La legge italiana prevede che per condurre un’automobile è obbligatorio che l’auto sia assicurata sulla responsabilità civile (R.C.) [1].
Con la polizza R.C. Auto, in caso di incidente stradale, è l’assicurazione di chi ha provocato il sinistro, c.d. responsabile civile, che paga i danni subiti dai terzi.
Nei casi di incidenti stradali in cui le parti coinvolte siano d’accordo in merito alle rispettive responsabilità, la procedura per la denuncia del sinistro parte sempre da una accurata compilazione del Modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro Stradale (c.d. modulo Blu, C.I.D o C.A.I.), che una volta completato con i dati richiesti[2] dovrà essere firmato da tutti i conducenti coinvolti, i quali ne tratterranno almeno una copia.[3]
Se le versioni fornite dalle parti non concordano, è consigliabile non firmare il modulo C.I.D. e richiedere l’intervento dell’autorità pubblica.
L’intervento delle Forze dell’Ordine è, invece, obbligatorio qualora ci siano feriti o in caso di incidente con molti veicoli coinvolti, oppure quando si profilino responsabilità penali[4], se l’altro autista coinvolto non è assicurato e nei casi in cui non si riesce a ripristinare la normale circolazione.
Negli incidenti con feriti o con gravi danni alle cose, i veicoli non dovrebbero mai essere spostati, mettendo comunque, il più possibile, in sicurezza lo stato dei luoghi, in attesa della Polizia Locale o dei Carabinieri.
Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve inviare all’assicurazione la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, descrivendo dettagliatamente il sinistro ed allegando tutti i relativi documenti (modulo C.I.D., eventuale verbale delle forze dell’ordine, documentazione medica, ecc).
La richiesta danni può essere inviata direttamente al proprio assicuratore nei casi in cui è possibile applicare la procedura del risarcimento diretto. Tale procedura, facoltativa (alternativa alla procedura tradizionale e non obbligatoria), si applica solo per gli incidenti occorsi tra non più di due veicoli a motore con targa italiana (Repubblica di San Marino o Città del Vaticano) regolarmente assicurati con polizza R.C., solo se il sinistro avviene in Italia.
Con questo sistema, il danneggiato viene risarcito direttamente dalla propria Compagnia senza doversi rivolgere alla controparte o all’impresa assicuratrice di quest’ultima.
Di contro il nuovo sistema risarcitorio dell’indennizzo diretto, non tutela al meglio il danneggiato, e ciò in ragione dell’evidente conflitto di interessi tra l’assicuratore, che vuole contenere i costi dei sinistri, e il danneggiato che vorrebbe ottenere il massimo risarcimento.
Quando non è applicabile, o non si voglia usufruire della suddetta procedura, la richiesta va generalmente indirizzata all’assicurazione di chi, in tutto o in parte, ha causato l’incidente, ovvero del responsabile civile.
Per la gestione dei sinistri avvenuti in Italia ma provocati da un veicolo con targa estera immatricolato in uno dei Paesi membri del sistema “Carta Verde”[5], è competente l’Ufficio Centrale Italiano (UCI), al quale il danneggiato deve presentare la propria richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento[6].
I residenti in Italia che siano rimasti vittime di un incidente stradale all’estero[7], possono chiedere il risarcimento danni direttamente al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia con cui è assicurato il responsabile del sinistro[8].
Se chi ha causato l’incidente si dà alla fuga, impedendo così la sua identificazione, oppure non è assicurato, il danneggiato può inviare la sua richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)[9].
Il passeggero trasportato è, invece, sempre tutelato dalla polizza R.C. Auto del veicolo sul quale viaggiava, a prescindere dalla responsabilità del conducente nel sinistro.
Una volta che l’assicurazione avrà formulato l’offerta di risarcimento del danno, il danneggiato è sempre libero di accettare l’offerta oppure di trattenere l’importo proposto dall’assicurazione a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, senza rinunciare alle sue pretese di risarcimento.
Per rendersi effettivamente conto della congruità dell’offerta avanzata dall’assicurazione risulta utile soffermarsi sulle seguenti considerazioni in merito ai criteri di quantificazione dei danni.
