- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
1. Il fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno rigettava un ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen. avverso una ordinanza cautelare del divieto di dimora emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 353 e 353-bis, cod. pen..
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto ad utilizzabilità delle intercettazioni disposte per mezzo del captatore informatico, in violazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 216/2017 e 267 cod. proc. pen.; 2) vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; 3) vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’adeguatezza della misura cautelare del divieto di dimora.
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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, era stimato inammissibile.
Quanto alla prima doglianza, si procedeva alla sua reiezione sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui è onere della parte che eccepisce in sede di legittimità l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un. N. 23868 del 23/04/2009; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012) e alla stregua della considerazione secondo la quale la censura proposta sul punto, per la Suprema Corte, si traduceva in una mera petizione di principio priva di effettiva valenza sul compendio motivazionale posto alla base della ritenuta gravità indiziaria relativamente ai capi di incolpazione provvisoria che non veniva in alcun modo fatta oggetto di censura da parte del ricorrente.
Ciò posto, manifestamente infondata e generica era parimenti stimata tale la critica rivolta alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari ed adeguatezza della misura del divieto di dimora (secondo e terzo motivo) che il Tribunale, per la Corte di legittimità, con motivazione completa e logica, aveva giudicato adeguata.
4. Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito cosa si deve indicare nel caso in cui si deduca in sede di legittimità un motivo di ricorso avente ad oggetto l’inutilizzabilità di atti processuali.
Difatti, in tale pronuncia, è affermato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che è onere della parte che eccepisce in sede di legittimità l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione quando si deve addure, nel ricorso per Cassazione, una doglianza di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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