Cosa distingue il reato di truffa aggravata dall’essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario da quello di estorsione

 

(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 629; 640, co. 2, n. 2)

Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni

Il fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, confermava l’ordinanza con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato all’indagato la misura della custodia in carcere per plurimi reati di estorsione consumata e tentata ed altro.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi violazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., quanto alla mancata derubricazione in truffa dei fatti contestati come estorsione consumata o tentata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era rigettato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito prima di tutto che un orientamento nomofilattico riteneva che si configura il più grave delitto di estorsione, e non quello di truffa, nei casi in cui il pericolo rappresentato, sia pur inesistente, si manifesti come reale e l’avverarsi dell’evento dannoso appaia come dipendente dalla volontà dell’agente: si poneva, in particolare, l’accento non tanto sull’inganno, quanto sulla coartazione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo che da tale situazione deriva, citandosi in tal senso: Sez. 2, n. 7889 del 27/03/1996, (in fattispecie riguardante la richiesta di una somma di danaro per la restituzione di un motociclo rubato, formulata da un soggetto che aveva tratto in inganno il derubato falsamente affermando di avere la disponibilità del mezzo) e Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, i quali avevano precisato che il reato di truffa aggravata dall’essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario (art. 640, comma 2, n. 2, cod. pen.) si configura allorché venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell’agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall’uomo; in tal caso la vittima viene infatti indotta ad agire per l’ipotetico pericolo di subire un danno il cui verificarsi, tuttavia, viene avvertito come dipendente da fattori esterni estranei all’agente, che si limita pertanto a condizionare la volontà dell’offeso, senza peraltro conculcarla, con una falsa rappresentazione della realtà; al contrario se il verificarsi del male minacciato, pur immaginario, viene prospettato come dipendente dalla volontà dell’agente, il soggetto passivo è comunque posto davanti all’alternativa di aderire all’ingiusta e pregiudizievole richiesta del primo o subire il danno: in tali ipotesi pertanto si configura il delitto di estorsione, ed a nulla rileva che la minaccia se credibile, non sia concretamente attuabile. Oltre a ciò, era fatto altresì presente che, nel medesimo senso, si era posta la successiva Sez. 2, n. 263 del 03/03/2000, la quale aveva ribadito che, in tema di truffa aggravata, per essere stato ingenerato il timore di un “pericolo immaginario“, che deve intendersi come tale tutto ciò che è effetto dell’immaginazione ed esiste solo in essa, senza alcun fondamento nella realtà, e da ciò se ne faceva conseguire che sussiste la truffa c.d. “vessatoria” ove l’agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso – di norma correlato all’azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale – la cui evenienza prescinde dalla sua volontà; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l’agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente tenuto conto altresì del fatto che, in applicazione del principio, si ritenne sussistere il delitto di estorsione in un caso in cui l’agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando di sospendere l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione che vi si svolgevano.

Secondo un altro orientamento, invece, si valorizzava, al contrario, ai fini della distinzione fra truffa ed estorsione, il mezzo utilizzato, e cioè l’artificio o il raggiro, più che gli effetti della rappresentazione del pericolo immaginario sulla volontà della vittima, giungendo così a conclusioni opposte a quelle appena indicate.

In particolare, a proposito di tale indirizzo interpretativo, veniva citata la seguente pronuncia: Sez. 2, n. 8456 del 18/04/1995, con cui era stato ritenuto che, mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la “violenza” e la “minaccia“, quelli qualificanti il comportamento truffaldino – anche nell’ipotesi aggravata della prospettazione del “pericolo immaginario” – sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest’ultima ipotesi, la minaccia riguarda un male non reale, ma immaginario, ed assume i contorni dell’inganno, perché contribuisce alla induzione in errore della parte offesa del reato attraverso la prospettazione del falso pericolo.

Orbene, argomentando in tal modo, gli Ermellini evidenziavano come si sia ritenuto configurabile soltanto il reato di truffa nel fatto di un soggetto che, spacciandosi per ufficiale della Guardia di Finanza, aveva richiesto ed ottenuto una somma di danaro per non procedere ad una verifica fiscale fermo restando che la Sez. 2, n. 8974 del 06/06/1996, aveva addirittura escluso la configurabilità della circostanza aggravante de qua in un caso in cui l’evento dannoso prospettato dall’agente, falsamente qualificatosi come ufficiale giudiziario, era costituito dall’asporto dei mobili dall’abitazione del soggetto passivo, valorizzando il rilievo che la nozione di “pericolo immaginario” corrisponde a quella di “pericolo inesistente“, sicché tale non poteva considerarsi il male nella specie minacciato, risultando il predetto asporto consentito dalla normativa di cui agli articoli 520 e 521 cod. proc. civ., i quali espressamente prevedevano che, ai fini della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a trasportarle altrove.

