Cosa integra il delitto di insolvenza fraudolenta, e in che modo si distingue dal mero inadempimento civilistico e dalla truffa

(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 640, 641)

Indice:

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

Il fatto

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Monza emessa all’esito di un giudizio abbreviato, rideterminava la somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, confermando, però, la condanna dell’imputato per il reato di insolvenza fraudolenta a lui contestato.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento adottato dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che deduceva i seguenti motivi: 1) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice, con riguardo alla violazione del diritto di difesa e di intervento dell’imputato appellante, per inosservanza del termine perentorio di 10 giorni» previsto dall’art. 23, comma 2, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149; 2) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 23, comma 2, del d.l. n. 149 del 2020 nella parte in cui era stato stabilito che la cancelleria della Corte di Appello avrebbe dovuto inviare ai difensori delle altre parti le conclusioni del pubblico ministero «immediatamente» con la conseguente violazione del diritto di difesa e di intervento dell’imputato nel procedimento camerale di appello a contraddittorio cartolare: 3) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 192 e 533 dello stesso codice attesa l’«obliterazione da parte del Giudice del merito dell’obbligo di render “conto nella motivazione” in ordine alla valutazione della prova, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”, essendosi proceduto alla declaratoria di penale responsabilità dell’imputato sulla base di elementi (reputati dal ricorrente) esclusivamente indiziari scevri dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; 4) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice stante la (considerata) fallace indicazione delle prove poste alla base della decisione e omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Giudice del gravame aveva ritenuto non attendibili le deduzioni difensive, ovvero l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa dell’imputato in chiave scriminante, in primis con riferimento alle sopravvenute difficoltà economiche; 5) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata «con particolare riferimento alla fallacia del percorso giustificativo inerente la ricostruzione/consumazione dei fatti contestati e alla valutazione del quadro probatorio acquisito»

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

I primi due motivi erano stimati ambedue manifestamente infondati.

Si osservava a tal proposito – una volta fatto presente che il comma 2 dell’art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 stabiliva che: a) «[e]ntro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte d’appello» (primo periodo); b) «[ha cancelleria [della corte d’appello] invia l’atto immediatamente […] ai difensori delle altre parti» (secondo periodo); c) questi ultimi, «entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto» (secondo periodo) – che, diversamente da quanto mostrava di ritenere (in alcuni passaggi del ricorso) il ricorrente, il termine del decimo giorno precedente l’udienza era stabilito dal comma 2 dell’art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 per la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero alla cancelleria della corte d’appello e non per l’invio di tale atto ai difensori delle altre parti.

Nella specie, detto termine del decimo giorno precedente l’udienza, invero, ad avviso del Supremo Consesso, era stato ampiamente rispettato visto che, come indicato anche nel ricorso, l’udienza davanti alla Corte di Appello di Milano era fissata il 14 gennaio 2021 e le conclusioni del procuratore generale presso tale Corte territoriale erano state trasmesse alla cancelleria della stessa il 22 dicembre 2020.

Ciò posto, sempre a giudizio degli Ermellini, se era vero che la cancelleria della Corte di Appello di Milano aveva trasmesso le conclusioni del pubblico ministero al difensore dell’imputato il 7 gennaio 2021 e, quindi, non «immediatamente» (avendole ricevute il 22 dicembre 2020), lasciando, così, allo stesso difensore solo due giorni per poter presentare tempestivamente le proprie conclusioni, in luogo dei cinque previsti, era oltre tutto parimenti vero che la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di giudizio d’appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell’imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo (il cui testo è identico a quello del comma 2 dell’art. 23 del d.l. n. 149 del 2020), non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, atteso il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come – a titolo esemplificativo – la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021).

Orbene, nel caso di specie, per i giudici di piazza Cavour, la contestazione del ricorrente, relativa al mancato rispetto dell’immediatezza della trasmissione delle conclusioni del procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, era del tutto generica perché non specificava in alcun modo quale pregiudizio al diritto di difesa sarebbe derivato dalla mancanza della stessa immediatezza, e da ciò, sempre ad avviso della Corte di legittimità, la manifesta infondatezza dei due motivi di ricorso.

Detto questo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, dal canto loro, erano ritenuto tutti inammissibili.

Si evidenziava a tal riguardo, innanzitutto, come fosse opportuno, in via preliminare, rammentare alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’elemento materiale e psicologico del reato di insolvenza fraudolenta.

