Cosa rientra nella nozione di privata dimora e come questa nozione può essere delineata affinché sia configurabile il furto in abitazione

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: C.p. art. 624 bis)

Il fatto

La Corte di appello di Bologna il 14 giugno 2018 integralmente confermava la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Bologna il 28 dicembre 2018, appellata dall’imputato, sentenza con cui L. G. era stato ritenuto responsabile di due tentativi di furto in abitazione, entrambi aggravati dalla violenza sulle cose, fatti contestati come commessi il 26 dicembre 2017, e, con le attenuanti generiche, l’aumento per la continuazione e la diminuente per rito, condannato alla pena stimata di giustizia (pena base per il primo dei due episodi, un anno e sei mesi di reclusione e 450,00 euro di multa; riduzione per le attenuanti generiche ad un anno di reclusione e 300,00 euro di multa; aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. di sei mesi di reclusione e 60,00 euro di multa, sino ad un anno e sei mesi di reclusione e 360,00 euro di multa; riduzione per il rito sino ad un anno di reclusione e 240,00 euro di multa).

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, affidandosi ai seguenti motivi: a) violazione degli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e, nel contempo, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per essere stata la fattispecie erroneamente ricondotta al furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen. all’esito di un’interpretazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e di una motivazione sul punto che si stimavano contraddittorie ed illogiche atteso che gli oggetti del tentativo di furto, cioè due appartamenti adibiti a sede commerciale di due distinte società, peraltro chiusi il giorno dei fatti (26 dicembre 2017, Santo Stefano) e senza nessuno all’interno, non sarebbero stati qualificabili come “privata dimora“, secondo quanto recentemente precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31345 del 30 marzo 2017; b) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. stante il fatto che le condizioni di indigenza dell’imputato, il disagio sociale, il movente economico, la confessione e la collaborazione processuale, complessivamente valutate, avrebbero meritato valutazione di prevalenza per adeguare la sanzione alla personalità del soggetto e alla gravità dei fatti; c) erronea applicazione della legge penale quanto alla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. visto che questa pena sarebbe stata caratterizzata da un rigore punitivo immotivatamente afflittivo.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Difatti, se il secondo e il terzo motivo, così come strutturati, erano stimati manifestamente infondati sia perché meramente reiterativi dell’appello sui due punti trattati, sia perché aspecifici, diverso ragionamento veniva fatto dalla Corte, invece, per il primo dei motivi di ricorso.

I giudici di Piazza Cavour osservavano in particolare che se, in punto di fatto, l’imputato risultava essere entrato in un condominio, senza averne titolo, per tentare di rubare all’interno di appartamenti adibiti ad uffici, amministrativi o commerciali, di società, mancava però, a loro avviso, la prova della “privata dimora” nell’accezione autorevolmente fornita da Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, omissis, Rv. 270076, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l’ipotesi prevista dall’art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all’interno di un ristorante in orario di chiusura)»; pertanto, ì giudici di merito avevano errato allorché era stato ritenuto che potesse rientrare nella nozione di “privata dimora” gli uffici delle società oggetto nella concreta vicenda di tentativo di furto senza però avere previamente approfondito se entro tali immobili si svolgessero o meno, e non occasionalmente, atti della vita privata (verificando, ad esempio, se all’interno vi siano o meno spazi adibiti a spogliatoi, a stanze da letto etc. e quale uso in concreto se ne faccia) posto che, in tema di reati contro il patrimonio, la maggiore tutela penale accordata all’abitazione è legata alla protezione della vita privata che in essa vi si svolga, vita privata quale importante proiezione della personalità; difatti, osserva sempre il Supremo Consesso, le Sezioni unite, nella già richiamata sentenza, avevano puntualizzato che la nozione di privata dimora va delineata «sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità de/luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare» (così al punto n. 2.6. del “considerato in diritto” di Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, omissis, cit.).

Per di più, si faceva oltre tutto presente come la correttezza della qualificazione giuridica avesse nel caso di specie importantissimi riverberi: in primis, sulla individuazione della norma incriminatrice di cui fare applicazione (art. 624-bis cod. pen. anziché art. 624 cod. pen. aggravato); poi, sul calcolo delle circostanze, che è stato operato dai giudici di merito facendo applicazione della regola del divieto di bilanciamento di cui al comma 4 dell’art. 624-bis cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 6, lett. c), della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, in presenza di aggravanti cosiddette ad efficacia rafforzata, regola alternativa a quella, generale, posta dall’art. 69 cod. pen. e, infine, sulla quantificazione della pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen..

Tal che, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, se ne faceva conseguire l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna alla quale veniva demandato il compito di svolgere i necessari accertamenti di fatto allo scopo di trarne le doverose conseguenze dal punto di vista giuridico.

Conclusioni

La sentenza in questione è sicuramente condivisibile in quanto si allinea rispetto a quanto già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza, 23/03/2017, n. 31345.

Di conseguenza, le argomentazioni giuridiche ivi sostenute, sia per quel che riguarda in cosa rientra nella nozione di privata dimora affinchè possa essere configurato il delitto di cui all’art. 624 bis c.p., che per quel concerne gli elementi in base ai quali può ritenersi sussistente questa nozione, rappresentano un sicuro punto di riferimento per gli operatori del diritto al fine di verificare la sussistenza o meno di questo elemento costitutivo.

Il giudizio su quanto enunciato in questa pronuncia, di conseguenza, si ribadisce, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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