Indice:
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
- Volume consigliato
La Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma di una pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Terni, riduceva la pena inflitta dal giudice di prime cure, per uno degli imputati, ad anni 3 di reclusione ed E. 840,00 di multa e, all’altro imputato, ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed E. 1.400,00 di multa.
Vedasi sull’argomento: “Quando l’atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo”
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli imputati, per mezzo dei loro difensori.
In particolare, uno di essi deduceva inosservanza od erronea applicazione della legge penale quanto alla valutazione del quadro probatorio che non poteva ritenersi fondare un’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio mentre l’altro adduceva la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione stante il contrasto tra il dispositivo letto in udienza che riduceva la pena inflitta ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed E. 1400,00 di multa e la motivazione della sentenza che invece conteneva una conferma della sanzione inflitta all’esito del giudizio di primo grado, rilevando al contempo come dovesse prevalere il dispositivo letto in udienza e che sulla riduzione della pena la sentenza era da ritenersi nulla per assoluto difetto di motivazione
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Quanto al secondo ricorso, esso era ritenuto fondato e, quindi, veniva accolto alla luce di quel principio di diritto secondo cui, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016).
Il primo ricorso, invece, era stimato inammissibile perché reputato privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, considerata dalla Corte di legittimità, ampia e logicamente corretta, tale impugnazione, ad avviso del Supremo Consesso, non indicava gli elementi che erano alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui è chiarito cosa prevale in caso di difformità tra dispositivo e motivazione.
Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, si afferma che, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si verifichi una difformità di questo genere.
Il giudizio in ordine a statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
Volume consigliato
Compendio di Diritto Penale – Parte speciale
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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