Cosa distingue il delitto previsto dall’art. 630 c.p. da quello contemplato dall’art. 605 c.p.

(Annullamento con rinvio)

(Normativa di riferimento: C.p., artt. 605, 630)

Il fatto

La Corte d’Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale in sede del 29 maggio 2006 con la quale X. E. Y. era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di sequestro di persona di connazionali clandestini a scopo di estorsione in concorso, trattenendoli e vigilandoli all’interno di un casolare rurale, nonché sottoponendoli a violenza al fine di soddisfare le richieste di denaro rivolte ai familiari.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, per mezzo del difensore Avv. M. B., affidando le proprie censure a quattro motivi così formulati: a) violazione di legge ai sensi degli artt. 630, 192 e 533 cod. proc. pen. e carenza assoluta di motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità apoditticamente sostenuta mediante il mero richiamo all’informativa di reato, neppure esplicitata nei contenuti dimostrativi, ed al ritenuto stato di flagranza, omettendosi, invece, di considerare le dichiarazioni rese in incidente probatorio dalle persone offese, che avevano dichiarato di essere state accolte in un clima di cordialità, di non avere avuto esigenza di allontanarsi, posto che gli ospiti soddisfacevano ogni esigenza, e di essere in attesa del permesso dì soggiorno così come era stata, altresì, valorizzata, a carico del ricorrente, l’esistenza di “una organizzazione finalizzata al trasferimento di clandestini dai luoghi di partenza sino all’Italia dietro pagamento di una somma di denaro” sebbene al medesimo non fosse stata contestata alcuna condotta di partecipazione e difetti la descrizione di un contributo causale riferibile allo X., con mera supposizione della previsione del pagamento di un riscatto; b) violazione di legge ai sensi degli artt. 630, 192 e 533 cod. proc. pen. e carenza assoluta di motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità in riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 605 cod. pen. in assenza di prova della condotta estorsiva, mentre sul relativo motivo d’appello la corte ha reso una motivazione meramente apparente; c) mancata concessione all’imputato dell’attenuante di cui all’art. 311 cod. pen. nella lettura offerta dalla sentenza 68/2012 della Corte Costituzionale; d) violazione dell’art. 603 cod. pen. in conseguenza della revoca del decreto di latitanza emesso a carico dello X. che, senza colpa, era rimasto assente nel processo per essere stato scarcerato nella verosimile prospettiva della definizione del procedimento mediante applicazione di pena concordata per il reato di sequestro di persona, con conseguente diritto alla rinnovazione dell’istruzione invece ingiustificatamente negata.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso reputava il ricorso fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come le Sezioni unite avessero chiarito come elemento fondante del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione sia «la “mercificazione della persona umana”: la persona è strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell’agente; è, in altre parole, resa merce di scambio contro un prezzo, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè, appunto, il prezzo della liberazione» (Sez. U, n. 962 del 17/12/2003 – dep. 20/01/2004, omissis, Rv. 226489).

Dopo aver enunciato questo arresto giurisprudenziale, gli ermellini evidenziavano che, nella delineata prospettiva, il sequestro di persona a scopo di estorsione postula la strumentalizzazione della persona umana in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell’agente, e la sua liberazione potrà dirsi attuata quando sia fisicamente libera da interventi coattivi “sul corpo” che impediscano o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale, che comprende tutte le sue possibili estrinsecazioni (Sez. 3, n. 8048 del 24/06/1997, omissis, Rv. 209224).

Posto ciò, si faceva altresì presente come il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. si distingua da quello di sequestro di persona, previsto dall’art. 605 cod. pen. per la diversità dell’elemento psicologico essendo quest’ultimo reato caratterizzato dal dolo generico mentre il primo da quello specifico, ravvisabile nell’intento di ottenere un profitto, come prezzo della liberazione (Sez. 1, n.14802 del 07/03/2012, omissis, Rv. 252264) e, al fine della qualificazione del fatto, il giudice di merito deve esplicitare puntualmente gli indicatori della specifica direzione della volontà dell’agente e della univoca finalizzazione della condotta a fini di profitto, che si identifica in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale (Sez. 5, n.8352 del 13/01/2016, omissis, Rv. 266066, N. 625 del 1989, N. 8375 del 1998 Rv. 211145, N. 21579 del 2015 Rv. 263678).

Di talchè, alla luce della distinzione fra queste figure delittuose proposta in questi termini, la Cassazione, nella decisione in commento, riteneva di dovervi aderire ribadendo il principio per cui il delitto di sequestro di persona postula la dimostrazione della costrizione della persona offesa in tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale, strumentalizzandola al fine di conseguire un profitto, consistente in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che rappresenti un vantaggio per il soggetto attivo del reato o per il terzo nel cui interesse egli abbia agito.

