Cosa è necessario per ritenere un appello proposto nel penale ammissibile

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 (Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

La Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello presentato dall’imputato per la mancanza di correlazione tra i motivi di impugnazione e la sentenza, osservando che l’appellante richiedeva l’assoluzione sulla base dello stesso argomento di aver agito in stato d’ira, già proposto in primo grado, che inciderebbe sul dolo, tema sul quale vi era specifica motivazione, ignorata, per la Corte territoriale, dall’impugnante.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’imputato tramite difensore di fiducia che lamentava l’errata applicazione di legge in relazione agli artt 581 e 591 cpp ed il vizio di illogicità della motivazione.

A parere della difesa, i giudici di seconde cure avrebbero impiegato argomentazioni appropriate alla fase del merito mentre i motivi di appello sarebbero stati specifici, evidenziando i profili del fatto (momento vissuto dall’imputato, suo stato mentale, preoccupazioni, senso di impotenza, negligenza del corpo insegnante) che non erano stati presi in considerazione dal primo Giudice e che, nella visione della difesa, il Tribunale avrebbe dovuto approfondire e legittimamente erano posti alla Corte di appello.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si evidenziava a tal proposito, da un lato, che, con la pronunzia emessa dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, è stato sancito il principio per il quale l’appello, al pari del ricorso per Cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, dall’altro, che, in senso conforme, è stato pure chiarito che, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/02/2019; Sez. 2, Sentenza n. 51531 del 19/11/2019.

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini evidenziavano come gli argomenti che, secondo il ricorrente, sarebbero stati dotati di specificità dimostrativa ed idoneità critica nei confronti del tessuto motivazionale della sentenza di primo grado per come rappresentati nella stessa attuale impugnazione, risultassero invece, a loro avviso, esclusivamente tesi a riproporre il tema della condizione psicologica dell’imputato nel momento precedente alla commissione del reato, ossia un tema che era stato già adeguatamente valutato dal Tribunale e ritenuto qualificabile nel senso dell’attenuante della provocazione, come si affermava nell’ordinanza impugnata tenuto conto altresì del fatto di come il ricorrente non avesse nemmeno proposto alla Corte di secondo grado gli elementi di fatto o di diritto per i quali la soluzione adottata dal Giudice di primo grado era stata ritenuta erronea sotto l’uno o l’altro profilo, o per entrambi, limitandosi a rappresentare genericamente la necessità di una più approfondita valutazione che, quindi, aveva richiesto alla Corte d’Appello.

Il provvedimento impugnato era, dunque, stimato conforme alle regole interpretative elaborate dalla Cassazione ed il ricorso veniva di conseguenza dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito cosa è necessario per ritenere un appello proposto nel penale ammissibile.

Difatti, in tale pronuncia, citandosi precedenti conformi, è asserito che, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare se la doglianza proposta nei motivi di appello possa considerarsi ammissibile per quanto attiene la sua specificità.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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