati nulli, in condivisione della tesi della Beta, per cui sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza da parte della società opposta aver chiesto ed ottenuto un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata, ben potendo essa chiedere un solo decreto ingiuntivo per la totalità del preteso credito – ed ha compensato, quindi, le spese di lite, in ragione appunto della reciproca soccombenza.
Con i due motivi, di cui si compone ciascuno dei quattro riferiti ricorsi la Alfa, rispettivamente, denuncia ora violazioni di legge (artt. 1175, 1374, 1181 ce; 633 c.p.c.) e vizi di motivazione, sostenendo che il **** p. abbia, in primo luogo, errato, in linea di principio, con il ritenere contraria a correttezza e buona fede la parcellizzazione in plurime e distinte domande di un unico credito pecuniario; ed abbia altresì, in fatto, poi del pari errato nel non rilevare che, nella specie, non si trattava comunque di un unico credito ma di crediti distinti e diversi per ciascuna fattura posta a base delle istanze monitorie.
Resiste in tutti i giudizi, la Beta, in ciascuno preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso avversario, sul rilievo che, alla domanda azionata in sede monitoria dalla Alfa s.r.l., si sarebbe aggiunta quella risarcitoria da essa proposta, con superamento, quindi, del limite di valore delle controversie entro il quale soltanto sarebbe possibile ricorrere direttamente per cassazione.
Con ordinanza interlocutoria 21 maggio 2007 della Sezione IIIA, i quattro giudizi, previa loro riunione, sono stati rimessi al Primo Presidente che li ha quindi assegnati a queste Sezioni unite, per risolvere la questione di massima – sottesa al primo motivo dei ricorsi, e ritenuta comunque di particolare importanza – "se sia consentito al creditore chiedere giudizialmente l’adempimento frazionato di una prestazione originariamente unica, perché fondata sullo stesso supporto".
2. Per la sua natura pregiudiziale, va, però, esaminata preliminarmente la formulata eccezione di inammissibilità dei ricorsi.
La quale non è però fondata.
E ciò per l’assorbente considerazione che l’istanza risarcitoria, formulata dalla DEMACA nei giudizi a qui bus in ragione della dedotta "malafede processuale" ravvisata nel frazionamento del credito operato, da controparte, non è altrimenti configurabile che come domanda di condanna dell’avversario per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c, per cui attiene, propriamente ed esclusivamente, al profilo del regolamento delle spese processuali e non incide, quindi, sul valore della controversia che resta perciò contenuto in ciascuno dei su riferiti giudizi, nel lìmite di valore entro il quale il **** p. decide (ex art. 113 c.p.c.) secondo equità, con conseguente diretta ricorribilità, appunto, delle correlative decisioni, direttamente in Cassazione.
3. Può quindi passarsi all’esame della questione di massima devoluta a queste Sezioni unite.
La quale, qui, per altro, rileva unicamente con riguardo alla pronuncia del **** p. sulle spese – per il profilo della loro mancata attribuzione alla Alfa, per sua parziale soccombenza – e non anche ad una statuizione di accoglimento, e di presupposta ammissibilità dell’esame, delle domande di pagamento frazionato del credito, in ordine alla quale non è stata proposta impugnazione incidentale da parte dell’odierna resistente.
4. Con la sentenza n. 108 del 2000, in sede di composizione di precedente contrasto, queste Sezioni unite si sono, per altro, già pronunziate, in senso affermativo, sul tema della frazionalità della tutela giudiziaria del credito. Ritenendo, in quella occasione, "ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall’ inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall’ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni".
5. Nel rimeditare questa soluzione – come sollecitato con la su riferita ordinanza di rimessione – il Collegio ritiene ora però di non poterla mantenere ferma, in un quadro normativo nel frattempo evolutosi nella duplice direzione, sia di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede – siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall’art. 2 della Costituzione – sia in relazione al canone del "giusto processo", di cui al novellato art. Ili della Costituzione. In relazione al quale si impone una lettura "adeguata" della normativa di riferimento (in particolare dell’art. 88 c.p.c), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della "ragionevolezza della durata" del procedimento e della "giustezza" del "processo", inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che "giusto" non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi.
5/1. Per il primo profilo, viene in rilievo l’ormai acquisita consapevolezza della intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, che a quella clausola generale attribuisce all’un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale (cfr., sull’emersione di questa linea di indirizzo, Cass. sez. IA n. 3775/94; Id. n. 10511/99; Sez.. un. 18128/2005).
Se, infatti, si è pervenuti, in questa prospettiva, ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (cfr., in particolare, nn. 3775/94 e 10511/99 citt.), a maggior ragione deve ora riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso (cfr. Sez. IIIA n. 13345/06) e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore.
Il che, però, è quanto, appunto, accadrebbe in caso di consentita parcellizzazione giudiziale dell’adempimento del credito. Della quale non può escludersi la incidenza, in senso pregiudizievole, o comunque peggiorativo, sulla posizione del debitore: sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo [come propriamente nel caso esaminato dalla citata Sez. un. n. 108/00 cit., in cui la richiesta di pagamento per frazione era finalizzata ad adire un giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere dell’intero credito], sia per il profilo dell’aggravio di spese e dell’onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie, come nel caso dei processi a quibus.
Non rilevando in contrario che il frazionamento del credito, come in precedenza affermato, possa rispondere ad un interesse non necessariamente emulativo del creditore (come quello appunto di adire un giudice inferiore, più celere nella soluzione delle controversie, confidando nell’adempimento spontaneo da parte del debitore del residuo debito), poiché – a parte la pertinenza di tale considerazione alla sola ipotesi (di cui alla sentenza 108/00) del frazionamento non contestuale – è decisivo il rilievo che resterebbe comunque lesiva del principio di buona fede, nel senso sopra precisato, la scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore. Ad evitare la quale neppure è persuasiva, infine, la considerazione che "il debitore potrebbe ricorrere alla messa in mora del creditore, offrendo l’intera somma", non essendo tale soluzione praticabile ove, come possibile, il debitore non ritenga di essere tale.
5/2. Oltre a violare, per quanto sin qui detto, il generale dovere di correttezza e buona fede, la disarticolazione, da parte del creditore, dell’unità sostanziale del rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all’adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso.
Risultando già per ciò solo la parcellizzazione giudiziale del credito non in linea con il precetto inderogabile (cui l’interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto.
Ulteriore vulnus al quale deriverebbe, all’evidenza, dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto.
Mentre l’effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all’obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111, della "ragionevole durata del processo", per l’evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.
5/3. L’esaminato primo motivo del ricorso va quindi respinto, enunciandosi, in ordine alla questione di massima ad esso sotteso, il principio (con il quale risulta in linea la sentenza impugnata) per cui è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all’esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario.
6. A sua volta inammissibile, per difetto di autosufficienza, è il residuo secondo mezzo del ricorso, nel quale nessuna indicazione è fornita in ordine alle fonti pretesamente "distinte" dei crediti che si assumono azionati con i decreti di che trattasi.
7. Il ricorso va integralmente pertanto respinto.
8. L’esistenza di un difforme orientamento giurisprudenziale in ordine alla questione principale dibattuta nel presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese correlative tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese
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