Incendio propagatosi dall’abitazione confinante, cosa e come salvare

Si segnala la sentenza in esame per alcune interessanti questioni giuridiche che possono sorgere in occasione di un danno ad immobili cagionato da un incendio propagatosi dall’unità abitativa confinante.

La questione decisa dopo oltre dieci anni dall’incendio involge aspetti sostanziali e procedurali circa il tipo e l’ammontare dei danni risarcibili, il rapporto tra le responsabilità del condomino dalla cui proprietà sono originate le fiamme e i danni subiti dalle parti comuni condominiali e dalle proprietà esclusive di altri condomini.

La vicenda si arricchisce sotto l’aspetto assicurativo dal momento che il condomino responsabile della causazione dell’incendio, il condomino confinante danneggiato e  il condominio – ove entrambi abitavano- erano assicurati con tre diverse compagnie intervenute nell’accertamento dei danni.

La quantificazione dei danni, la cui individuazione e quantificazione fu fatta in prima istanza dai periti delle tre compagnie assicurative, non soddisfaceva la condomina S. , particolarmente nella quantificazione dei danni subiti dalla stessa agli arredi e ai c.d. danni consequenziali quali:

– mancata utilizzabilità della propria abitazione dal 7.7.2006 al 4.12.2006;

– spese sostenute in tale periodo dalla proprietaria e dalla figlia costrette a trasferirsi forzatamente in un altro appartamento in affitto;

– richiesta di permessi di lavoro non retribuiti per seguire le pratiche risarcitorie;

– spese stragiudiziali per l’assistenza di un esperto in materia di danni da incendio incaricato di seguire la liquidazione con le tre compagnie.

Si rendeva necessario quindi preservare la prova dei danni sul presupposto della errata/insufficiente quantificazione fatta dai tre periti delle compagnie assicurative intervenute depositando i reperti dell’incendio presso un deposito a pagamento fino alla data di effettuazione della perizia sull’entità e ammontare dei danni sugli arredi che veniva depositata in dopo quasi dieci anni dall’incendio.

Ciò faceva lievitare l’importo di tale spesa ad € 44.645,15 voce di danno che il Tribunale di Treviso non ritiene di riconoscere alla danneggiata senza peraltro dare sufficiente giustificazione a tale rigetto reso necessario dal protrarsi delle operazioni peritali e, successivamente, dai tempi giudiziari, per cui nessuna negligenza o colpa appare ascrivibile alla danneggiata circa la necessità di sostenere tale non esigua spesa.

Il Tribunale  doveva forse indagare se chi causò l’incendio si fosse fatto parte diligente presso le tre assicurazioni prima, e in sede giudiziaria poi, sulla esatta ricognizione e quantificazione dei danni agli arredi subiti dalla condomina S. anche in ossequio al c.d. principio/onere di salvataggio.

Non condivisibile appare quindi la scelta di compensare le spese di giudizio a seguito del mancato riconoscimento di alcune voci di danno quali:

  • spese di stoccaggio;
  • danno da perdita pregio immobile;

considerato che controparte aveva offerto banco iudicis ad istruttoria quasi conclusa e comunque dopo quattro  anni dall’inizio della causa e nove  anni dall’incendio 25.000,00 , importo € pari a circa la metà dei danni complessivi richiesti.

Al più potevano ridursi le spese legali e non certo addossare alla attrice-danneggiata le spese della perizia disposta per quantificare i danni subiti dagli arredi.

A tale ultimo riguardo non risulta facile comprendere perchè il Tribunale abbia preferito attenersi alla quantificazione fatta dal CTU dopo 9 anni dall’evento lesivo, senza tenere in debito conto, anche critico, le risultanze delle tre perizie svolte dalle tre compagnie assicurative intervenute nell’immediatezza dei fatti.

Onerare infatti il danneggiato che senza sua colpa si vede improvvisamente distrutto il proprio lare domestico di produrre in giudizio le fatture di acquisto dei mobili, arredi e suppellettili acquistati ,non sembra conforme a buona fede, considerato che tali documenti possono essere andati persi o distrutti nel rogo della abitazione.