Posto ciò, gli ermellini stimavano come la Corte d’appello di Bari non avesse fatto corretta applicazione di siffatti principi.

Si denotava a tal proposito come la sentenza impugnata rappresentasse il fatto che, all’atto dell’intervento degli operanti presso un casale sito in S., l’imputato fosse intento alla sorveglianza di due cittadini cinesi, ivi trattenuti contro la loro volontà, come risulta dalle dichiarazioni dai medesimi rese, riportate nell’informativa di reato, acquisita sull’accordo delle parti, e nei verbali dell’incidente probatorio ma il cui contenuto non risulta, tuttavia, esplicato.

Da ciò se ne faceva discendere come, in siffatto contesto argomentativo, la dimostrazione del dolo specifico risultasse essere affidata alla mera locuzione “allo scopo di impedire la fuga dei soggetti… ed ottenere un riscatto per la loro liberazione” ed all’esistenza – risultante dalla medesima informativa – di un’organizzazione finalizzata al trasferimento dei clandestini dai luoghi di partenza fino all’Italia dietro pagamento di una somma di denaro fermo restando che non fossero rinvenibili ulteriori elementi giustificativi, in punto di dimostrazione dell’elemento soggettivo, nella conforme sentenza di primo grado che, nel condannare (solo) due coimputati per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., aveva ricostruito il fine di profitto del delitto in disamina in termini di verosimiglianza, affidandosi a massime d’esperienza, in concreto non validate.

Tale deficit probatorio, ad avviso della Corte, comportava come non fosse realizzata, da parte dei giudici di merito, una compiuta ricostruzione del fine del sequestro ossia l’intenzione dell’imputato di far conseguire all’organizzazione imprecisate somme di denaro attraverso la costrizione delle vittime; in altri termini, sempre ad avviso dei giudici di legittimità ordinaria, la correlazione tra detto fine e la liberazione dei sequestrati risultava essere meramente asserita dal giudice appello lì dove richiamava l’esistenza della associazione e, in termini altrettanto aspecifici, dalla sentenza di primo grado (integrantesi con quella conforme di secondo grado: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, omissis, Rv. 209145), che, pur richiamando l’insegnamento delle Sezioni unite, non aveva adeguatamente giustificato, con riferimento al caso di specie, la “mercificazione” dei sequestrati attraverso la richiesta del pagamento di un riscatto il che rende ragione della fondatezza della doglianza sulla mancanza di motivazione.

Si evidenziava inoltre come siffatto deficit argomentativo s’appalesasse, peraltro, rilevante non solo in punto di qualificazione giuridica ma anche al fine della concessione dell’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della C. Cost. 19 marzo 2012, n. 68 posto che la predetta attenuante presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all’evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all’ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva (Sez. 5, n.18981 de122/02/2017, omissis, Rv. 269933, N. 4938 del 1985 Rv. 172982, N. 14724 del 1986 Rv. 174743, N. 10269 del 1988 Rv. 179494, n. 28468 del 2013 Rv. 256117, N. 28468 del 2013 Rv. 256118, N. 5973 del 2015 Rv. 262270); indicatori che dovevano trovare esplicita enunciazione nella motivazione (il che, invece, non era avvenuto nel caso di specie).

Pertanto, in accoglimento delle censure articolate nel primo motivo, che assorbivano – senza precluderle – le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata veniva cassata tramite l’annullamento con rinvio affinchè la corte d’appello procedesse, nel rispetto dei principi esposti in precedenza, a nuovo esame.

Conclusioni

La sentenza in commento è interessante specialmente nella parte in cui chiarisce quando ricorre il delitto previsto dall’art. 630 c.p. e quello sancito dall’art. 605 c.p..

Difatti, in questa decisione, si afferma che il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. si distingue da quello di sequestro di persona, previsto dall’art. 605 cod. pen. per la diversità dell’elemento psicologico essendo quest’ultimo reato caratterizzato dal dolo generico mentre il primo da quello specifico, ravvisabile nell’intento di ottenere un profitto, come prezzo della liberazione e, al fine della qualificazione del fatto, il giudice di merito deve esplicitare puntualmente gli indicatori della specifica direzione della volontà dell’agente e della univoca finalizzazione della condotta a fini di profitto, che si identifica in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale.

Di conseguenza, ben può essere richiamata questa decisione ogniqualvolta si ponga il problema di verificare a quali di questi illeciti penali debba essere ricondotta una condotta deviante volta a sequestrare una persona.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale pronuncia, quindi, è positivo.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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