Corte Europea Diritti dell’Uomo, sez. II, 17 luglio 2008: “La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per violazione della libertà di espressione”

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Con sentenza del 17 luglio 2008 (ricorso n. 42211/07), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pronunciandosi su un caso di diffamazione a mezzo stampa, ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sancisce la libertà di espressione di ogni persona, intesa come libertà d’opinione e di ricevere o comunicare informazioni o idee, “senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche”.
La Corte Europea, nel delineare i confini tra diritto di informazione e tutela della reputazione, si sofferma sui caratteri di liceità del diritto di cronaca (verità dei fatti, interesse pubblico, continenza espositiva), sottolineando altresì che le condanne risarcitorie per diffamazione a mezzo stampa sono, in certi casi, suscettibili di dissuadere i giornalisti dal continuare ad informare il pubblico su temi d’interesse generale e che, pertanto, sono legittime solo se “necessarie in una società democratica”.
I fatti. Nel 1994 il politologo e docente universitario Claudio Riolo veniva citato in giudizio dal Presidente della Provincia di Palermo, avv. Francesco Musotto, per un articolo apparso nella rivista mensile Narcomafie, in cui Riolo criticava la scelta di Musotto di decidere di mantenere la difesa di un suo cliente imputato nel processo della strage di Capaci, mentre l’ente provinciale da lui presieduto decideva contemporaneamente di costituirsi parte civile nel medesimo processo.
Il processo civile, che ha visto coinvolto il Dott. Riolo per diffamazione a mezzo stampa, si concludeva con sentenza definitiva in Cassazione, con la quale il docente palermitano veniva condannato nel marzo 2007 a risarcire il Musotto con 140 milioni di vecchie lire.
A seguito della pronuncia della Suprema Corte, il dott. Riolo presentava ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che, con sentenza 17 luglio 2008, condanna l’Italia per violazione dell’art. 10 (libertà d’espressione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo l’articolo su Musotto non diffamatorio bensì fondato su fatti veri ed espressione legittima della libertà d’opinione in una società democratica.
L’articolo del ricorrente si iscrive, secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, all’interno di un dibattito d’interesse pubblico, che toccava una questione d’interesse generale e cioè le scelte operate da un alto rappresentante dell’amministrazione locale di fronte ad un processo che riguardava fatti di una gravità estrema. Dal momento che il sig. Musotto era un uomo politico che occupava, all’epoca dei fatti, un posto-chiave nell’amministrazione locale, “doveva aspettarsi che i suoi atti fossero sottomessi ad un esame scrupoloso da parte della stampa”. Il sig. Musetto avrebbe dovuto sapere, secondo la Corte Europea, che, continuando a difendere uno degli imputati in un importante processo di mafia nel quale l’amministrazione di cui era presidente avrebbe potuto intervenire, si sarebbe esposto a severe critiche. Questa circostanza, sottolinea la Corte europea, non può tuttavia privare il sig. Musotto del diritto alla presunzione di innocenza e a non essere oggetto di accuse sprovviste di ogni base fattuale.
Le affermazioni contenute nell’articolo di Riolo non possono essere lette, secondo la Corte, nel senso che il sig. Musotto si sarebbe volontariamente legato ad ambienti mafiosi.
Per quanto riguarda le espressioni ironiche utilizzate dal ricorrente, la Corte ricorda che la libertà giornalistica può comprendere il ricorso possibile ad una certa dose di provocazione. D’altronde, “le espressioni utilizzate dal ricorrente non sono mai scivolate in insulti e non possono essere giudicate gratuitamente offensive; esse avevano in effetti una connessione con la situazione che l’interessato analizzava”. La Corte osserva, inoltre, che nessuno contesta la veridicitàdelle principali informazioni sui fatti contenute nell’articolo incriminato.
In queste condizioni, l’articolo del ricorrente non può essere interpretato come un attacco personale gratuito nei confronti del sig. Musotto.
Un’altra importante conclusione della Corte è stata che, “data la situazione finanziaria di Riolo, la sua condanna a pagare tali somme era suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informare il pubblico su temi d’interesse generale” e, pertanto, la condanna della persona si traduce in “una interferenza sproporzionata con il suo diritto alla libertà di espressione e non si muove come necessaria in una società democratica”. Di conseguenza, secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, c’è stata violazione da parte dello Stato italiano dell’articolo 10 della C.E.D.U. e pertanto, a seguito della pronuncia in esame, lo Stato italiano, che ha tre mesi per tentare il ricorso, dovrà risarcire con 60.000 € il ricorrente dott. Claudio Riolo.
Si rinvia ad altre pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di violazione dell’art. 10 della C.E.D.U.: Caso Dupuis contro Francia – sentenza del 7 giugno 2007 – (ricorso n. 1914/02); Caso Cumpana e Mazare contro Romania – sentenza 17 dicembre 2004 – (ricorso n. 33348/96); Caso I Avgi Publishing e Karis contro Grecia – sentenza 5 giugno 2008 – (ricorso n. 15909/06); Caso Goodwin contro Regno Unito – sentenza 27 marzo 1996 – (ricorso n. 17488/90); Caso Lionarakis contro Grecia; Caso Chemodurov e Caso Dyuldin e Kislov contro Russia.
In ordine alla portata delle disposizione della C.E.D.U. nell’ordinamento italiano e all’applicabilità delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, si richiamano le seguenti pronunce giurisprudenziali: Corte di Cassazione penale, sez. I, 3 ottobre 2006 n. 32678, in www.penale.it; Cassazione penale, sez. V, 2 luglio 2007 n. 25138, in www.legge-e-giustizia.it; Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 348 e n. 349, in www.eius.it e si rinvia alla legge 9 gennaio 2006 n. 12 (G.U. 19 gennaio 2006, n. 15) recante “Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”.
Valeria Falcone

Falcone Valeria

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