(Annullamento senza rinvio)
Il fatto
Il Tribunale di Bari condannava l’imputato alla pena di 200 euro per il reato di cui all’art. 659 c.p., per avere disturbato mediante emissioni di musica nelle ore notturne e diurne il riposo del nucleo famigliare di talune persone.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi così formulati: 1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 659 c.p.p. posto che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza del reato senza accertare il requisito della diffusività dell’asserito disturbo e considerando che il lamentato disturbo alla quiete pubblica non fu nemmeno percepito dal querelante il qual si limitò a riferire le lamentele dei figli; ad avviso del ricorrente, dunque, non sarebbe stato ravvisabile il reato in esame perché non era stato accertato in concreto se i rumori fossero stati percepiti da un numero indeterminato di persone e, in ogni caso, il Tribunale aveva ravvisato la responsabilità in capo all’imputato quale proprietario dell’immobile, richiamando una giurisprudenza, ritenuta inconferente, relativo al gestore di un pubblico esercizio; 2) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 1, lamentandosi il ricorrente in ordine alla valutazione di credibilità del querelante ritenuta dal Tribunale con una formula di stile e senza considerare che costui non viveva più nell’abitazione attinta dai rumori oltre al fatto che, da un lato, la querela si fondava sulla dichiarazioni de relato dei figli minori, dall’altro, vi erano motivi di astio in quanto, come riferito dalla persona offesa, i rumori molesti duravano da cinque anni.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva stimato fondato per le seguenti ragioni.
Si osservava in particolare a tal proposito che, per la configurabilità del reato di cui all’art. 659 c.p., è necessario che i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi in modo da essere idonei a disturbare più persone e, pertanto, quando si tratta di rumori prodotti in edificio condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell’ora (notturna o diurna), in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l’idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio configurandosi altrimenti soltanto un illecito civile da inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di vicinato.
Tal che se ne faceva conseguire che, per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., è necessario procedere all’accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività tale da essere idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio (Sez. 1 n. 3348 del 16/01/1995); in altri termini, perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Sez. 1 n. 45616 del 14/10/2013; in senso analogo Sez. 3 n. 18521 dell’11/01/2018, secondo cui per la sussistenza del reato è sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio).
Orbene declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come non risultasse essere stato accertato il requisito della diffusività dei rumori tale da recare disturbo a una parte consistente degli occupanti il medesimo edificio o, comunque, ad altre persone abitanti nelle vicinanze, avendo il Tribunale unicamente appurato che le molestie furono lamentate dai figli minori del querelante.
Conclusioni
La decisione in esame è interessante nella parte in cui spiega cosa è richiesto perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale.
Difatti, dopo essere stato postulato che, per la configurabilità del reato di cui all’art. 659 c.p., è necessario che i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi in modo da essere idonei a disturbare più persone, in tale pronuncia si afferma, citandosi giurisprudenza conforme, che, perché sussista questa contravvenzione, relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ove si debba verificare la sussistenza di questo illecito penale qualora esso venga posto in essere in ambito condominiale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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