Il danno materiale equivale normalmente ai costi necessari per la riparazione del veicolo incidentato ed è perciò molto facile da quantificare. A questo importo devono aggiungersi le eventuali spese di traino con il carro attrezzi.
Nel caso in cui il veicolo vada completamente distrutto, al danneggiato spetta una somma così composta:
i) valore del vecchio veicolo alla data del sinistro,
ii) spese di rottamazione del relitto e di immatricolazione della nuova vettura,
iii) tassa di circolazione limitatamente alla parte non ancora goduta.
Quando, invece, si riportano delle lesioni personali, bisogna recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino. Una volta fatti tutti gli accertamenti del caso, il medico deve redigere in modo dettagliato, il referto o certificato medico relativo ai danni fisici riscontrati[10]. Il danno alla persona dipende dalla gravità delle lesioni subite.
La quantificazione del danno e la determinazione del grado di invalidità devono essere effettuate da un perito medico-legale[11].
Alla luce di quanto fin qui esposto è importante sapere che il risarcimento dei danni conseguenti da sinistro stradale non si può più richiedere dopo due anni dalla data del sinistro quindi si raccomanda, non solo di inviare apposita richiesta entro tale periodo, ma eventualmente, in caso di mancato risarcimento, di ricordarsi di rinnovare la stessa almeno ogni 2 anni, sempre con lettere raccomandata con ricevuta di ritorno.
[1] L’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile (c.d. polizza R.C. Auto) è imposto dal Codice della Strada a tutti i veicoli a motore non circolanti su rotaie.
[2] La compilazione del Modulo CID è semplice ed intuitiva, basta inserire i dati dei veicoli e dei conducenti coinvolti nel sinistro seguendo le istruzioni riportate nell’ultima pagina del modulo stesso.
[3] Nel caso in cui nessuno dei conducenti abbia con sé il Modulo si consiglia di raccogliere almeno i seguenti dati: data, luogo e ora del sinistro; targa, tipo, compagnia di assicurazione e generalità del proprietario dell’altro veicolo; descrizione il più possibile dettagliata della dinamica del sinistro e dei punti di impatto aiutandovi con un disegno molto semplice che riproduca eventuali diritti di precedenza o altre segnaletiche stradali; generalità di eventuali feriti e di eventuali testimoni che possano confermare la dinamica del sinistro.
[4] Ovvero nel caso in cui l’altro conducente coinvolto sia in evidente stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.
[5] Per conoscere quali sono gli Stati membri del sistema Carta Verde, si consiglia di consultare la carta verde si riceve unitamente ai documenti di polizza, nonché il sito dell’UCI: http://www.ucimi.it
[6] L’UCI provvede quindi a contattare l’assicuratore estero, che a sua volta nomina una compagnia assicuratrice italiana cui affidare la trattazione del sinistro.
[7] L’incidente deve essere avvenuto in un Paese del Sistema Carta Verde e provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in un Paese dello Spazio Economico Europeo oppure munito di Carta Verde.
[8] Per conoscere il nome dell’assicurazione estera e quello del suo mandatario in Italia, ci si può rivolgere al Centro Informazioni dell’ISVAP.
[9] In generale l’FGVS risarcisce i soli danni alla persona e solo nel caso di lesioni personali gravi, risponde anche per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore ad € 500,00, invece, nel caso invece di veicoli non assicurati, risponde per i danni alla persona ed inoltre integralmente per danni alle cose.
[10] Anche nel caso in cui non si accusino nell’immediato dolori fisici in seguito un sinistro stradale, il consiglio è quello di recarsi entro le 24 ore, massimo 48 ore, successive all’incidente ad un vicino pronto soccorso, poiché spesso i postumi tipici dei c.d. colpi di frusta e simili, posso presentarsi anche dopo un paio di giorni, ma più passa il tempo e più difficile diventa provare che tale malattia sia conseguenza diretta di quel incidente, compromettendone il risarcimento.
[11] Se viene accertata un’invalidità permanente tra l’1 e il 9%, la misura del risarcimento è stabilita da precise indicazioni di legge in base all’età del danneggiato e ai relativi coefficienti. In caso di invalidità permanente pari o superiore al 10%, il danno è valutato secondo le tabelle dei vari tribunali.
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