Ebbene, a tale scopo era notato come la stessa Cassazione abbia definito la linea di confine tra tale reato e il mero inadempimento contrattuale, statuendo che integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi tiene il creditore all’oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre si configura solo un illecito civile nel mero inadempimento non preceduto da alcuna preordinazione (Sez. 2, n. 39890 del 22/05/2009; Sez. 2, n. 34192 del 11/07/2006), rilevandosi al contempo, da un lato, che, in quest’ultima pronuncia, la Corte di legittimità ha altresì chiarito che la prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l’intento di non far fronte agli obblighi conseguenti, dall’altro, che, sempre con riguardo alla rilevanza del silenzio, è stato ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta, può assumere rilievo anche il silenzio dell’agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all’altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017).

Chiarito ciò, oltra quanto sin qui esposto, era altresì evidenziato che, quanto alla prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, essa può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento successivo all’assunzione dell’obbligazione (Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015), sottolineandosi che, in senso analogo, la Sez. 5, nella decisione n. 30718 del 18/06/2021, ha postulato che, in tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell’agente, al momento dell’assunzione dell’obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all’inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell’agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato.

Precisato anche tale specifico profilo giuridico, i giudici di legittimità ordinaria ritenevano necessario, a questo punto della disamina, esaminare pure l’orientamento della Corte di legittimità relativo al rapporto con il delitto di truffa e, in tal senso, si faceva presente che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021; Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015; Sez. 2, n. 45096 del 11/11/2009; Sez. 2, n. 10792 del 23/01/2001), rilevandosi al contempo come la distinzione tra i due reati sia stata ampiamente analizzata da Sez. 2, n. 32055 del 04/07/2017, che, richiamando Sez. U, n. 7738 del 09/07/1997, ha ribadito quanto segue: «[I]’insolvenza fraudolenta si distingue dalla truffa perché la frode non viene attuata mediante i mezzi insidiosi dello artificio o del raggiro ma con un inganno rappresentato dello stato di insolvenza del debitore e della dissimulazione della sua esistenza finalizzato all’inadempimento dell’obbligazione, in violazione di norme comportamentali. Si è evidenziato in dottrina che l’essenza della frode nel reato di cui all’art. 641 cod. pen. postula che, al momento della stipulazione, come giudizio di verosimiglianza, il creditore confida nella solvibilità del debitore. Tale convincimento, derivante dalla prassi commerciale o dall’abituale modo di svolgersi di determinati tipi di affari e di convenzioni negoziali tanto più facilmente può formarsi – trovando ingresso al riguardo le massime di esperienza – quanto più modesta sia l’entità economica del negozio. Deve pertanto ritenersi che la dissimulazione attenga ad un convincimento, precostituito, del creditore di solvibilità del debitore riflettente un dato di conoscenza o di costume che lo qualifica come un affidamento ben riposto. La dissimulazione, dunque, è una forma minore di inganno in quanto con esso non si induce il soggetto passivo in errore ma lo si mantiene in tale stato».

Orbene, concluso questo excursus di ordine ermeneutico, gli Ermellini rilevavano come, nel caso di specie, la motivazione della Corte di Appello di Milano risultasse essere priva di contraddizioni o illogicità, oltre che in linea con i ricordati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sicché le censure prospettate con i tre motivi in esame apparivano essere, sempre per la Cassazione, rivolte a ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo chiarite diverse tematiche afferenti il delitto di insolvenza fraudolenta, e segnatamente: 1) cosa integra questo illecito penale; 2) in che modo questo delitto si distingue dal mero inadempimento civilistico; 3) in quali termini tale reato si contraddistingue da quello di truffa.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, è postulato che: I) integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi tiene il creditore all’oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione fermo restando che, da una parte, può assumere rilievo anche il silenzio dell’agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all’altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale, dall’altra, quanto alla prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, essa può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento successivo all’assunzione dell’obbligazione; II) il reato di cui all’art. 641 cod. pen. non è configurabile, mentre viene in rilievo solo un illecito civile, quando il mero inadempimento non preceduto da alcuna preordinazione nei termini appena enunciati nel punto precedente, ossia non ricorre il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale; III) il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta, invece, la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente.

Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba affrontare una di tali questioni.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatte tematiche giuridiche, dunque, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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