Orbene, una volta terminato di illustrare tali indirizzi interpretativi, i giudici di piazza Cavour notavano come il contrasto fosse stato ben presto superato avendo la Sez. 6, n. 29704 del 10/04/2003, chiarito che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: – ricorre la truffa, se il male viene ventilato come possibile ed eventuale, e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; – si configura l’estorsione, se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché, in tal caso, la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.

Orbene, fermo restando che nel caso di specie i giudici di piazza Cavour ritenevano che la condotta dell’imputato, il quale aveva prospettato il pignoramento ed il sequestro di tutti i beni e le somme depositate presso gli Istituti di credito di proprietà del soggetto passivo, per costringerlo a versargli una cospicua somma di denaro non dovuta, integrasse il tentativo di estorsione e non quello di truffa, si notava inoltre che le Sez. 2, n. 21537 del 06/05/2008, e Sez. 2, n. 35346 del 30/06/2010, avevano ribadito che integra il reato di estorsione, e non quello di truffa, la prospettazione di un male futuro per la vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del soggetto agente o di altri, poiché in tal caso la vittima é posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato mentre, invece, ricorre il reato di truffa se é prospettato un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente dal soggetto agente, in modo che la vittima non sia coartata ma si determini alla prestazione perché tratta in errore rilevandosi al contempo che, nel medesimo senso, in difetto di voci contrarie, si erano successivamente pronunciate: Sez. 2, n. 36906 del 27 settembre 2011; Sez. VI, n. 27996 del 28/05/2014; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020.

Veniva, pertanto, ribadito che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa c.d. “vessatoria” consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato:

si configura il delitto di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen., nei casi in cui il male futuro viene ventilato come possibile ed eventuale, e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non ne sia immediatamente coartata, ma si determini alla prestazione (costituente ingiusto profitto per il deceptor, e danno per il deceptus), perché tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente;

si configura il delitto di estorsione ai sensi dell’art. 629 cod. pen. se il male futuro viene indicato come certo e realizzabile, direttamente o indirettamente, ad opera del reo o di altri, ed è tale non da indurre la persona offesa in errore, bensì da porla nella ineludibile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.

Ciò premesso in diritto, appariva essere evidente, per gli Ermellini, che la qualificazione giuridica dei fatti contestati ed indiziariamente verificati (al livello della necessaria gravità) come estorsione (tentata o consumata) cui accedeva il Tribunale del riesame era, per la Corte di legittimità, corretta poiché fondata ineccepibilmente sulla valorizzazione del fatto che il male futuro, evocato alle persone offese di volta in volta coinvolte, sia stato indicato come certo e realizzabile, direttamente o indirettamente, “ad opera dell’indagato o di altri” ed abbia posto le vittime stesse nella ineludibile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (così dettagliatamente, reato per reato, f. 12 s. dell’ordinanza impugnata).

Vedasi sull’argomento: “Cosa distingue il reato di truffa consumata attraverso la prospettazione di un pericolo rappresentato dalla minaccia alla libertà personale e di iniziativa economica della vittima e quello di estorsione” 

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa, sulla scorta della giurisprudenza ormai dominante e recente, si chiarisce quando è configurabile il delitto di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen. e quando, invece, sussiste il delitto di estorsione di cui all’art. 629 cod. pen..

Difatti, in tale sentenza, è per l’appunto postulato che il delitto di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen., ricorre nei casi in cui il male futuro viene ventilato come possibile ed eventuale, e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non ne sia immediatamente coartata, ma si determini alla prestazione (costituente ingiusto profitto per il deceptor, e danno per il deceptus), perché tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente mentre quello di cui all’art. 629 cod. pen. viene in essere se il male futuro è indicato come certo e realizzabile, direttamente o indirettamente, ad opera del reo o di altri, ed è tale non da indurre la persona offesa in errore, bensì da porla nella ineludibile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.

Tale pronuncia, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione al fine di stabilire quale di questi due illeciti penali sia effettivamente configurabile.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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