Il fatto
La Corte d’Appello di Napoli confermava una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2, perché con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione dell’art. 145 C.d.S., alla guida della propria auto, si immetteva su strada avente diritto di precedenza, senza dare la precedenza, nonostante il segnale di STOP, così cagionando la morte di un motociclista il quale sopraggiungeva dal lato destro, andando ad impattare contro il veicolo condotto dall’accusato, decedendo sul colpo.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso la sentenza della Corte territoriale partenopea proponeva ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre distinti motivi così formulati: 1) inosservanza dell’art. 229 c.p.p. per avere entrambi i giudici di merito rigettato l’eccezione di nullità della consulenza del pubblico ministero nonostante l’assenza degli avvisi previsti dalla disposizione; 2) vizio di motivazione sotto il profilo dell’assoluta carenza in merito alla decisività della prova in riferimento all’esame di un teste. e di un consulente di parte; 3) vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità, del travisamento della prova.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva accolto per le seguenti ragioni.
Si osserva a tal proposito prima di tutto che, a fronte del fatto che, dalla consultazione degli atti, era possibile rilevare dal verbale di conferimento dell’incarico al consulente tecnico che il Pubblico Ministero aveva concesso al medesimo il termine di giorni sessanta per il suo espletamento ma era stata del tutto omessa l’indicazione del luogo ove le operazioni peritali avevano avuto inizio mentre spetta al pubblico ministero l’obbligo di comunicare alle parti tutte le operazioni alle quali dovranno partecipare con eventuale redazione di apposito verbale, veniva richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, incide sul diritto di difesa, in quanto pregiudica l’eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte e determina perciò una nullità di ordine generale, a regime intermedio (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11425 del 09/03/2001) sicché, qualora nell’atto del conferimento dell’incarico, non venga indicata la data e l’ora dell’inizio delle operazioni, solo la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte è idonea a garantire il diritto di difesa e ciò anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente già nominato (Sez. 1, Sentenza n. 32494 del 14/05/2004) atteso che l’assenza di formalità in ordine alla continuazione delle operazioni peritali, prevista all’art. 229 c.p.p., comma 2, riguarda la parte già informata di tempo e luogo di inizio delle predette operazioni, momento in cui si instaura il rapporto con il perito, di seguito informale e da ciò consegue che l’art. 229 c.p.p., comma 2, non si applica all’ipotesi di mutamento delle indicazioni del perito in ordine all’inizio delle operazioni peritali, mutamento che deve essere direttamente comunicato dal perito a ciascuna parte facoltizzata a presenziare (Sez. 5, Sentenza n. 22800 del 11/05/2010).
Solo successivamente, dunque, al completo avviso dato a verbale in ordine al giorno, luogo ed ora fissati per l’inizio delle operazioni peritali, e solo se le modalità indicate non mutino prima dell’inizio, non configura nullità l’omessa ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l’ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell’ufficio, gravando sui difensori l’onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale dell’art. 229 c.p.p., comma 2, rispetto a quella del comma 1, del medesimo articolo (In motivazione la Corte ha chiarito che, una volta indicato a verbale luogo e orario di inizio delle operazioni peritali, non sussiste alcun obbligo di dare avviso ulteriore al consulente nominato, nè in capo al perito grava alcun obbligo di comunicazione) (Sez. 5, Sentenza n. 36152 del 30/04/2019; ex multis Sez. 5, Sentenza n. 18756/15 del 08/10/2014).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, si riteneva che la consulenza tecnica affidata dal pubblico ministero fosse affetta da nullità, nè la nullità della consulenza poteva essere superata dall’escussione del consulente in giudizio trattandosi di atto derivato dall’atto nullo (cfr. Ai fini della configurabilità della nullità derivata, è necessario che gli atti successivi a quello dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, nel senso che l’atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne seguono. (Fattispecie in cui, a fronte della dichiarazione di nullità solo parziale di una consulenza tecnica, la Corte ha ritenuto legittima l’escussione del consulente su circostanze relative alla parte non annullata del suo elaborato) (Sez. 4, Sentenza n. 38122 del 15/05/2013).
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito cosa può comportare l’omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali.
Difatti, in tale pronuncia, citandosi precedenti conformi, è postulato che l’omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, incide sul diritto di difesa, in quanto pregiudica l’eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte, determina perciò una nullità di ordine generale, a regime intermedio, fermo restando però che, qualora nell’atto del conferimento dell’incarico, non venga indicata la data e l’ora dell’inizio delle operazioni, la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte è idonea a garantire il diritto di difesa e ciò anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente già nominato.
Solo successivamente, dunque, al completo avviso dato a verbale in ordine al giorno, luogo ed ora fissati per l’inizio delle operazioni peritali, e solo se le modalità indicate non mutino prima dell’inizio, non configura nullità l’omessa ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l’ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell’ufficio, gravando sui difensori l’onere di procurarsi le necessarie informazioni attesa la differente formulazione testuale dell’art. 229 c.p.p., comma 2, rispetto a quella del comma 1, del medesimo articolo.
Ciò posto, in tale decisione, è altresì precisato che tale nullità non può essere sanata dall’escussione del consulente in giudizio trattandosi di atto derivato dall’atto nullo.
Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ove si verifichi una nullità di questo genere ben potendosi eccepirla, nei modi e nelle forme consentite dal codice di rito penale, anche citando tale sentenza.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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