La società ………impugnava innanzi al Giudice di pace di Catania due
"solleciti di pagamento" dell’ 11 novembre 2003, riferiti a tre cartelle
esattoriali recanti l’iscrizione a ruolo della somma complessiva di euro
290,56 per la "tassa automobilistica" relativa agli anni 1993, 1994 e 1995,
eccependo la prescrizione del credito tributario.
La convenuta società di riscossione dei tributi – Montepaschi Se.Ri.t. -,
nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario a favore del giudice tributario e contestava che fosse
intervenuta la pretesa prescrizione.
Il Giudice di pace di Catania, con la sentenza in epigrafe, dichiarava che
la materia dedotta in controversia, laddove la parte attrice avesse
sollevato eccezione in merito al tributo, sarebbe spettata all’esclusiva
giurisdizione del giudice tributario: tuttavia, essendosi limitata la parte
attrice a dedurre l’intervenuta prescrizione del credito, la materia
specifica del contendere esulava, ad avviso del giudicante, da quella
esclusiva giurisdizione e poteva essere esaminata e decisa del giudice
ordinario. Il giudice adito, quindi, accoglieva la domanda attrice della
quale riconosceva la fondatezza, condannando anche la società
concessionaria convenuta al pagamento del credito prescritto a favore
dell’Ente impositore.
Avverso tale sentenza, la società Montepaschi Se.Rì.T. propone ricorso per
cassazione con cinque motivi, con il primo dei quali deduce specificamente
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice
tributario.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente sostiene che alla luce dell’art. 2,
D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 12, L. n. 448 del 2001,
tutte le controversie che abbiano ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario:
tra dette controversie rientrano, quindi, anche quelle che riguardano la
c.d. tassa automobilistica. Innanzi al giudice tributario dovrebbe,
altresì, farsi valere la eventuale eccezione di prescrizione del diritto
dell’amministrazione di esigere il tributo.
Non può esservi dubbio sul fatto che il motivo di ricorso sia fondato per
quanto concerne la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice
tributario delle controversie aventi ad oggetto la "tassa automobilistica",
come, peraltro, ha riconosciuto, senza incertezze, il giudice di pace nella
stessa sentenza impugnata. Queste Sezioni Unite si sono già pronunciate in
tal senso, affermando che «le tasse automobilistiche hanno natura
indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce dell’art. 2 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall’art. 12, comma secondo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (ed integrato dall’art. 3-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248), il relativo contenzioso è devoluto alla
giurisdizione del giudice tributario», il quale è pertanto chiamato a
decidere sull’an e sul quantum della tassa dì circolazione dovuta (Cass.
S.U. nn. 16289 e 11077 del 2007),
Il problema che più specificamente si poneva nel caso di specie concerneva,
tuttavia, il fatto se la limitazione della materia del contendere alla
eccepita prescrizione del credito potesse determinare la sottrazione della
controversia stessa alla giurisdizione del giudice tributario,
legittimandone la cognizione da parte del giudice ordinario. Si tratta di un
quesito cui si deve rispondere negativamente, in quanto, facendosi valere
mediante l’eccezione di prescrizione, un fatto estintivo dell’obbligazione
tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione
in merito a tale obbligazione.
Ma siffatta considerazione non basta ad esaurire l’esame della questione,
dato che nella specie il fatto estintivo opposto è sopravvenuto alla
formazione del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), tenuto conto che
la disposizione di cui al già ricordato art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992,
nella formulazione tuttora vigente, sottrae alla esclusiva giurisdizione
del giudice tributario «le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento e, ove, previsto, dell’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Si
tratta, pertanto, dì accertare se il "sollecito di pagamento" inviato al
contribuente, e dallo stesso impugnato innanzi al giudice di pace di
Catania, possa essere classificato tra gli atti della esecuzione forzata
tributaria sui quali difetta la giurisdizione del giudice tributario.
La classificabilità dell’atto fatto oggetto di impugnazione del presente
giudizio tra gli "atti dell’esecuzione forzata" deve essere escluso. Il
"sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla
controversia in esame, è certamente atto che precede l’esecuzione, potendo
lo stesso essere assimilato, al di là dell’ininfluente differenza di
denominazione, all’avviso previsto dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602
del 1973 per l’ipotesi che l’espropriazione non sia iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato
"avviso di mora" — la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie
è esplicitamente prevista dall’art. 19, comma l, del D.Lgs. n. 546 del
1992.
Esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono, infatti, di
includere tra gli atti autonomamente impugnabili, innanzi al giudice
tributario, tutti quegli atti che, pur essendo "atipici" in relazione ad
una diversa denominazione ad essi attribuita dall’amministrazione
finanziaria, abbiano, comunque, la stessa sostanza e svolgano la medesima
funzione degli atti tipizzati nell’elenco della richiamata norma di rito:
in questo senso devono trovare conferma i risultati ai quali è pervenuta la
giurisprudenza della Corte in ordine ad atti innominati concernenti diversi
tributi (cfr. Cass. n. 22869 del 2004, in tema di TOSAP, e n. 22015 del
2006, in tema di tributi doganali). Pertanto, in accoglimento del primo
motivo di ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudizio
tributario: conseguenzialmente la sentenza impugnata deve essere cassata e
la causa deve essere rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di
Catania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del
giudizio. Nell’accoglimento del primo motivo, restano assorbiti i restanti
motivi di ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, dichiara la
giurisdizione del giudice tributario, cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Provinciale di
Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2007.
Il Consigliere estensore ********************
Il Presidente Dott.Vincenzo Carbone
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento