Corte Penale Internazionale (CPI) -Scheda di Diritto

Redazione 05/07/24

La Corte Penale Internazionale (CPI) è un tribunale permanente con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi. È stata istituita per perseguire i crimini più gravi che preoccupano la comunità internazionale, come il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.

Indice

1. Fondamento giuridico della Corte Penale Internazionale


La CPI è stata istituita con il Trattato di Roma, formalmente noto come Statuto di Roma, adottato il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1 luglio 2002. Ad oggi, 123 Stati sono parte dello Statuto di Roma.

2. Giurisdizione


La CPI ha giurisdizione su quattro principali crimini internazionali:
Genocidio: Atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
Crimini contro l’umanità: Atti sistematici e diffusi commessi contro civili, come omicidi, stupri, tortura e schiavitù.
Crimini di guerra: Violazioni gravi delle leggi e consuetudini di guerra, come l’uso di armi chimiche, il trattamento disumano dei prigionieri e l’uccisione di civili.
Crimine di aggressione: Uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato.

3. Competenza temporale e territoriale


Competenza Temporale: La CPI può perseguire solo crimini commessi dopo l’entrata in vigore dello Statuto di Roma, ossia dopo il 1 luglio 2002.
Competenza Territoriale: La Corte ha giurisdizione sui crimini commessi sul territorio di uno Stato Parte dello Statuto di Roma o da un cittadino di uno Stato Parte. In alcuni casi, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite può deferire situazioni alla CPI, estendendo così la giurisdizione della Corte.

4. Struttura organizzativa


La CPI è composta da quattro principali organi:
Presidenza: Responsabile della gestione amministrativa della Corte.
Divisioni Giudiziarie: Comprendono la Sezione Preliminare, la Sezione di Primo Grado e la Sezione d’Appello, ciascuna con specifiche competenze processuali.
Ufficio del Procuratore: Indaga e avvia procedimenti contro individui sospettati di crimini internazionali.
Cancelleria: Fornisce supporto amministrativo e operativo agli altri organi della Corte.

5. Procedura d’indagine e processo


Inizio dell’Indagine: Le indagini possono essere avviate su richiesta di uno Stato Parte, su iniziativa del Procuratore della CPI o su deferimento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Fase Preliminare: La Sezione Preliminare valuta le prove e può emettere mandati di arresto o citazioni a comparire.
Fase di Primo Grado: Durante il processo, le prove vengono presentate e la Sezione di Primo Grado decide sulla colpevolezza o innocenza dell’accusato.
Appello: Le sentenze possono essere appellate davanti alla Sezione d’Appello.

6. Cooperazione internazionale


Gli Stati Parti sono obbligati a cooperare con la CPI, includendo l’arresto e la consegna degli accusati, la raccolta di prove e la protezione dei testimoni. Tuttavia, la Corte dipende dalla cooperazione volontaria degli Stati, il che può limitare la sua efficacia.

7. Critiche e sfide


La CPI affronta diverse critiche e sfide, tra cui:
Limitata giurisdizione: La CPI può perseguire solo i crimini commessi da o nei confronti dei cittadini degli Stati Parti o di Stati che hanno accettato la giurisdizione della Corte.
Mancanza di potere coercitivo: La CPI non ha una propria forza di polizia e dipende dalla cooperazione degli Stati per l’arresto degli indagati.
Accuse di parzialità: Alcuni critici sostengono che la CPI abbia preso di mira principalmente i paesi africani, trascurando crimini commessi altrove.

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