De iure condendo sarebbe forse opportuno che le polizze incendio fossero accompagnate da una ricognizione e valorizzazione degli arredi, peraltro non avente carattere esaustivo e permanente.

Cosa deve fare il proprietario danneggiato dall’incendio?

A conclusione di queste brevi note vogliamo indicare, per sommi capi e senza pretese di completezza, un decalogo di documenti, prove e attività che il proprietario di un immobile per il caso di danni gravi derivanti da incendio, allagamento, crollo, potrebbe precostituirsi per accelerare la procedura di risarcimento danno, ovvero renderne più agevole e spedita la richiesta giudiziale:

  1. conservare oltre al contratto di acquisto dell’immobile anche i documenti fiscali relativi all’acquisto dei principali beni mobili, arredi, elettrodomestici, opere d’arte, oggetti di design, opere di arredo;
  2. fotografare, munendo le riprese fotografiche di data certa, i beni di valore elencati sub 1;
  3. per le opere d’arte di rilevante valore sarà necessario custodire anche gli expertise o perizie;
  4. tutelarsi con una polizza incendio per il rischio abitativo;
  5. per chi vive in condominio, farsi consegnare copia della polizza incendio globale fabbricato.

Al verificarsi dell’evento dannoso sarà opportuno che il condomino danneggiato:

  1. acquisisca il rapporto dell’Autorità intervenuta (es. pompieri, polizia, ecc…) circa le cause del sinistro, l’opera di spegnimento e messa in sicurezza, i danni materiali e a persone accertati.
  2. segua mediante un proprio legale, quale persona offesa, l’eventuale indagine penale che sia scaturita dall’evento dannoso;
  3. denunciare al più presto e in maniera circostanziata i danni subiti, e il valore degli enti danneggiati, mettendo gli stessi a disposizione delle assicurazioni intervenute, dei periti nominati dall’A.G. o dal danneggiante;
  4. nel caso l’abitazione sia dichiarata agibile, conservare la documentazione di tutte le spese sostenute nel periodo in cui si è dovuto vivere fuori casa (es. ricevute hotel, pasti, affitto appartamento);
  5. per tutte le operazioni di riparazione dei beni danneggiati farsi rilasciare fattura da pagare con mezzi tracciabili;
  6. non appena si è in possesso delle fatture quietanzate riguardanti tutte le operazioni o sostituzioni dei beni danneggiati, inviarle al responsabile e/o alla sua assicurazione chiedendone il rimborso e mettendo in mora gli stessi;
  7. in caso di liquidazione di anticipi da parte della compagnia assicurativa intervenuta, specificare nella quietanza se la somma viene trattenuta in acconto sul maggior dovuto e per quale tipologia di danno;
  8. nel caso i beni danneggiati non vengano periziati dal responsabile o dalla compagnia assicurativa, il danneggiato potrebbe promuovere un ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ex art. 696 c.p.c., oppure mettere in mora il responsabile e/o la compagnia assicurativa indicando dove e a che costo provvederà a depositare le entità danneggiate;
  9. nel caso il danneggiante o l’impresa assicurativa dello stesso non formulino una offerta risarcitoria in tempi ragionevoli, non resterà che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per tale evenienza, i costi del legale e di un perito di parte, necessario se come spesso accade in tale tipo di controversie, sia disposta una perizia (CTU) sulle cause e/o ammontare dei danni subiti, i quali possono essere rimborsati al danneggiato che si sia munito di un’altra polizza, la c.d. POLIZZA TUTELA LEGALE;
  10. nei confronti dei ritardi ingiustificati nelle operazioni di liquidazione dei danni da parte della compagnia assicurativa, il danneggiato potrà altresì presentare un esposto all’organismo di vigilanza delle assicurazioni (IVASS) che potrà intervenire nei confronti della compagnia.

Sentenza collegata

57092-1.pdf 12.18MB

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Avv. Pescarollo Marco

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